Cassazione Civile, Sentenza n. 33558/2023 del 01/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dei provvedimenti di annullamento delle autorizzazioni al regime del perfezionamento attivo con il sistema della sospensione (artt. 114 e segg. Reg. CE 2913/1992 e Reg. CE 2454/93) concessi a Carapelli Firenze S.p.A.; l'Amministrazione doganale contestava la sussistenza della "condizione economica" prevista nel punto 30.2 dell'allegato 70 del DAC ("operazioni effettuate nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto") sulla base, in particolare, del p.v.c. dell'Agenzia delle Entrate del 20.6.2012 (al quale la società aveva prestato adesione) secondo cui la committente svizzera Carapelli International S.A. era di fatto una "stabile organizzazione" della società italiana, con conseguente inidoneità del rapporto a caratterizzare una "lavorazione per conto"; da ciò l'Ufficio aveva emesso inviti al pagamento di dazi, IVA e provvedimenti sanzionatori e aveva rigettato la sospensione della riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo di ricorso (relativi a errata applicazione delle norme del Regolamento doganale e del DAC e al riparto dell'onere della prova), mentre ha rigettato il primo (presunta nullità per motivazione apparente) e il secondo (eccezione di difetto di giurisdizione) e ha assorbito il quinto. Per i motivi accolti la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2923/2018 è cassata in relazione ai profili indicati; la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. In sostanza la Corte di Cassazione ha ritenuto che la CTR abbia errato nel non attribuire adeguato valore alle risultanze del p.v.c. e nell'invertire l'onere della prova su questioni decisive per la concessione del regime di perfezionamento attivo.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)
Definisce il regime del perfezionamento attivo (importazione temporanea in esenzione di dazio per merci da lavorare e riesportare) e i presupposti per le autorizzazioni; la Corte ricorda che si tratta di un regime agevolativo condizionato che richiede rigoroso rispetto delle condizioni.
Regolamento (CE) n. 2454/1993 (DAC - regolamento di applicazione)
art. 502, comma 2; art. 521; art. 536, comma 1, lett. b); art. 539, comma 1 e comma 2, lett. a) sub ii; allegato 70 (punto 30.2)
Disciplina i criteri per l'esame delle "condizioni economiche" del perfezionamento attivo (inclusa la previsione delle "operazioni effettuate nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto"). La Corte evidenzia che, per i prodotti elencati nell'allegato 73 (es. olio d'oliva), la clausola di salvaguardia richiede verifica stringente della condizione economica.
D.Lgs. n. 546/1992
art. 19, comma 1, lett. h); art. 36
Stabilisce la giurisdizione del giudice tributario e gli atti impugnabili (ivi compresi, per interpretazione estensiva della Corte, i provvedimenti di annullamento delle autorizzazioni assimilabili a diniego/revoca di agevolazioni).
Codice di Procedura Civile
art. 132, comma 2, n. 4; art. 115; art. 360 c.p.c. (richiamato)
Principi processuali sulla motivazione delle sentenze, prova e rimedi di cassazione; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR sotto il profilo minimo richiesto, ma ha accolto altri profili di doglianza.
Codice Civile
art. 2700 (riferimento alla "fede privilegiata" del p.v.c.); art. 2697
Il p.v.c. dell'Agenzia delle Entrate, accettato dalla società, acquisisce valenza di elemento indiziario e ammissione; l'art. 2697 riguarda la distribuzione dell'onere della prova (la Corte richiama che per agevolazioni il contribuente deve provare i presupposti se contestati).
D.Lgs. n. 471/1997 e DPR n. 633/1972
art. 13, comma 2 D.Lgs. 471/97; art. 70, comma 1 DPR 633/72
Norme richiamate con riferimento alle sanzioni tributarie e all'IVA; la decisione assorbita ha implicazioni anche sulle sanzioni e sull'IVA ove il recupero dei dazi sia legittimo.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
sentenze citate: Terex (C-430/08 e C-431/08), Pometon (C-158/08), C-262/10, C-330/19
Confermano che il regime del perfezionamento attivo è una deroga agevolativa da interpretare e applicare rigorosamente: i benefici sono condizionati al rispetto di precise condizioni e chi ne beneficia deve rispettare strettamente gli obblighi; la violazione può dare luogo all'obbligazione doganale.
Massime di principio
- Il regime del perfezionamento attivo con sospensione è un beneficio condizionato: in caso di contestazione i contribuenti devono provare la sussistenza dei presupposti (onere della prova a carico del beneficiario).
- Le risultanze di un p.v.c. dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto se accettate con adesione, assumono valore indiziario rilevante e possono influire sulla valutazione della "condizione economica" richiesta per agevolazioni doganali.
- Le agevolazioni doganali vanno interpretate e applicate in modo rigoroso: anomalie che mostrino l'assenza dei requisiti sostanziali giustificano l'annullamento delle autorizzazioni e il recupero dei dazi/IVA sospesi.
- I provvedimenti amministrativi di annullamento di autorizzazioni per regimi agevolativi possono essere impugnati davanti al giudice tributario (art. 19 d.lgs. 546/1992), purché interpretata estensivamente l'elencazione degli atti impugnabili.
- In giudizio di merito il giudice non può spostare indebitamente l'onere della prova sull'Amministrazione quando si tratta di accertare i presupposti per una agevolazione: la parte che chiede il vantaggio deve dimostrare la sussistenza delle condizioni qualora siano contestate.
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