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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03463/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il recupero a tassazione, ai fini IRES e IRAP per l’anno 2004, della plusvalenza realizzata dalla cessione di una partecipazione in una società terza. Secondo la contribuente, la partecipazione avrebbe dovuto beneficiare della participation exemption ex art. 87 TUIR; in subordine, sosteneva che, se l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma non fosse stata possibile, l’art. 87, comma 1, lett. b), TUIR sarebbe stato incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., poiché farebbe dipendere il regime fiscale da una mera classificazione contabile, con trattamento diverso tra partecipazioni economicamente identiche ma iscritte in voci di bilancio differenti. La CTR aveva invece negato l’esenzione perché la partecipazione non risultava iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, ma nell’attivo circolante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso l’esenzione da participation exemption, poiché il requisito soggettivo richiesto dall’art. 87, comma 1, lett. b), TUIR non era soddisfatto: la partecipazione era stata iscritta nell’attivo circolante nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso, circostanza che preclude definitivamente il beneficio fiscale anche se la partecipazione venga successivamente riclassificata. La Corte ha inoltre osservato che la censura di incostituzionalità era mal formulata, perché la controversia non riguardava la qualificazione dell’utile da realizzo, ma proprio la classificazione della partecipazione in bilancio ai fini dell’applicazione o meno della disciplina agevolativa. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato ulteriore.

Norme richiamate

  • art. 87 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    L’esenzione della plusvalenza da realizzo di partecipazioni richiede, tra gli altri presupposti, che la partecipazione sia classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; l’iscrizione nell’attivo circolante preclude il beneficio.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    Le classificazioni di bilancio possono essere considerate inopponibili all’Amministrazione finanziaria quando siano strumentali al conseguimento di vantaggi tributari indebiti, in funzione antielusiva.

  • art. 2423, secondo comma, c.c.

    Il bilancio deve essere redatto con chiarezza, veridicità e correttezza; la classificazione contabile delle poste riflette la natura del bene e le sue conseguenze economico-fiscali.

  • art. 3 Cost.

    La dedotta violazione del principio di uguaglianza è stata ritenuta non rilevante nel caso concreto, perché la questione non investe un trattamento irragionevolmente diverso di situazioni identiche, ma il mancato rispetto di un requisito normativo di classificazione.

  • art. 53 Cost.

    La dedotta violazione della capacità contributiva è stata esclusa, poiché il regime agevolativo dipende dal rispetto di condizioni legali di accesso alla participation exemption.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della participation exemption, la classificazione della partecipazione nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso è un requisito costitutivo dell’agevolazione: se la partecipazione è iscritta nell’attivo circolante, l’esenzione non compete.
  • La successiva riclassificazione contabile della partecipazione non sana il difetto originario del requisito richiesto dalla norma agevolativa.
  • In materia tributaria, la qualificazione di bilancio non è neutra quando la legge collega ad essa specifici effetti fiscali; il contribuente non può invocare il diverso trattamento come irragionevole se il regime è espressamente ancorato alla classificazione contabile prevista dal testo normativo.
  • La doglianza di incostituzionalità è irrilevante quando si fonda su una diversa questione rispetto a quella effettivamente decisa: non conta la qualificazione dell’utile realizzato, ma la collocazione della partecipazione in bilancio ai fini dell’accesso all’agevolazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
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