Cassazione Civile, Sentenza n. 33511/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia su istanza di rimborso (anno 2003) per €153.000,00 relativo alla differenza tra la ritenuta del 27% applicata in Italia sui dividendi corrisposti da Kenwood Electronics Italia S.p.A. e la ritenuta convenzionale del 10% prevista dall'art. 10, comma 2, lett. a) della Convenzione Italia-Giappone, invocata dalla contribuente per la propria residenza fiscale in Giappone, la detenzione del 25% delle azioni per i sei mesi antecedenti, la qualifica di beneficiario effettivo e l'assenza di stabile organizzazione. L'Amministrazione ha negato il rimborso per lacunosità documentale (mancanza dei credit advices e documentazione giapponese insufficiente). In primo grado la CTP ha rigettato il ricorso della contribuente; la CTR ha parzialmente accolto l'appello riconoscendo il rimborso in base alla residenza convenzionale, alla soggezione all'imposta in Giappone e ritenendo sufficienti le contabili bancarie (debit advice) a provare l'effettivo pagamento dei dividendi, escludendo la necessità di accertare il "beneficiario effettivo" nella fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate (in parte inammissibile, in parte infondato) confermando la sentenza della CTR che aveva parzialmente accolto l'appello della JVC. La Corte ha ritenuto che: 1) la qualificazione di "beneficiario effettivo" non fosse necessaria nel caso di casa madre che riceve dividendi dalla controllata (rileva la residenza convenzionale e la soggezione all'imposta in Giappone); 2) le contabili bancarie attestanti l'addebito sul conto della società italiana sono mezzi probatori idonei a dimostrare l'effettivo pagamento dei dividendi e quindi il diritto al rimborso, non essendo obbligatoria la produzione dei credit advices; 3) le Convenzioni internazionali prevalgono sulla normativa interna e la minore imposizione prevista dalla Convenzione si applica per il solo fatto della soggezione alla potestà impositiva dell'altro Stato; richieste documentali dell'Ufficio non potevano prevalere ove la contribuente avesse fornito prove adeguate. Spese a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 27 DPR 600/1973
Norma interna sulla ritenuta; la Corte afferma che, in materia di dividendi regolati da Convenzione, l'art. 27 non trova applicazione se la disciplina convenzionale è più favorevole (previo richiamo art.75 DPR 600/1973).
art. 75 DPR 600/1973
Prevalenza delle Convenzioni internazionali sulla normativa nazionale: la disciplina convenzionale deve essere applicata quando più favorevole.
art. 10 Convenzione Italia-Giappone
Stabilisce le regole di tassazione dei dividendi e l'aliquota massima convenzionale (10%/15% a seconda del caso): la Corte interpreta che la minore imposizione prevista dalla Convenzione si applica per il solo fatto della soggezione del reddito alla potestà impositiva dell'altro Stato, senza richiedere prova dell'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di residenza.
art. 169 TUIR (d.P.R. n. 917/1986)
Richiamato per il principio che le disposizioni del TUIR si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali; enuncia il rapporto fra normativa interna e convenzioni.
art. 2697 c.c.
Principio generale sull'onere della prova: in linea generale la parte che allega fatti deve provarli; la Corte però ammette che le contabili bancarie fornite dalla resistente erano sufficienti a dimostrare il pagamento.
art. 2935 c.c.
Richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione (il termine di prescrizione decorre dalla presentazione dell'istanza di rimborso): conferma il criterio di decorrenza rilevante per il diritto al rimborso.
art. 132 c.p.c.
Norma sulla motivazione della sentenza: la Corte ha ritenuto che la CTR avesse adeguatamente motivato la decisione, rigettando il motivo di nullità per motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione nelle sentenze del processo tributario; la Corte ha ritenuto rispettati i canoni richiesti.
art. 360 c.p.c.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le doglianze dell'Agenzia (violazione di legge, vizio motivazionale, omesso esame di fatto decisivo).
Sentenza Corte di Giustizia UE 19/11/2009 (n. 540)
Richiamata per il principio che la determinazione del regime impositivo nello Stato di residenza non dipende dall'Italia e che la compensazione fra imposte non può essere condizionata dalla Repubblica italiana; supporta l'interpretazione favorevole all'applicazione della Convenzione.
Commentario OCSE (2017), par. 8.11
Documento interpretativo che supporta l'orientamento di applicare la disciplina convenzionale in funzione delle finalità anti-doppia imposizione; la Corte lo considera un riferimento interpretativo utile benché non normativo.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso di ritenute alla fonte sulla base di una Convenzione contro le doppie imposizioni è determinante dimostrare la residenza convenzionale e la soggezione all'imposta nello Stato di residenza; non sempre è necessario provare l'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato estero.
- La qualificazione di "beneficiario effettivo" è rilevante soprattutto nelle ipotesi di operazioni triangolari, conduit o sub-holding; quando il percettore è la casa madre che riceve dividendi dalla controllata, la prova della residenza e della soggezione fiscale nello Stato estero può essere sufficiente.
- Le contabili bancarie (addebiti sul conto della società erogante) sono mezzi probatori idonei a dimostrare il pagamento dei dividendi e possono sostituire i credit advices ove questi ultimi non siano disponibili, purché risultino attendibili e pertinenti.
- Le Convenzioni internazionali prevalgono sulla normativa interna (art.75 DPR 600/1973) e vanno interpretate in coerenza con gli obiettivi di eliminazione della doppia imposizione; la documentazione richiesta dall'Amministrazione non può vanificare il diritto convenzionale quando siano fornite prove adeguate.
- In caso di documentazione mancante per oltre dieci anni, il contribuente può validamente utilizzare altri elementi di prova (bancari, autocertificazioni, documenti contabili) e le autorità devono valutare la sufficienza probatoria complessiva alla luce della finalità antielusiva delle convenzioni.
- Il soggetto che richiede il rimborso deve conservare e produrre la documentazione utile (certificato di residenza fiscale, prove bancarie, attestazioni di tassazione), ma l'onere della prova può essere assolto con mezzi alternativi riconosciuti dal giudice se coerenti e credibili.
- Le richieste di rimborso restano soggette ai termini di prescrizione: il termine decorre dalla presentazione dell'istanza di rimborso e non dalla data del pagamento della ritenuta.
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