Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21144/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una creditrice aveva notificato a un'azienda sanitaria provinciale un atto di precetto per il pagamento di una somma dovuta in forza di precedente sentenza passata in giudicato. L'ente aveva opposto il precetto deducendone la nullità per la mancata indicazione dell'IBAN della creditrice, sostenendo che, trattandosi di pagamento da parte di una pubblica amministrazione per importo superiore a 1.000 euro, il pagamento dovesse avvenire con strumenti tracciabili e che, senza IBAN, l'adempimento fosse impossibile; aveva inoltre contestato una voce di spese legali. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione annullando il precetto per difetto di indicazione dell'IBAN. La creditrice aveva proposto appello, sostenendo tra l'altro che l'ente avrebbe potuto pagare con assegno circolare o mediante offerta reale e che l'art. 12 del d.l. n. 201/2011 non imponesse l'indicazione dell'IBAN a pena di nullità. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame ritenendo nulla l'intimazione per la mancata indicazione dell'IBAN. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2909 c.c. per non avere la Corte considerato che la questione del passaggio in giudicato dell'ordinanza di assegnazione era stata già introdotta o comunque era rilevabile d'ufficio; nullità della sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello; omesso esame di fatti storici decisivi; violazione degli artt. 156 e 480 ss. c.p.c. e degli artt. 1209 ss. c.c. per avere la Corte ritenuto indispensabile l'IBAN e precluso il pagamento con altre modalità. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali motivi, rilevando d'ufficio che, per la parte relativa alla pretesa nullità del precetto per mancata indicazione dell'IBAN, la controversia attiene a opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; poiché il Tribunale non aveva qualificato espressamente tale capo e la sentenza di primo grado su quel punto era impugnabile solo con ricorso per cassazione e non con appello, l'appello era inammissibile. La sentenza d'appello è stata quindi cassata senza rinvio e la ricorrente è stata condannata alle spese dei gradi di merito e di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello, perché l'appello era stato proposto inammissibilmente avverso un capo della decisione di primo grado che, essendo riconducibile a opposizione agli atti esecutivi, era impugnabile soltanto con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 618, ultimo comma, c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato assorbiti i motivi di ricorso nel merito e ha condannato la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di appello e di legittimità, oltre agli oneri accessori e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per sostenere che la questione sull'ordinanza di assegnazione non fosse nuova; la Corte non lo ha esaminato nel merito perché ha deciso sulla diversa ragione processuale dell'inammissibilità dell'appello

  • artt. 2697 e 2909 c.c.

    richiamati dalla ricorrente in relazione alla prova e al giudicato, ma non scrutinati nel merito per assorbimento

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio dedotto per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma sul vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma sul vizio di omesso esame di fatto decisivo, dedotto ma non esaminato nel merito

  • artt. 156 e 480 ss. c.p.c.

    richiamati per contestare la declaratoria di nullità del precetto e l'effetto della mancata indicazione dell'IBAN

  • artt. 1209 ss. c.c.

    richiamati per sostenere che il debitore avrebbe potuto adempiere anche con modalità diverse o mediante offerta reale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    utilizzato per la cassazione senza rinvio quando la sentenza impugnata non poteva essere pronunciata nel merito in appello

  • art. 617 c.p.c.

    la Corte qualifica la contestazione sulla validità formale del precetto come opposizione agli atti esecutivi

  • art. 618 c.p.c.

    indica il mezzo di impugnazione corretto contro la decisione di primo grado sul capo relativo all'opposizione agli atti esecutivi

  • art. 480 c.p.c.

    richiamato quale norma sull'atto di precetto, la cui pretesa violazione integrava un vizio del quomodo dell'azione esecutiva

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla giurisprudenza citata per la distinzione dei mezzi di impugnazione nei capi autonomi della sentenza in materia esecutiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 12, comma 2, d.l. n. 201/2011

    richiamato dalla parte resistente per sostenere l'obbligo di modalità di pagamento tracciabili da parte della P.A., ma la Corte non si pronuncia sul merito di tale tesi

  • legge n. 214/2011

    norma di conversione del d.l. n. 201/2011 richiamata nel contesto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti della P.A.

Massime di principio

  • Quando un'opposizione all'esecuzione cumula contestazioni sul diritto a procedere e contestazioni sul quomodo dell'azione esecutiva, i relativi capi vanno distintamente qualificati ai fini del mezzo di impugnazione.
  • La contestazione che investe la regolarità formale del precetto e la dedotta impossibilità di adempiere per difetto di un elemento del titolo intimatorio integra opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  • Se il primo giudice non qualifica espressamente il capo della decisione relativo all'opposizione agli atti esecutivi, il giudice dell'impugnazione deve procedere d'ufficio alla corretta qualificazione, anche per verificare l'ammissibilità del gravame.
  • La sentenza che decide su opposizione agli atti esecutivi è impugnabile, per quel capo, con ricorso per cassazione e non con appello; l'appello proposto contro tale capo è inammissibile.
  • L'errore nel mezzo di impugnazione non è sanato dalla proposizione dell'appello e deve essere rilevato anche d'ufficio in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.