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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20707/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a mesi dieci di arresto per il reato previsto dall'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 54 e 62-bis c.p., sostenendo: (1) che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso lo stato di necessità, poiché la sua condizione di impossidenza e precarietà economica sarebbe stata provata dalla dichiarazione verbale resa; (2) che sarebbe stata valorizzata in senso sfavorevole la mancata prestazione di attività lavorativa durante la carcerazione, circostanza che però sarebbe antecedente all'applicazione della misura di prevenzione; (3) che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute in ragione dell'atteggiamento collaborativo mantenuto nel processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sullo stato di necessità, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo logico, completo e non contraddittorio sull'assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare l'asserita impossibilità di versare la cauzione e sulla tardività della relativa allegazione, emersa solo verbalmente e senza verificabilità nel procedimento di prevenzione. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sulle attenuanti generiche perché il ricorrente si era limitato a richiamare un generico atteggiamento collaborativo senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, letta unitamente a quella di primo grado in ragione della "doppia conforme", che valorizzava negativamente la mancata prova dell'indigenza, la proposizione di giustificazioni inattendibili, la personalità negativa desunta dai precedenti penali e il rilevante disvalore del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza non ne ricostruisce il contenuto tipico, limitandosi a indicarla come titolo del reato contestato.

  • art. 54 c.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere uno stato di necessità impeditivo del versamento della cauzione; la Corte ne esclude l'applicazione per mancanza di prova oggettiva e per tardività della deduzione.

  • art. 62-bis c.p.

    Invocato per ottenere le attenuanti generiche; la Corte ribadisce che la loro concessione è rimessa a un giudizio di fatto del merito, insindacabile se congruamente motivato.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della concessione o esclusione delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione dello stato di necessità richiede l'allegazione di elementi oggettivi e verificabili; una mera dichiarazione verbale, non supportata da dati concreti e prospettata tardivamente, è insufficiente a superare una motivazione di merito logicamente adeguata.
  • La mancata attivazione di iniziative compatibili con la propria condizione, ove valorizzata dal giudice di merito, può essere letta come indice della non credibilità dell'asserita impossibilità economica o della volontarietà della situazione allegata.
  • Le censure sulle attenuanti generiche sono inammissibili quando si limitano a evocare circostanze favorevoli in modo apodittico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi negativi posti a base del diniego.
  • Il giudizio sulla concedibilità delle attenuanti generiche è giudizio di fatto riservato al merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • In presenza di "doppia conforme", la motivazione della sentenza di appello deve essere letta unitamente a quella di primo grado, costituendo un unico corpo argomentativo ai fini del controllo di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniCause di giustificazioneCircostanze del reato
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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