Cassazione Civile, Sentenza n. 7068/2024 del 15/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'ATS di Pavia aveva annullato in autotutela i verbali della commissione d'esame relativi a una procedura di avviamento a selezione (art.16 legge n.56/1987) per la copertura di un posto di categoria B coadiutore amministrativo, sostenendo che la prova era eccessivamente complessa rispetto ai requisiti del bando; la controricorrente Daniela Cosentino era risultata unica idonea e aveva impugnato l'annullamento chiedendo la costituzione del rapporto di lavoro o, in subordine, il risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ATS di Pavia, confermando la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva accolto l'appello di Daniela Cosentino. La Corte ha ritenuto che la P.A. possa intervenire sugli atti di avviamento/valutazione soltanto se la procedura sia in contrasto con la normativa vigente o con quanto previsto nel decreto di avviamento; non è sufficiente la mera censura della 'eccessiva complessità' della prova formulata dalla commissione una volta che la prova sia regolarmente completata. Poiché Cosentino aveva superato la prova ed erano ricostruibili gli elementi essenziali del rapporto, la Corte territoriale poteva dichiarare costituito il rapporto di lavoro (coadiutore amministrativo cat. B) con decorrenza dal 18/05/2016. Il ricorso è stato dunque rigettato e l'ATS condannata alle spese.
Norme richiamate
legge n. 56 del 1987, art. 16
Disciplina l'avviamento a selezione dagli elenchi di collocamento per posti che richiedono al più la scuola dell'obbligo; la Corte interpreta la procedura come atto amministrativo di avvio cui consegue un accertamento dell'idoneità tramite prove pratiche, con diritto all'assunzione per chi superi regolarmente la prova.
d.P.R. n. 487 del 1994, art. 27
“la selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale...”; “le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall’affissione di apposito avviso... A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti...”
La selezione deve accertare l'idoneità pratica alle mansioni e non è valutazione comparativa; il contenuto delle prove deve essere coerente con mansioni e declaratorie. Solo violazioni di tale quadro giustificano interventi annullatori della P.A.
d.m. 1° febbraio 1990
Fornisce indicazioni generali sul contenuto delle prove selettive per procedure ex art.16/1987; la Corte ritiene il richiamo marginale perché indicazioni generali non impediscono che prove siano calibrate sulle specifiche mansioni previste dal decreto d'avviamento.
d.G.R. Lombardia n. VIII/4890 del 15 giugno 2007
Regola modalità operative regionali per l'avviamento a selezione: va presa in considerazione ma non impedisce alla commissione di definire prove adeguate alle mansioni indicate nel decreto d'avviamento.
art. 2932 c.c.
Consente la domanda di dichiarazione costitutiva del diritto (qui: costituzione giudiziale del rapporto di lavoro) quando gli elementi essenziali del contratto siano desumibili; la Corte conferma che, se tali elementi sono individuabili, il giudice può pronunciare la costituzione del rapporto.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63
Attribuisce al giudice poteri concernenti il rapporto di lavoro pubblico; la Cassazione indica che il giudice può utilizzare tali poteri in combinato con l'art.2932 c.c. per costituire il rapporto quando gli elementi essenziali sono determinabili.
legge n. 241 del 1990, art. 21‑novies
Riferimento normativo richiamato dalla ricorrente in tema di trasparenza e autotutela; la Corte non ritiene che il richiamo giustifichi l'annullamento senza vizi specifici della procedura.
Codice Civile (artt. 1326, 1336, 1337, 1425, 2043, 2103, 2118)
Richiamati dalla parte ricorrente in varie doglianze (proposte, offerte, obblighi contrattuali, responsabilità); la Corte ricorda la distinzione tra fase amministrativa di avviamento e successivo perfezionamento civile del contratto, confermando che il diritto all'assunzione nasce dopo il superamento della prova.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
Norma sul contributo unificato per i ricorsi: la Corte attesta l'eventuale obbligo dell'amministrazione ricorrente al versamento di un ulteriore importo.
Massime di principio
- La P.A. può annullare o revocare atti della procedura di avviamento solo se sussistono vizi che la rendono contraria alla normativa vigente o al decreto di avviamento; la mera dedotta 'eccessiva complessità' della prova, senza specifici vizi, non è sufficiente.
- Una volta completata regolarmente la prova selettiva, i candidati che l'hanno superata e si trovano in posizione utile acquisiscono un diritto soggettivo all'assunzione: la P.A. non ha discrezionalità per sottrarsi a tale obbligo.
- La costituzione giudiziale del rapporto (art. 2932 c.c.) è ammissibile quando gli elementi essenziali del contratto (qualifica, mansioni, trattamento economico/normativo, periodo di prova se previsto) sono desumibili dalla legge, dal bando o dalla contrattazione: altrimenti il rimedio è il risarcimento del danno (per perdita di chance).
- Il potere di autotutela dell'amministrazione deve essere motivato e non può sostituirsi al giudizio tecnico della commissione sulle determinazioni inerenti al livello di difficoltà delle prove.
- Nelle procedure di avviamento a selezione è fondamentale che il contenuto delle prove sia coerente con le mansioni indicate nel decreto di avviamento; la verifica di tale coerenza è il criterio centrale per giudicare eventuali illegittimità.
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