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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7084/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Furlanetto chiedeva l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per docenti sostenendo che il possesso della laurea unitamente ai 24 CFU in materie psico-antropo-pedagogiche e metodologie didattiche fosse intrinsecamente abilitante e quindi equivalente all'abilitazione all'insegnamento. Il Ministero impugnava sostenendo che quella combinazione di titoli fosse solo requisito di accesso a specifiche procedure concorsuali e non equivalga al titolo di abilitazione richiesto per l'inserimento nella II fascia utile per le supplenze.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, rigettando la domanda di Furlanetto. La Corte ha stabilito come principio di diritto che, per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, vanno inseriti soltanto gli aspiranti titolari di abilitazione; il possesso esclusivo della laurea congiunta ai 24 CFU non può essere equiparato all'abilitazione. La causa è stata decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 59 del 2017 (art. 5, comma 1)

    1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente ... il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico ... b) 24 crediti formativi universitari o accademici ...

    La Corte ha ritenuto che l'art. 5 regoli i requisiti di accesso al concorso per l'immissione in ruolo e non configuri di per sé un titolo abilitante per l'inserimento nelle graduatorie per le supplenze; l'accostamento tra abilitazione e laurea+24 CFU vale solo ai fini di ammissione al concorso, non come equipollenza all'abilitazione per le graduatorie.

  • legge n. 124 del 1999 (art. 4, commi 1-7)

    1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento ... si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali ... 6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti ... 7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto.

    La norma disciplina la formazione e l'utilizzo delle graduatorie per le supplenze; la Corte ha interpretato il sistema come volto a riservare la II fascia a soggetti che, in base al vigente ordinamento, risultano forniti di specifica abilitazione o idoneità concorsuale.

  • D.M. 13 giugno 2007 (art. 5, commi 1-4)

    2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo. 3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce ... II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

    Il DM conferma che la II fascia è riservata a soggetti abilitati o idonei a concorso; i titoli richiesti per l'inclusione nelle fasce devono essere quelli previsti per l'accesso ai posti di ruolo e non si estende l'equiparazione laurea+24 CFU=abilitazione.

  • D.M. n. 249 del 2010

    Il decreto ha disciplinato i percorsi TFA per il conseguimento dell'abilitazione, dimostrando che l'abilitazione è normalmente frutto di percorsi formativi strutturati e distinti dal mero possesso della laurea; la Corte lo richiama per evidenziare la natura specifica del titolo abilitante.

  • d.lgs. n. 297 del 1994 (art. 400, comma 12; art. 402, comma 1)

    Art. 400 c.12: "Fino al termine dell'ultimo anno... i candidati che abbiano superato la prova ... conseguono l'abilitazione all'insegnamento". Art. 402 c.1: "...ai fini dell'ammissione ai concorsi ... è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: ... laurea ... od abilitazione valida per l'insegnamento ..."

    La giurisprudenza e la Corte richiamano il sistema storico che distingueva tra titolo di studio e abilitazione, con l'abilitazione come requisito ulteriormente necessario e spesso conseguito tramite concorso o percorsi specifici.

  • legge n. 107 del 2015 (art. 1, commi 110 e 114)

    a decorrere dal concorso pubblico ... potevano accedere alle procedure concorsuali ... esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento. ... per il bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili ... il titolo di abilitazione all'insegnamento ...

    La delega e la normativa collegata evidenziano l'intenzione del legislatore di dare rilievo all'abilitazione come requisito significativo per il reclutamento e la valorizzazione nelle procedure concorsuali.

  • d.l. n. 36 del 2022, conv. legge n. 79 del 2022 (art. 44)

    Art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento). - 1. L'abilitazione ... si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di almeno 60 CFU/CFA ... 2. Il conseguimento dell'abilitazione ... non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali ...

    La norma, intervenuta successivamente, ha nuovamente previsto percorsi abilitanti strutturati prima dell'accesso al concorso; la Corte la richiama per mostrare l'ulteriore distinzione tra percorsi abilitanti regolamentati e il mero possesso di laurea+CFU.

Massime di principio

  • Per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sono richiesti l'abilitazione specifica o l'idoneità concorsuale: la sola laurea con i 24 CFU non è sufficiente.
  • La norma che elenca laurea+24 CFU tra i requisiti per accedere a un concorso (art.5 d.lgs. 59/2017) disciplina l'ammissione al concorso e non trasforma automaticamente tali titoli in titolo abilitante per le supplenze.
  • Occorre distinguere tra requisito di accesso alla procedura di reclutamento (concorsi) e titolo abilitante: solo percorsi o esiti espressamente normati (concorsi superati, SSIS, TFA, percorsi abilitanti riconosciuti) possono conferire abilitazione ai fini delle graduatorie per le supplenze.
  • Nel valutare situazioni similari è necessario considerare il quadro normativo vigente al momento rilevante (presenza di norme transitorie o riforme come FIT, abolizioni e reintroduzioni), perché la rilevanza dei titoli può variare nel tempo.
  • Le censure di illegittimità costituzionale basate su presunte discriminazioni tra abilitati e non abilitati sono difficilmente persuasive quando la differenziazione si fonda su percorsi formativi aggiuntivi legittimamente voluti per elevare la professionalità docente.
  • In contenziosi simili conviene argomentare con riferimento puntuale al testo delle norme regolamentari sulle graduatorie (legge 124/1999 e DM 13/6/2007) e alla giurisprudenza amministrativa che ha distinto abilitazione e requisiti di accesso al concorso.

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