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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6704/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva ritenuto infondato il motivo relativo al contratto di apprendistato stipulato dal 7.3.2012 al 7.3.2015, sostenendo che tale contratto fosse nullo per assenza del piano formativo individuale, previsto in forma scritta dalla disciplina allora vigente (d.lgs. n.167/2011). La Corte d'appello aveva invece escluso la nullità, ritenendo che la mancanza del piano formativo comportasse al più una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato: ha stabilito che la previsione della forma scritta anche per il piano formativo individuale costituisce un requisito 'ad substantiam' di protezione del lavoratore e che la sua mancanza determina la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante. Ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame conformemente ai principi di diritto enunciati, assorbendo i restanti motivi.

Norme richiamate

  • D.lgs. 14.9.2011 n.167 (Testo unico dell'apprendistato) - art. 2, comma 1, lett. a)

    La disciplina del contratto di apprendistato ... forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni della stipulazione del contratto

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo della forma scritta per il piano formativo sia un requisito essenziale (ad substantiam) finalizzato alla protezione del lavoratore; l'assenza del piano scritto determina la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante.

  • D.lgs. 14.9.2011 n.167 - art. 7, comma 2

    Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro

    La presenza della sanzione amministrativa non esclude che la regola sia predisposta a tutela pubblicistica e privatistica del lavoratore; anzi tale previsione rafforza la rilevanza del requisito formale, senza escludere la nullità quando il requisito di forma-protezione manca.

  • D.lgs. 10.9.2003 n.276 - art. 49, comma 4, lett. a)

    Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro

    Predisposizione normativa anteriore e analoga che conferma che l'elemento formativo e la sua formalizzazione scritta qualificano la causa dell'apprendistato; la giurisprudenza richiede la forma scritta come requisito essenziale.

  • Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 10826/2023

    Precedente recente che ha affermato che l'elemento formativo qualifica la causa del contratto di apprendistato professionalizzante e che la forma scritta del piano formativo costituisce requisito essenziale; tale principio è stato richiamato e confermato nella decisione in esame.

Massime di principio

  • Il piano formativo individuale richiesto per il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere redatto in forma scritta: la mancanza di tale documento costituisce un vizio che può determinare la nullità del contratto (requisito di protezione del lavoratore).
  • La previsione di sanzioni amministrative per violazioni formali non esclude la possibilità che la violazione del requisito formale rilevi anche in termini di nullità quando la forma è posta a tutela del lavoratore.
  • Quando il contratto di apprendistato è privo del piano formativo scritto, il giudice deve verificare la possibile nullità e le sue conseguenze (ad es. conseguente tutela del lavoratore in termini retributivi o di qualificazione del rapporto), non limitandosi alla sola irrogazione di sanzioni amministrative.
  • La forma scritta ha funzione non solo probatoria ma sostanziale quando la finalità è proteggere la parte più debole: norme che impongono tale forma devono essere interpretate in chiave 'ad substantiam' se dalla loro violazione derivano pregiudizi significativi per il lavoratore.
  • In presenza di assenza del piano formativo, la valutazione delle risultanze istruttorie sulla formazione effettivamente erogata deve essere rimessa al giudice di merito dopo che sia stata eventualmente dichiarata la nullità del contratto; questioni secondarie sollevate dalle parti possono essere assorbite dalla decisione sulla nullità.
  • Per contratti stipulati sotto precedenti testi normativi (es. d.lgs. 276/2003 o d.lgs. 167/2011), applicare le regole temporali ed i principi evincibili dalla disciplina vigente al momento della stipula; la giurisprudenza consolidata sul requisito formale è rilevante per l'interpretazione.

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