Ordinanza n. 359/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune di Pastrengo prot. n. 3450 del 25 marzo 2026, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, di diniego alla richiesta di permesso di costruire convenzionato per l'ampliamento del Pio Ricovero della Fondazione "Dr. Paolo Segattini", comunicato via PEC il 25 marzo 2026, e di ogni atto rispetto ad esso presupposto e consequenziale, ivi compreso il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 14 ottobre 2025 e tutti i pareri assunti dal Comune come asseritamente ostativi all'accoglimento della domanda di permesso di costruire.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire convenzionato per l'ampliamento di una casa di riposo, con impugnazione anche del verbale della conferenza di servizi istruttoria e dei pareri ritenuti ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente titolo edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La fondazione ha impugnato il diniego comunale del permesso di costruire convenzionato relativo all'ampliamento del proprio presidio residenziale per anziani, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e deducendo censure riferite al diniego, al verbale della conferenza di servizi istruttoria e ai pareri acquisiti dal Comune. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di ricorso, limitandosi a rilevare la necessità di un più approfondito scrutinio nella sede di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione espressa del diniego. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere efficacemente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, valorizzando la natura pretensiva dell'interesse azionato, la rilevanza pubblica dell'ampliamento della casa di riposo, l'ammissione dell'intervento a un bando regionale di finanziamento in conto capitale per interventi edilizi nel settore sociale e socio-sanitario e la necessità di approfondire le censure nella sede propria. L'udienza di merito è stata fissata al 21 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
In presenza di esigenze cautelari, il giudice può soddisfarle mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una sospensione immediata dell'atto impugnato, quando tale soluzione sia ritenuta effettiva e adeguata.
Massime di principio
- Nella tutela cautelare avverso un diniego amministrativo, il giudice può ritenere adeguata la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché sospendere immediatamente l'atto, quando la natura pretensiva dell'interesse, la rilevanza pubblica dell'intervento e la necessità di un approfondito esame delle censure rendano sufficiente una rapida definizione del giudizio.
- L'ammissione dell'intervento oggetto del diniego a un programma pubblico di finanziamento può concorrere, insieme alla rilevanza sociale dell'intervento, alla valutazione dell'effettività e dell'urgenza della tutela cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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