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Ordinanza

Ordinanza n. 360/2026 - Venezia, Sezione 2

per la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento previa adozione di misure cautelari del silenzio formatosi sull’istanza del 10 dicembre 2025, prot. n. -OMISSIS-, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di provvedimento espresso; nonché, ove occorra, per l’annullamento - del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, 6^ Divisione, del 30 dicembre 2025; - di ogni ulteriore atto precedente, susseguente o comunque connesso; nonché per il risarcimento ex art. 2-bis legge 241/1990 del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento;

Giustizia amministrativa202600383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di collocamento in congedo assoluto e provvedimento del Ministero della Difesa del 30 dicembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull'istanza del 10 dicembre 2025, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere con atto espresso, nonché, ove occorrente, l'annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa del 30 dicembre 2025 e il risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 241/1990. Dopo il rigetto, con precedente ordinanza, della domanda cautelare riferita all'illegittimità del silenzio e la conversione del rito in rito ordinario, il ricorrente ha chiesto ulteriori misure cautelari deducendo un danno grave e irreparabile derivante dal rischio di ulteriori procedimenti penali o disciplinari connessi alla persistente qualifica militare, dalle difficoltà di reperire un'occupazione non militare dopo il giudizio di inidoneità, dall'impossibilità di cercare un nuovo lavoro a causa della mancata percezione dello stipendio e dal pregiudizio alla reputazione e all'immagine professionale. Il ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che l'Amministrazione avrebbe dovuto formalizzare il congedo assoluto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria valutazione, ha interpretato letteralmente il combinato disposto degli artt. 929 e 1009 del codice dell'ordinamento militare, ritenendo che il collocamento in congedo assoluto sia normativamente previsto, per il militare, soltanto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età oppure quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare. Secondo il Collegio, non risultano altre fattispecie normative idonee a imporre il collocamento in congedo assoluto. Quanto al periculum in mora, i danni prospettati sono stati ritenuti riconducibili a una scelta autonoma del ricorrente di non sottoporsi all'accertamento medico, scelta fondata esclusivamente su una diversa interpretazione della disciplina applicabile. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata e respinta.

  • art. 912 d.lgs. 66/2010

    I periodi di aspettativa per infermità o per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’altra aspettativa

    Richiamato quale norma rilevante nel quadro della disciplina dell'aspettativa militare.

  • art. 929 d.lgs. 66/2010

    Il militare [...] cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando: a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato; b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea; c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli

    Letto in combinato disposto con l'art. 1009, concorre a individuare le ipotesi di cessazione dal servizio e di collocamento in congedo assoluto.

  • art. 1009 d.lgs. 66/2010

    Il restante personale militare delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. Il militare è collocato in congedo assoluto anche prima dell’età indicata [...] se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare

    Secondo il TAR, il collocamento in congedo assoluto è previsto soltanto al raggiungimento dei sessantacinque anni oppure in caso di riconoscimento della permanente inabilità al servizio militare.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente quale base della domanda risarcitoria per danno da inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento; la presente ordinanza cautelare non definisce tale domanda.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il combinato disposto degli artt. 929 e 1009 del d.lgs. 66/2010 può essere interpretato nel senso che il collocamento in congedo assoluto del militare è previsto, secondo il dato letterale valorizzato dal giudice, al raggiungimento dei sessantacinque anni oppure quando il militare sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
  • La prospettazione di danni derivanti dalla persistente qualifica militare, dalla mancata percezione dello stipendio e dalle difficoltà occupazionali non integra il periculum in mora quando tali conseguenze siano riconducibili alla scelta autonoma dell'interessato di non sottoporsi all'accertamento medico previsto dalla disciplina di settore.
  • La tutela cautelare non può essere accordata sulla base di una diversa interpretazione della disciplina applicabile quando il danno grave e irreparabile allegato dipenda dalla scelta del ricorrente di non compiere l'attività necessaria per l'accertamento della propria posizione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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