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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33535/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2014-2017 deducendo l'assenza del requisito della "autonoma organizzazione". CTP di Lecco e CTR Lombardia avevano riconosciuto il diritto al rimborso. L'Agenzia impugnò in Cassazione sostenendo che Corti prestava l'attività esclusivamente a favore di KPMG S.p.A., di cui era socio e per la quale utilizzava l'organizzazione societaria percependo la quasi totalità dei compensi; per l'Agenzia ciò integrerebbe il requisito dell'autonoma organizzazione a carico del professionista (art. 2, co.1 d.lgs. 446/1997) e invocava anche profili relativi all'onere della prova (art. 2697 c.c.) e all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. per vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando le decisioni dei giudici di merito che avevano accolto la domanda di rimborso. La Corte ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui, quando un professionista presta la propria attività esclusivamente a favore di una società di consulenza avvalendosi della sua struttura organizzativa, l'attributo dell'"autonoma organizzazione" rilevante ai fini IRAP si riferisce alla società e non alla persona fisica. Ha inoltre affermato che la circostanza che il professionista sia socio o eserciti poteri direttivi all'interno della società non trasferisce l'organizzazione alla persona fisica. Conseguentemente il ricorso è rigettato; l'Agenzia è condannata alle spese di giudizio (specificati onorari ed esborsi) e si dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1

    La Corte interpreta il requisito dell'"autonoma organizzazione" come riferibile all'ente (società) che dispone di una organizzazione aziendale; se il professionista si avvale dell'organizzazione della società per svolgere l'attività per essa, l'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP è quella societaria e non quella del singolo socio-professionista.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento all'onere della prova; la Corte non ha ritenuto che l'Agenzia avesse fornito elementi idonei a dimostrare che l'organizzazione debba essere imputata al professionista anziché alla società.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Articolazione del motivo di cassazione come vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato e che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua e sufficiente.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis

    La Corte dà atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, come previsto dalle norme richiamate.

  • art. 378 c.p.c. (memoria depositata)

    Riferimento processuale alla memoria depositata dal contribuente; non rileva come autonoma normativa, ma attesta l'istruttoria e le memorie difensive in giudizio.

Massime di principio

  • Se un professionista presta la propria attività esclusivamente per una società e si avvale della struttura organizzativa di quest'ultima, l'attributo dell'"autonoma organizzazione" rilevante ai fini IRAP è normalmente attribuito alla società, non al professionista.
  • La mera circostanza che il professionista sia socio della società o ricopra ruoli direttivi non è, di per sé, sufficiente a trasferire l'organizzazione aziendale dalla società alla persona fisica ai fini IRAP.
  • La valutazione circa l'esistenza dell'autonoma organizzazione deve guardare alla realtà effettiva dell'organizzazione aziendale e alla sua imputazione giuridica: ridurre sistematicamente la società a mera interposta persona per imputare l'organizzazione al socio è incompatibile con la natura giuridica delle società.
  • La scelta legislativa riguardo ai costi deducibili dalla base imponibile della società non incide sull'attribuzione dell'autonoma organizzazione: l'esistenza dell'organizzazione non si determina in base alle regole di deducibilità dei costi.
  • In contenziosi analoghi l'Amministrazione finanziaria deve fornire prove concrete e specifiche per dimostrare che l'organizzazione debba essere considerata del professionista e non della società; la mera percezione della maggior parte dei compensi dalla società non è sufficiente, da sola, a superare l'orientamento consolidato della giurisprudenza.

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