Ordinanza n. 1644/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2025 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di Napoli, appresa dalla ricorrente in data 1 aprile 2026 , a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero - del verbale adottato nella seduta del 3 febbraio 2026, relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense (sessione 2025), svolte presso la Corte d’Appello di Napoli, ad opera della sottocommissione n. 12, istituita presso la Corte d’Appello di Roma, nel-la parte in cui viene espressa una valutazione insufficiente (pari a 14/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi incluso, il decreto di nomina delle commissioni e delle sottocom-missioni e, in particolare modo, del DM del 25.11.2025 con il quale è stata nominata la sottocommissione n. 12, istituita presso la Corte d’Appello di Roma. nonché per l’accertamento - del diritto di parte ricorrente ad ottenere la ricorrezione del proprio elaborato ad opera di una Commissione in composizione legittima e differente, nel rispetto del principio di anonimato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alle prove orali dell'esame di avvocato per la sessione 2025 e valutazione insufficiente dell'elaborato scritto con voto di 14/30
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni esaminatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la non ammissione alle prove orali, il verbale di correzione dell'elaborato scritto e gli atti connessi, chiedendo cautelarmente la sospensione degli effetti e l'accertamento del diritto alla ricorrezione da parte di una commissione legittimamente composta e diversa, nel rispetto dell'anonimato. Con il primo motivo ha contestato la legittimità della composizione della sottocommissione n. 12, sostenendo che il componente appartenente alla categoria dei ricercatori universitari non fosse legittimato a farne parte in ragione dell'abrogazione della precedente disciplina dell'art. 24, comma 3, della l. 240/2010. Ulteriori censure hanno riguardato la sufficienza della motivazione espressa mediante voto numerico, l'erroneità della valutazione dell'elaborato, anche alla luce di un parere pro veritate, e la tempistica delle operazioni di correzione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto alla composizione della sottocommissione, ha ritenuto applicabile l'art. 3 del d.l. 31/2021, che consente la presenza di magistrati, professori universitari o ricercatori confermati e ricercatori a tempo determinato in materie giuridiche. L'abrogazione della precedente articolazione dei ricercatori prevista dall'art. 24, comma 3, della l. 240/2010 non elimina la figura del ricercatore dal novero dei componenti possibili, dovendosi preferire un'interpretazione conservativa della norma e non irragionevole, poiché la riforma universitaria non ha fatto venir meno le capacità operative della figura professionale. Ha inoltre ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 49 della l. 247/2012, con conseguente applicazione della disciplina previgente all'art. 46 della stessa legge e sufficienza del voto numerico quale motivazione della valutazione, secondo i principi dell'Adunanza plenaria e della Corte costituzionale. Il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico della commissione, salvo contraddizione manifesta con elementi obiettivi, criteri predeterminati o risultati palesemente irragionevoli. La contestazione dell'erroneità della valutazione e il parere pro veritate non consentono al giudice di sostituire il proprio giudizio a quello della commissione, competente in via esclusiva, in assenza di arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti, carenza motivazionale o abnormità. È stata ritenuta irrilevante anche la durata delle correzioni, non essendo stabiliti dalla legge o dai regolamenti tempi predeterminati, neppure di massima, e non essendo le medie temporali presuntive sufficienti a dimostrare un vizio concreto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità di alcune questioni.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 13 marzo 2021, n. 31
Le sottocommissioni [...] sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti [...] Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato.
La disposizione consente la partecipazione alle sottocommissioni della figura attuale del ricercatore universitario in materie giuridiche, nonostante l'abrogazione delle precedenti figure di ricercatore previste dall'art. 24, comma 3, della l. 240/2010.
art. 24, comma 3, l. 30 dicembre 2010, n. 240
Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
La sostituzione della precedente disciplina non comporta l'eliminazione della figura del ricercatore dal sistema di composizione delle sottocommissioni, dovendosi interpretare il rinvio normativo in senso conservativo.
art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247
Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua [...] secondo le norme previgenti.
Per la sessione d'esame considerata resta applicabile la disciplina previgente, con esclusione dell'applicazione dell'art. 46 della medesima legge.
art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247
La sua applicazione è esclusa ratione temporis dall'art. 49 della stessa legge.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione dei giudizi della commissione può essere soddisfatto mediante l'attribuzione di un voto numerico, se riferito a criteri di valutazione oggettivi e predeterminati.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento risultano compatibili con l'utilizzo del voto numerico quale criterio motivazionale standardizzato delle valutazioni concorsuali.
La domanda cautelare è stata esaminata, ma non accolta, in assenza di elementi idonei a evidenziare l'illegittimità degli atti impugnati.
Massime di principio
- L'abrogazione della disciplina normativa cui una disposizione rinvia non comporta automaticamente l'eliminazione della categoria professionale richiamata, quando sia possibile interpretare il rinvio come riferito alla figura attualmente vigente e tale lettura conservi la funzionalità della norma senza alterarne irragionevolmente la finalità.
- Nell'esame di abilitazione forense, il voto numerico è di regola sufficiente a motivare la valutazione della prova, quando sia espresso nell'ambito di criteri chiari, oggettivi e predeterminati; il giudizio può essere censurato solo in presenza di contraddizione manifesta con elementi obiettivi, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o carenza motivazionale.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione esaminatrice né attribuire prevalenza a un parere pro veritate, salvo che il giudizio della commissione presenti profili manifesti di abnormità o di illegittimità.
- In assenza di una predeterminazione normativa o regolamentare, anche solo tendenziale, dei tempi di correzione, la durata delle operazioni non è di per sé idonea a dimostrare l'illegittimità della valutazione; le medie temporali meramente presuntive non provano concretamente un vizio del giudizio.
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