Cassazione Civile, Sentenza n. 6920/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella camera di consiglio del 10/01/2024 ha preso atto della rinunzia accettata e ha dichiarato estinto il processo. Ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., nulla è stato disposto sulle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Bilotta Antonio srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 208/2022 (r.g. 764/2020). Successivamente la società ricorrente ha depositato una rinunzia all'impugnazione, la quale è stata accettata dalla controparte.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La Corte ha rilevato che, in presenza di rinunzia all'impugnazione accettata, il processo di cassazione deve essere dichiarato estinto e che, conformemente al comma finale dell'art. 391 c.p.c., non si pronuncia sulle spese del grado di cassazione.
Massime di principio
- La rinunzia all'impugnazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del relativo processo d'impugnazione.
- Una volta dichiarata l'estinzione, il giudizio di merito rimane con gli effetti che aveva: l'atto impugnato resta in vigore fino a diverso ordine di giudizio, salvo effetti diversi concordati dalle parti.
- La Corte di Cassazione, in casi di rinunzia accettata, può non pronunciarsi sulle spese del grado di giudizio (art. 391, ultimo comma c.p.c.); le spese possono restare regolate da precedenti pronunce o da accordo tra le parti.
- Per evitare incertezze è opportuno che la rinunzia sia formalizzata per iscritto e, se necessario, accompagnata da un accordo sulle spese e sugli effetti (transazione), accettato esplicitamente dalla controparte.
- Se non si intende estinguere il processo, non va depositata la rinunzia; in alternativa si può valutare una proposta di transazione che disciplini anche la ripartizione delle spese.
- Prima di depositare una rinunzia conviene verificare eventuali effetti collaterali (es. perdite di termini, diritti processuali o sostanziali) e ottenere l'accettazione formale della controparte per rendere certa l'estinzione.
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