Cassazione Civile, Sentenza n. 6898/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il lavoratore impugnava una lunga serie di contratti di somministrazione a termine (periodo 12/07/2007 - 24/11/2014) chiedendo che fossero dichiarati nulli per somministrazione irregolare/fraudolenta e, di conseguenza, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time in capo all'utilizzatrice (Etna Trasporti o in via subordinata Interbus), con reintegra/riassunzione e risarcimento. In via alternativa chiedeva la conversione a tempo indeterminato per superamento dei 36 mesi. Le parti resistenti deducevano che il ricorso era inammissibile per decadenza dall'impugnazione (art. 32 L. n. 183/2010) e contestavano le doglianze sul merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso (ossia la censura relativa all'inapplicabilità generale della decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 alle somme di contratti in somministrazione), confermando l'orientamento secondo cui il termine decadenziale si applica anche ai contratti di somministrazione a termine, inclusi quelli impugnati per nullità per difetto di forma. Tuttavia ha accolto il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale affinché, in diversa composizione, verifichi se, nonostante la decadenza dall'impugnazione dei singoli contratti, la reiterazione delle missioni e la durata complessiva possano integrare un abuso/somministrazione in frode alla legge (elusione della Direttiva 2008/104/CE e degli articoli del codice civile citati), e di conseguenza valutare la costituzione del rapporto di lavoro e i rimedi richiesti.
Norme richiamate
Legge 12 novembre 2010, n. 183, art. 32 (ora art. 39 D.lgs. 81/2015)
La Corte ha confermato che il termine decadenziale di 60 giorni si applica anche alle impugnazioni dei contratti di somministrazione a termine, comprese le ipotesi di nullità per difetto di forma, salvo che sussista ragione di esaminare la clausola di abuso/frode alla luce della reiterazione delle missioni.
D.lgs. 276/2003 (art. 21 e art. 27 nel testo ratione temporis; art. 28 richiamato)
Norme sulla somministrazione e sull'appalto; sono state richiamate per circoscrivere le fattispecie di somministrazione irregolare o nulla e per valutare l'eventuale frode alla legge in caso di reiterazione di missioni.
Direttiva 2008/104/CE (lavoro tramite agenzia interinale)
La Corte ha ritenuto rilevante la disciplina europea: anche se opera la decadenza nazionale, il giudice nazionale deve verificare se la successione di missioni realizzi un abuso della somministrazione, eludendo gli obiettivi della direttiva, per cui la questione di frode/abuso può essere esaminata nonostante la decadenza rispetto ai singoli contratti.
art. 1344, art. 1418, artt. 1421-1422
Richiamati in relazione alle ipotesi di nullità o di atti assunti in frode alla legge; la Corte ha indicato che può essere valutata la nullità per frode alla legge come possibile strumento di tutela sostanziale quando la sommatoria dei fatti contrattuali dimostri abuso.
Richiamata tra le norme invocate dal ricorrente in relazione ai rimedi per i rapporti di lavoro, senza modificare la conclusione sulla decadenza ma nell'ambito della valutazione complessiva del rapporto di lavoro.
Massime di principio
- In presenza di contratti di somministrazione a termine, il termine decadenziale previsto dall'art. 32 L. n. 183/2010 (60 giorni dall'ultimo contratto) si applica normalmente anche alle impugnazioni per nullità formale dei contratti di somministrazione.
- Tuttavia, la giurisprudenza ammette che, nonostante la decadenza dall'impugnazione dei singoli contratti, il giudice possa esaminare se una successione reiterata di missioni costituisca un abuso/somministrazione in frode alla legge (elusione della direttiva 2008/104/CE), quando la storia contrattuale evidenzi continuità, durata e modalità operative incompatibili con la temporaneità.
- Fatti probatori importanti per dimostrare l'abuso/frode: elevato numero di contratti in breve arco temporale, continuità della prestazione presso lo stesso utilizzatore, mansioni immutate, modalità di chiamata al lavoro ad opera dell'utilizzatore (e non dall'agenzia), firma ex post dei contratti o mancanza di contratti commerciali tra agenzia e utilizzatore.
- Se si prospetta frode alla legge o elusione della direttiva UE, è preferibile che tali elementi siano espressamente dedotti e sviluppati nei primi gradi di giudizio; tuttavia, la Corte di legittimità ritiene ammissibile che l'appello e il ricorso evidenzino la necessità di riesame anche in presenza di decadenza.
- Il giudice nazionale, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, deve valutare se la reiterazione delle missioni comprometta l'equilibrio previsto dalla direttiva tra flessibilità e sicurezza dei lavoratori; se sussiste abuso, ciò può consentire comunque un esame sostanziale della pretesa del lavoratore.
- Per i lavoratori: rispettare i termini di impugnazione quando possibile, ma in caso di serie di contratti indicare fin da subito elementi fattuali che possano giustificare una valutazione di abuso/frode; raccogliere documentazione su numero di missioni, modalità di chiamata e rapporti tra agenzia e utilizzatrice.
- Per le aziende/agenzie: conservare e rendere disponibili contratti commerciali scritti con le utilizzatrici e documentare procedure di chiamata e gestione delle missioni per dimostrare la legittimità della somministrazione e scongiurare contestazioni di abuso.
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