Cassazione Civile, Sentenza n. 33533/2023 del 01/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva confermato la pronuncia favorevole al contribuente su istanze di rimborso IRAP relative agli anni 2013-2017 (acconti). L'Agenzia sosteneva che il contribuente, socio e collaboratore di KPMG S.p.A., aveva utilizzato l'organizzazione e i mezzi della società, percependo la quasi totalità dei compensi dalla stessa o dal suo network, e quindi doveva sussistere l'elemento dell""autonoma organizzazione"" ai fini IRAP (art. 2 comma 1 d.lgs. n. 446/1997). L'Amministrazione deduceva anche che il contribuente aveva poteri gestionali nella società e disponeva di un secondo studio, e che l'esclusione dall'assoggettamento comporterebbe inoltre un "salto d'imposta" per la diversa determinazione della base imponibile della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato il consolidato orientamento secondo cui il professionista che presta la propria attività esclusivamente a favore di una società di consulenza e si avvale della sua organizzazione non è soggetto all'IRAP: l""autonoma organizzazione"" rilevante ai fini IRAP deve essere attribuita all'ente giuridico (la società) e non alla persona fisica che per essa lavora. Sono state ritenute irrilevanti la disponibilità di uno studio della società, la minima dotazione strumentale personale e il fatto che il contribuente ricoprisse ruoli direttivi nella società: l'organizzazione resta attributo della società. Sono state inoltre condannate le spese di giudizio a carico dell'Agenzia (euro 7.000 per onorari e euro 200 per esborsi, oltre oneri di legge). La Corte ha altresì rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997 (IRAP - presupposto soggettivo e oggettivo)
La norma disciplina l'imposta regionale sulle attività produttive e richiede, per l'assoggettamento, l'esistenza di un'organizzazione autonoma. La Corte interpreta che, quando il professionista opera esclusivamente per una società e si avvale della sua infrastruttura, l""autonoma organizzazione"" va attribuita alla società e non alla singola persona fisica.
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Richiamato dall'Agenzia in relazione all'onere probatorio circa l'esistenza dell'autonoma organizzazione: la Corte non ha ritenuto che gli elementi addotti fossero idonei a far ricadere l'organizzazione sul professionista, confermando la necessità di elementi concreti e specifici a carico dell'Amministrazione per dimostrare l'autonoma organizzazione del singolo.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (motivi di cassazione)
Riferimento formale al motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione della legge e per vizi nella valutazione della prova; la Corte ha ritenuto il motivo infondato alla luce della giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)
La Corte ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Se un professionista presta la propria attività esclusivamente per una società di consulenza e utilizza l'organizzazione, i mezzi e la struttura della società, l'autonoma organizzazione ai fini IRAP è normalmente attribuibile alla società e non al professionista.
- La semplice disponibilità da parte del professionista di un locale/studio personale non è, di per sé, sufficiente a configurare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP: si richiede una struttura organizzativa rilevante (personale dipendente, attrezzature significative, struttura gestionale propria).
- L'essere socio della società o il detenere ruoli direttivi all'interno della stessa non basta di per sé a far gravare sull'individuo l'autonoma organizzazione: l'organizzazione aziendale va valutata nella sua titolarità giuridica e gestionale complessiva.
- In caso di posizioni intermedie (uso misto di risorse proprie e della società, pluralità di clienti, fatturazione in proprio) occorre valutare gli elementi di fatto: presenza di dipendenti/ collaboratori assunti dal professionista, beni strumentali intestati al professionista, autonomia decisionale permanente, clientela propria e capacità organizzativa indipendente sono indici contrari all'applicazione della regola della società.
- Per difendersi efficacemente in situazioni simili, il contribuente dovrebbe documentare chiaramente: a chi sono intestate fatture e ricevute, chi assume e paga il personale, chi è proprietario/fornitore dei beni strumentali, l'esistenza di contratti di lavoro o di collaborazione, e la reale autonomia o assenza di autonomia organizzativa.
- All'Amministrazione spetta fornire prove concrete e specifiche che l'organizzazione è imputabile al professionista (non bastano mere deduzioni logiche o la percentuale di compensi ricevuti); la giurisprudenza di legittimità tende a proteggere la distinzione tra ente società e persona fisica quando l'organizzazione è strutturalmente riconducibile alla società.
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