Cassazione Civile, Sentenza n. 6926/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore Andreozzi aveva chiesto differenze retributive sostenendo di aver svolto di fatto un orario a tempo pieno nonostante il contratto part-time. La Corte d'appello di Napoli, riformando il primo giudice, aveva ritenuto provata la prestazione a orario pieno e condannato l'INAC al pagamento di €21.291,44 (compreso TFR). INAC ha impugnato in Cassazione deducendo, in sintesi, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla prova testimoniale e all'interpretazione dei testi e lamentando che non sarebbe stato considerato un verbale dell'Ispettorato del Lavoro che attestava la regolarità del rapporto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INAC. I motivi erano vaghi e non conformi ai requisiti dell'art. 360 c.p.c. n.5 (riformulato): non è stata indicata l'omissione di un fatto storico decisivo secondo i termini richiesti dalla giurisprudenza. È stato ricordato che l'apprezzamento delle prove è rimesso al giudice di merito, che può dare prevalenza a determinati mezzi probatori. INAC è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità: Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% e IVA/CPA, e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto (ai sensi del D.P.R. 115/2002, art.13, comma 1-quater).
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (riformulato)
per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
La norma, nella formulazione riformata, ammette il motivo per omesso esame solo se il ricorrente individua un fatto storico decisivo già oggetto di discussione; richiede indicazione precisa del fatto, della fonte processuale e della sua decisività
art. 54 d.l. 22/06/2012, n. 83, conv. L. 7/08/2012, n. 134
Ha modificato la lettera dell'art. 360 c.p.c. restringendo il perimetro di ammissibilità dei motivi di cassazione per omesso esame
artt. 366, comma 1, n. 6 e 360, comma 2, n. 4, c.p.c.
Imposizione al ricorrente dell'onere di specificare il fatto storico, la fonte da cui emerge, quando e come è stato discusso in giudizio e la sua rilevanza decisiva
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (richiamato nel ricorso)
Norma collegata al principio della motivazione: eventuale riferimento errato nel ricorso se non dedotta con i termini richiesti per cassazione
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato nel caso indicato dalla Corte (accertamento dei presupposti per l'ulteriore contributo)
Giurisprudenza: Cass. Sez. Un. 30.7.2021, n. 21973
Richiamata per chiarire i requisiti di ammissibilità del motivo ex art. 360, comma 1, n.5: occorre indicare con precisione il fatto storico omesso e la sua decisività
Giurisprudenza: Cass. n. 9483/2020 e Cass. 37382/21.12.2022
Richiamate per il principio che l'omesso esame di documenti non sempre costituisce motivo di cassazione ex n.5 e per il potere del giudice del merito di valutare e dare prevalenza ai mezzi probatori
Giurisprudenza: Cass. Sez. Un. 8053/2014
Richiamata in tema di anomalie della motivazione, ma la Corte osserva che i richiami del ricorrente non erano pertinenti al caso concreto
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, dopo la riforma, ammette il motivo per omesso esame solo se il ricorrente individua un fatto storico preciso e decisivo già discusso; i motivi vaghi o meramente assertivi sono inammissibili.
- La valutazione della prova (in particolare della prova testimoniale) è prevalentemente rimessa al giudice di merito: la Corte di appello può ritenere provati fatti in modo diverso rispetto al primo giudice senza rinnovo delle escussioni, purché motivi tale rinnovata valutazione.
- L'omesso esame di un documento non vale automaticamente come vizio ai sensi dell'art. 360 n.5: bisogna dimostrare che quel documento conteneva un fatto decisivo e che la sua omissione ha inciso sulla decisione.
- Per un ricorso in Cassazione è essenziale rispettare gli oneri di specificazione previsti dagli artt. 366 e 360 c.p.c.: indicare il fatto, la fonte processuale, come e quando è stato discusso e perché è decisivo.
- I richiami generici a principi di diritto o a precedenti non sostituiscono l'onere di specificazione: la Corte respinge motivi meramente assertivi o non pertinenti al caso concreto.
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia di essere condannato alle spese di giudizio e al pagamento di ulteriori contributi (conseguenze economiche da valutare prima del deposito del ricorso).
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