Cassazione Civile, Sentenza n. 33502/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia verteva sul pagamento di "doppie indennità" spettanti a Alice Pucci, giudice onorario di tribunale, per udienze svolte tra l'11.01.2005 e il 18.09.2008. Dopo sentenza favorevole al ricorrente di primo grado, il Tribunale di Firenze aveva ritenuto legittimata a resistere anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze e aveva riconosciuto il diritto alla doppia indennità quando, nello stesso giorno, erano trattati procedimenti distinti o fasi con rito diverso. I Ministeri hanno impugnato in Cassazione eccependo (i) l'erronea legittimazione passiva del MEF e (ii) la falsità di interpretazione dell'art. 4 d.lgs. 273/1989 in tema di duplicazione dell'indennità giornaliera.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha escluso che il MEF sia parte legittimata passiva per rivendicazioni attinenti a giudici onorari nell'ambito della giurisdizione ordinaria, ritenendo titolare esclusivo il Ministero della Giustizia. Ha inoltre ritenuto errata l'interpretazione estensiva del Tribunale in ordine alla duplicazione dell'indennità: la doppia indennità non spetta automaticamente per mera pluralità di procedimenti, numeri di ruolo, imputati o riti/fasi successive nella stessa giornata (es. convalida + direttissimo). La duplicazione è invece riconoscibile quando, nella stessa giornata e nello stesso impegno, sussiste una reale diversificazione della composizione dell'organo giudicante (monocratica vs collegiale), oppure della finalità generale della funzione giurisdizionale (cognizione vs esecuzione vs cautelare), oppure della natura pubblica vs camerale dell'udienza. La sentenza del Tribunale di Firenze n. 799/2017 è stata cassata e la causa rinviata al medesimo tribunale in persona di diverso magistrato per nuovo esame e regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 27 marzo 1989, n. 273, art. 4
ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98,13 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno
La Corte interpreta la disposizione nel senso che la duplicazione dell'indennità è ammessa solo se, nello stesso giorno, si verificano oggettive e significative diversificazioni dell'attività giudiziaria (composizione dell'organo, finalità della funzione, natura pubblica vs camerale), e non per il solo fatto di più numeri di ruolo, imputati o fasi procedurali successive.
legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, 2° comma
il ricorso [per equa riparazione] è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimento del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze
La disposizione è stata utilizzata dalla Corte per affermare che, nel caso di controversie attinenti a giudici onorari del giudice ordinario, la legittimazione passiva spetta al Ministero della Giustizia e non al MEF.
artt. 470-483 c.p.p. (richiamati)
Richiamati nel quadro delle norme processuali penali rilevanti per la nozione di 'udienza' e per la qualificazione delle diverse fasi/riti processuali; la Corte esamina tali riferimenti per escludere che la semplice partecipazione a riti diversi nella stessa giornata configuri automaticamente più udienze ai fini dell'indennità.
art. 20 d.lgs. 273/1989 (richiamato)
Richiamato dal giudice di merito quale norma di contesto sulla liquidazione e pagamento dei compensi; la Corte non ha riconosciuto in base a tale norma una legittimazione passiva del MEF diversa da quella desumibile dalla legge n. 89/2001.
Massime di principio
- In controversie relative a indennità spettanti a giudici onorari nell'ambito della giurisdizione ordinaria la parte da citare è il Ministero della Giustizia; il MEF svolge ruolo di provvista finanziaria e non è titolare esclusivo della legittimazione passiva.
- La doppia indennità giornaliera non spetta automaticamente per la mera pluralità di procedimenti, diversi numeri di ruolo, diversi imputati o per lo svolgimento in giornata di fasi successive dello stesso procedimento (es. convalida e direttissimo).
- La doppia indennità può essere riconosciuta quando, nella stessa giornata e nell'ambito dello stesso impegno, sussistono differenze sostanziali quali: a) composizione dell'organo giudicante (monocratica vs collegiale); b) finalità generale della funzione giurisdizionale (cognizione vs esecuzione vs cautelare); c) natura pubblica vs camerale dell'udienza.
- Nel valutare richieste di duplicazione dell'indennità il giudice deve accertare fattualmente se sussistano le concrete condizioni di discontinuità funzionale sopra indicate; la questione è di merito e richiede esame probatorio delle circostanze della stessa giornata.
- È sempre applicabile il limite legislativo massimo di due indennità al giorno (salvo diversa disposizione normativa intervenuta successivamente).
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