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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33935/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un soggetto destinatario di una intimazione di pagamento notificata via PEC dall'agente della riscossione, emessa a seguito di cartella per presunte violazioni del Codice della Strada, aveva proposto opposizione deducendo vizi della cartella e della successiva intimazione: irregolarità della notifica e del formato dell'atto allegato alla PEC, mancanza del titolo esecutivo, assenza di valida sottoscrizione digitale, difetto di potere riscossivo e notificatorio del soggetto che aveva effettuato la notifica, mancanza della firma del soggetto emittente, nonché asserita violazione del ne bis in idem per la pendenza di altro giudizio sulla cartella. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione; il Tribunale aveva rigettato l'appello. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) violazione delle norme processuali e del diritto di difesa per avere il Tribunale ritenuto sanati i vizi di notifica per effetto dell'opposizione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle regole sulla prova della notifica via PEC per avere invertito l'onere della prova; 3) omesso esame e cattiva valutazione delle risultanze processuali per non aver considerato che l'ADER non aveva prodotto in primo grado copia dell'intimazione; 4) violazione del principio del ne bis in idem e della disciplina sulla litispendenza; 5) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della costituzione dell'ADER per difetto di legittimazione del difensore; 6) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere ritenuto, sulla base di presunzioni, che il firmatario dell'intimazione avesse poteri di formazione e notifica dell'atto.

La decisione

La Corte ha ritenuto che i motivi primo, secondo, terzo e sesto investissero vizi di regolarità formale della procedura esecutiva, cioè questioni da far valere con opposizione agli atti esecutivi; poiché tali questioni erano state decise dal Giudice di pace, la sentenza non era appellabile, ma direttamente impugnabile con ricorso per cassazione. Per questa ragione la sentenza del Tribunale è stata cassata senza rinvio nei capi corrispondenti. Il quarto motivo è stato rigettato perché, in assenza di sospensione, non vi era litispendenza né duplicazione del processo; il mero instaurare un'opposizione ad un atto precedente non impedisce al creditore di proseguire nel processo esecutivo. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione circa la tempestiva deduzione della questione in appello. Spese del giudizio di legittimità non liquidate perché la resistente è rimasta intimata; confermata, in sostanza, la soccombenza dell'opponente nei gradi di merito per quanto riguarda le spese di appello. Esclusa anche l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché la decisione è di cassazione parziale senza rinvio e non di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altre norme processuali come parametro della denunciata violazione di legge, ma non decisivo per l'esito sul punto.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che i vizi di notifica non potevano dirsi sanati dalla mera proposizione dell'opposizione.

  • art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 12

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; il testo non consente di ricavarne un'interpretazione autonoma della Corte.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale parametro del diritto di difesa e del giusto processo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l'asserita inversione dell'onere della prova sui fatti costitutivi della pretesa e sulla ritualità della notifica.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo per censurare la valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo per censurare la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato quale vizio dedotto per violazione di legge nei motivi primo, secondo, quarto e sesto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare l'omessa pronuncia sul quinto motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo nel terzo motivo.

  • art. 39 c.p.c.

    La Corte ha escluso la litispendenza e la duplicazione del contenzioso in assenza di un provvedimento di sospensione.

  • art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel quarto motivo; il testo non mostra un'autonoma presa di posizione interpretativa della Corte su questa norma.

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    Invocato nel quarto motivo a sostegno del ne bis in idem; la Corte ha negato la duplicazione del processo in fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 618 c.p.c.

    La Corte ribadisce che le questioni sulla regolarità formale degli atti esecutivi vanno ricondotte all'opposizione agli atti esecutivi e non sono appellabili con mezzi ordinari.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per affermare che, ove decisa dal giudice di pace una questione di opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato nel sesto motivo contro l'uso di presunzioni sulla titolarità dei poteri di formazione e notifica dell'atto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato poiché la decisione è di cassazione parziale senza rinvio.

Massime di principio

  • Le questioni che riguardano la regolarità formale degli atti del processo esecutivo devono essere trattate come opposizione agli atti esecutivi; se decise dal giudice di pace, la sentenza non è appellabile con mezzi ordinari ma è impugnabile con ricorso per cassazione.
  • La mera proposizione di un'opposizione contro un atto precedente del processo esecutivo non determina, di per sé, litispendenza né impedisce al creditore di proseguire l'esecuzione, salvo l'esistenza di un provvedimento di sospensione.
  • La deduzione di un vizio relativo alla notifica o alla formazione formale dell'atto esecutivo non può essere confusa con un tema di merito sulla pretesa sostanziale, con conseguente diversa disciplina dell'impugnazione.
  • In sede di legittimità, le censure che non indichino specificamente dove la questione sia stata ritualmente dedotta nei gradi di merito sono inammissibili per difetto di specificità.
  • Quando la Corte cassa senza rinvio solo per la qualificazione processuale del mezzo di impugnazione o per l'erroneo rito seguito, resta fermo il giudizio sulla soccombenza sostanziale ai fini della regolazione delle spese dei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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