Ordinanza n. 98/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione del consorzio dalla procedura di gara per il lotto 2, scorrimento della graduatoria e successiva aggiudicazione del lotto al raggruppamento controinteressato
Esito
La controversia
Il consorzio ha impugnato l’esclusione dalla procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale, nonché gli atti presupposti relativi all’ammissione e alla collocazione al secondo posto del raggruppamento controinteressato. L’esclusione era stata disposta dall’amministrazione dopo le precedenti sentenze del TRGA, confermate dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1170/2026, che avevano accertato la non conformità di talune macchine utilizzate dal consorzio ai Criteri Ambientali Minimi richiamati dalla lex specialis. Il ricorrente ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, l’aggiudicazione in proprio favore e il subentro. Dopo la proposizione del ricorso introduttivo, l’amministrazione ha adottato l’aggiudicazione definitiva del lotto 2 in favore del raggruppamento controinteressato; tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti. Il consorzio ha anche comunicato di avere proposto ricorso per revocazione e ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato e ha chiesto il rinvio dell’udienza per poter articolare compiutamente la difesa sui motivi aggiunti.
La decisione
Il Tribunale non ha deciso nel merito né i motivi del ricorso introduttivo né quelli aggiunti. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per rinviare la trattazione, in considerazione della proposizione dei motivi aggiunti contro l’aggiudicazione definitiva e dell’esigenza di assicurare alle parti una compiuta difesa. Ha dato atto anche della pendenza del ricorso per revocazione e del ricorso per Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 1170/2026, senza attribuire a tali iniziative alcun effetto decisorio sul merito della controversia. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 17 dicembre 2026. Le spese di lite sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 119 c.p.a.
La controversia è trattata secondo il rito speciale previsto per determinate materie, tra cui le controversie in materia di contratti pubblici.
art. 120 c.p.a.
Il giudizio riguarda atti della procedura di affidamento e il Tribunale dà atto della rinuncia delle parti al rispetto dei termini processuali previsti dalla disposizione; la norma è inoltre richiamata nel provvedimento per la trattazione della causa.
art. 122 c.p.a.
È indicato come fondamento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
art. 124 c.p.a.
È indicato come fondamento della domanda di conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, con disponibilità al subentro.
art. 76 d.lgs. 50/2016
È richiamato nelle comunicazioni dell’esclusione e dell’aggiudicazione adottate dalla stazione appaltante.
art. 25 l.p. Trento n. 2/2016
È richiamato, insieme all’art. 76 del d.lgs. 50/2016, nelle comunicazioni della stazione appaltante relative all’esclusione e all’aggiudicazione.
art. 111, comma 8, Cost.
È indicato quale fondamento del ricorso per Cassazione proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato.
art. 362, comma 1, c.p.c.
È indicato quale ulteriore fondamento del ricorso per Cassazione proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro l’esclusione da una gara, l’amministrazione adotta l’aggiudicazione definitiva in favore di altro concorrente e tale atto viene impugnato con motivi aggiunti, il giudice può rinviare la trattazione del merito per consentire una compiuta difesa su tutte le domande e gli atti sopravvenuti.
- La fissazione di una nuova udienza per la trattazione del merito, motivata dalla necessità di esaminare motivi aggiunti e garantire il pieno contraddittorio, non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza delle censure né sulle domande di annullamento, inefficacia del contratto, aggiudicazione o subentro.
- La pendenza di rimedi impugnatori straordinari o ulteriori contro una precedente sentenza rilevante per la controversia può essere dichiarata dal giudice nel provvedimento interlocutorio, senza che ciò determini, in assenza di una specifica statuizione, la definizione del merito del giudizio pendente.
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