Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l’ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati oggetto di quattro sentenze irrevocabili. Con un unico motivo, deduceva vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che il giudice dell’esecuzione aveva valorizzato in modo eccessivamente limitato il solo dato dell’uso, in tutte le condotte, della qualità e delle competenze di commercialista e consulente finanziario, senza riconoscere che tale elemento fosse indicativo dell’unicità del disegno criminoso. Secondo la difesa, la motivazione non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi complessivi e avrebbe trascurato che l’uso delle medesime competenze professionali potesse fungere da collante tra i reati. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso proponeva in sostanza una diversa lettura degli elementi già valutati con motivazione congrua, seppur sintetica, e che gli illeciti erano eterogenei per modalità, epoca, soggetti concorrenti e, in parte, anche per titolo di reato; mancavano inoltre ulteriori elementi decisivi idonei a dimostrare una previa e unitaria programmazione criminosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile la motivazione del giudice di merito, che aveva escluso la continuazione ritenendo non dimostrata l’originaria ideazione unitaria delle condotte e rilevando la disomogeneità dei fatti e l’assenza di un vero collante diverso dall’uso delle competenze professionali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione in executivis richiede la dimostrazione dell’originaria unità del disegno criminoso tra i reati oggetto di giudicato; non basta un generico richiamo a un comune sfondo professionale o a una propensione a delinquere.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non può risolversi in una mera contrapposizione tra la lettura difensiva e quella già adeguatamente resa dal giudice di merito.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01
Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova dell’identità del disegno criminoso, che non può essere affermata sulla base del dubbio.
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
L’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal solo dubbio, poiché il riconoscimento della continuazione incide sulla stabilità del giudicato in punto pena.
Norma richiamata come base della richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la prova di una originaria progettazione unitaria delle condotte, desumibile da elementi concreti e non da un mero tratto comune o da una generica capacità professionale utilizzata nei fatti.
- Quando il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente, anche se sintetica, la censura di legittimità non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito attraverso una diversa lettura degli stessi elementi probatori.
- La disomogeneità dei reati quanto a modalità esecutive, epoca, concorrenti e titoli di reato costituisce un dato idoneo a escludere, in mancanza di altri indici significativi, l’unicità del disegno criminoso.
- L’identità del disegno criminoso deve risultare positivamente dimostrata e non può essere affermata in base al solo dubbio o a un favor rei che sostituisca la prova mancante.
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