Cassazione Civile, Sentenza n. 33528/2023 del 01/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2013-2017 sostenendo l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997. L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza d'appello che aveva accolto il rimborso, deducendo che Ricci, socio di KPMG Advisory S.p.A. e percettore della quasi totalità dei compensi, si avvaleva della struttura organizzativa della società e, pertanto, doveva essere considerato soggetto al presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP. L'Agenzia sosteneva inoltre che il contribuente svolgeva funzioni gestionali e direzionali nella società e paventava un 'salto d'imposta' qualora né il socio né la società fossero assoggettati a IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto la richiesta di rimborso del contribuente. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il professionista che presta la sua attività esclusivamente a favore di una società e si avvale dell'organizzazione di quest'ultima non è soggetto all'IRAP in quanto il requisito dell'autonoma organizzazione è imputabile alla società (ente giuridico distinto) e non al singolo socio-professionista. Ha altresì precisato che la deducibilità di determinati costi da parte della società o il fatto che il professionista ricopra ruoli direttivi non modificano tale principio. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
Definisce il presupposto dell'imposta (autonoma organizzazione). La Corte interpreta che, quando l'attività del professionista è prestata esclusivamente nell'ambito e avvalendosi dell'organizzazione di una società, l'autonoma organizzazione va imputata alla società e non al professionista.
art. 2697 c.c.
Norma sull'onere della prova: la contestazione evidenzia che l'Agenzia doveva provare che l'autonoma organizzazione fosse riconducibile al professionista; la Corte ha ritenuto insoddisfacente la prova fornita dall'Amministrazione.
art. 2, comma 5, d.lgs. n. 446/1997
Richiamato nel motivo di ricorso: la Corte non ha ritenuto che le disposizioni richiamate potessero comportare un'imputazione dell'organizzazione al singolo socio quando l'organizzazione è della società.
art. 2425, n. 9, c.c.
Richiamato quale riferimento contabile/di valutazione; la sentenza non attribuisce ad esso efficacia tale da mutare la qualificazione fiscale dell'organizzazione aziendale rispetto alla persona fisica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma base del ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha esaminato il motivo e lo ha ritenuto infondato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma procedurale relativa al contributo unificato: la Corte ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo da parte dell'Agenzia.
Massime di principio
- Se un professionista presta la sua attività esclusivamente nell'ambito e servendosi dell'organizzazione di una società (es. studio/impresa di consulenza) l'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP è imputabile alla società e non al singolo professionista.
- La qualifica di socio e la percezione della maggior parte dei compensi dalla società non sono di per sé sufficienti a far ricadere sull'individuo il requisito dell'autonoma organizzazione.
- Il fatto che il professionista ricopra ruoli direttivi o di coordinamento nella società non modifica, di per sé, la destinazione dell'organizzazione alla società come soggetto passivo IRAP.
- La deducibilità di specifici costi dalla base imponibile della società (o la loro esclusione) non incide sulla individuazione del soggetto che integra il presupposto oggettivo dell'imposta; la scelta normativa sui costi deducibili non equivale a esenzione per il soggetto.
- In casi analoghi l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire prova convincente che l'autonoma organizzazione sia effettivamente riconducibile al professionista (es. strutture, personale, clientela e rischi d'impresa distinti e gestiti direttamente dal professionista).
- Per valutare situazioni simili occorre esaminare elementi probatori concreti: esistenza di una struttura autonoma (sede, dipendenti, strumenti), pluralità di clienti, modalità di fatturazione e rischio d'impresa sopportato dal professionista, autonomia organizzativa operativa e decisionale effettiva.
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