Ordinanza n. 358/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 c.p.a., - dell’intervenuta scadenza della convenzione P.E.E.P. rep. n. 43200 del 7 luglio 1998 e conseguentemente dell’intervenuta scadenza dei vincoli convenzionali gravanti, ai sensi dell’art. 35 l. 865/1971, sull’immobile P.E.E.P. sito in Carbonera, via Mario Del Monaco n. 244, con particolare e specifico riguardo al diritto di prelazione del Comune e ai vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e ai requisiti soggettivi degli acquirenti, con declaratoria della loro non operatività nei confronti dei ricorrenti e della conseguente non necessità del ricorso allo strumento della affrancazione; nonché, in via subordinata, per l’annullamento, previa sospensiva – della nota del Comune di Carbonera prot. n. 5303 del 19.03.2026, recante “Dorigo Marcello ed Alessandro – affrancazione immobile ubicato in area P.E.E.P. di Biban, via Mario Del Monaco n. 24/4. Decisione Giunta comunale”, con cui è stata comunicata la confermata volontà dell’Amministrazione di non avvalersi della facoltà di affrancazione dei vincoli gravanti sull’immobile dei ricorrenti; – della nota del Comune di Carbonera prot. n. 8635 del 12.05.2026, ad oggetto: “Dorigo Marcello ed Alessandro – affrancazione immobile ubicato in area P.E.E.P. di Biban, via Mario Del Monaco n. 24/4. Richiesta di chiarimenti prot. n. 7949 del 30/04/2026 e successivo sollecito prot. n. 8431 del 08/05/2026. Riscontro”; – di ogni atto connesso per presupposizione e consequenzialità, ancorché non conosciuto, ivi compresa la nota prot. n. 16015 del 15.09.2025, recante “Non accoglimento della richiesta di affrancazione dell’immobile”, nonché gli atti della Giunta comunale e gli eventuali atti generali o di indirizzo richiamati nelle note impugnate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note comunali di diniego o mancato esercizio della facoltà di affrancazione dei vincoli convenzionali gravanti su un immobile P.E.E.P.
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l’accertamento della scadenza della convenzione P.E.E.P. stipulata il 7 luglio 1998 e dei conseguenti vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di cessione, al diritto di prelazione del Comune e ai requisiti soggettivi degli acquirenti, sostenendo che la convenzione avesse durata ventennale e che, pertanto, non fosse necessaria l’affrancazione. In via subordinata hanno domandato l’annullamento, previa sospensione, delle note con cui il Comune ha comunicato la propria volontà di non avvalersi della facoltà di affrancazione, nonché degli atti presupposti e consequenziali. A sostegno dell’istanza cautelare hanno allegato il rischio di pregiudizio connesso alla previsione, contenuta nel preliminare di vendita, di stipulare il contratto definitivo entro il 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, rinviando al merito l’approfondimento delle domande di accertamento e di annullamento e anche l’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che la sospensione degli atti impugnati non avrebbe arrecato alcuna utilità concreta ai ricorrenti, poiché essi perseguono un interesse pretensivo. Ha inoltre escluso la gravità e irreparabilità del pregiudizio: il termine del 30 giugno 2026 per la stipula del definitivo era stato liberamente fissato dai proprietari e l’operazione di vendita risultava comunque subordinata alla possibilità di libera alienazione dell’immobile all’esito positivo del procedimento di affrancazione. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere al Comune le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 133 c.p.a.
in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 c.p.a.
La controversia è stata introdotta davanti al giudice amministrativo in materia rientrante nella giurisdizione esclusiva; il TAR ha comunque rinviato al merito l’approfondimento delle domande e delle eccezioni preliminari.
art. 35 l. 865/1971
vincoli convenzionali gravanti, ai sensi dell’art. 35 l. 865/1971
È richiamato quale fondamento dei vincoli convenzionali relativi all’immobile realizzato in area P.E.E.P.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; la misura è stata negata per l’assenza di utilità concreta e di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la parte deduce un interesse pretensivo, la sospensione dell’atto impugnato deve essere valutata anche in relazione alla sua concreta utilità: la misura non può essere concessa se non è idonea a soddisfare, neppure provvisoriamente, l’interesse perseguito.
- Il periculum in mora richiede un pregiudizio grave e irreparabile; non integra tale requisito il rischio collegato a un termine contrattuale di vendita liberamente fissato dai proprietari, soprattutto quando la stessa operazione sia subordinata a una futura verifica amministrativa o all’esito positivo di un procedimento di affrancazione.
- Le questioni relative alla durata della convenzione P.E.E.P., alla permanenza dei vincoli sul prezzo di cessione, alla prelazione comunale e ai requisiti soggettivi degli acquirenti richiedono un esame di merito e non devono essere anticipatamente risolte nella fase cautelare quando necessitino di approfondimento.
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