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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6894/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia di lavoro subordinato part time (segretaria, IV livello CCNL) relativa al periodo 28/10/1998-13/05/2008: la lavoratrice chiedeva il riconoscimento del rapporto, il pagamento di differenze retributive per lavoro supplementare svolto pomeridiano non retribuito, retribuzione di maggio 2008, quote di 13^ e 14^ mensilità 2008, indennità sostitutiva ferie non godute e TFR in conseguenza di un licenziamento orale

La decisione

Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda. La Corte d'appello di Catanzaro ha accolto integralmente l'appello della Chimenti, ritenendo provato il lavoro pomeridiano sulla base delle deposizioni testimoniali e valutando che, una volta provato il lavoro supplementare, gravava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di averne corrisposto il compenso (cosa non avvenuta). Avverso tale sentenza Rotondo ha proposto ricorso per cassazione, che è stato rigettato: la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi dedotti dal ricorrente (fra cui nullità per omessa pronunzia su eccezioni di rito, censura sulla motivazione, contestazioni probatorie e difetto di sottoscrizione dell'appello), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in Cassazione. Nota inoltre la tardività del controricorso della resistente, che limita la liquidazione delle spese alla fase di discussione in pubblica udienza

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo per mancato esame di questioni di merito e non per eccezioni pregiudiziali o di rito; decidendo nel merito la Corte d'appello ha implicitamente rigettato le eccezioni processuali sollevate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle eccezioni di inammissibilità dell'appello; la Corte ha comunque deciso nel merito e implicitamente respinto le eccezioni

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altre norme processuali in ordine all'inammissibilità dell'appello; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistere vizio per omessa pronunzia

  • art. 348 bis c.p.c.

    Richiamato fra le norme processuali che il ricorrente sosteneva non essere state valutate; la Corte ha invece ritenuto che la Corte d'appello abbia deciso nel merito

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato dal ricorrente rispetto a limiti probatori; la Corte ha osservato che l'eccezione processuale non è rilevante ai fini di omessa pronunzia e che la Corte d'appello ha valutato le deposizioni contrarie

  • art. 360 co.1 nn. 3,4,5 c.p.c.

    La Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità: i motivi di cassazione per violazione di legge (n.3 e n.4) e per omesso esame di fatto decisivo (n.5) sono strettamente circoscritti; in particolare il n.5 riguarda solo l'omesso esame di un 'fatto' decisivo, non argomentazioni o deduzioni difensive

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione della prova: la rivalutazione delle dichiarazioni e delle testimonianze è riservata al giudice di merito e non alla Corte di Cassazione

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova: il giudice di merito valuta la ripartizione degli oneri probatori (qui la lavoratrice doveva dimostrare il lavoro pomeridiano; una volta provato, gravava sul datore l'onere di dimostrare il pagamento)

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali connesse alle eccezioni di inammissibilità; la Corte di Cassazione lo cita nel contesto dell'analisi sull'omessa pronunzia

  • artt. 414, 415, 433 c.p.c.

    Richiamati in relazione alle censure sul difetto di sottoscrizione dell'atto di impugnazione; la Corte evidenzia che il difetto di sottoscrizione è causa di inesistenza solo quando non desumibile da altri elementi

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato per il principio che la sottoscrizione degli atti è prescritta per la validità, ma il difetto può essere superato se la firma è desumibile da altri elementi (es. procura o sottoscrizione autentica)

  • art. 155 c.p.c.

    Applicato per il computo dei termini: se la scadenza cade di sabato il termine è differito al lunedì successivo (rilevante per la valutazione della tardività del controricorso)

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'inammissibilità del controricorso tardivo e alle memorie che sarebbero rimaste inedite per mancato rispetto dei termini

  • art. 13 co. 1 quater (contributo unificato)

    Richiamato in ordine all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento

  • art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dell'obbligo di motivazione costituzionalmente imposto (art. 116 Cost.); la Corte ribadisce che la sola insufficienza della motivazione non è più sindacabile in Cassazione salvo i casi di motivazione apparente, mancante o contraddittoria

Massime di principio

  • In controversie di lavoro part time il lavoratore deve provare lo svolgimento di lavoro supplementare (es. presenza pomeridiana); testimonianze che attestino la prestazione possono essere sufficienti per il giudice di merito
  • Una volta provato il lavoro supplementare, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver corrisposto il relativo compenso; in mancanza si accolgono le pretese retributive
  • Le questioni processuali di rito ed eccezioni pregiudiziali non determinano automaticamente un vizio di omessa pronunzia: se il giudice decide nel merito ha implicitamente respinto tali eccezioni
  • La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione della prova di merito (dichiarazioni, testimonianze) se non per vizi di diritto o inosservanza dei criteri di valutazione legale; richieste di rivalutazione probatoria sono inammissibili
  • Il sindacato sulla motivazione in Cassazione è limitato: è censurabile solo la mancata motivazione materiale o grafica, la motivazione apparente, contraddittoria o perplessa; il mero vizio di insufficienza non è più rilevante
  • Il difetto di sottoscrizione di un atto può essere superato se la firma è desumibile da altri elementi (es. sottoscrizione della procura o copia firmata allegata): la mancanza assoluta rimane causa di inesistenza
  • La tempestività del controricorso è rilevante per l'ammissibilità e per la liquidazione delle spese; la notificazione con termine scadente di sabato si differisce al lunedì successivo ai sensi dell'art. 155 c.p.c.
  • In situazioni simili è consigliabile documentare non solo la presenza del lavoro supplementare (testimonianze, registri, orari), ma anche eventuali pagamenti effettuati dal datore per evitare inversione dell'onere probatorio

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