Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08692/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La parte ricorrente aveva proposto opposizione davanti al giudice di pace avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, affermando di averne avuto conoscenza tramite un estratto di ruolo acquisito autonomamente. Il giudizio, svolto nei confronti dell’ente creditore e dell’agente della riscossione, era stato rigettato sia in primo che in secondo grado. In Cassazione sono stati proposti due motivi di ricorso, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d’ufficio l’improcedibilità del ricorso: la sentenza impugnata aveva qualificato la controversia come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente applicazione del relativo regime processuale; il ricorso per cassazione, notificato il 3 agosto 2022, è stato iscritto a ruolo solo il 20 settembre 2022, oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c. Inoltre, non opera la sospensione feriale dei termini per le opposizioni esecutive, sicché il deposito è tardivo. La costituzione dell’agente della riscossione non sana l’omesso o tardivo deposito del ricorso.

La decisione

La Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione perché depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione. Precisa che, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, non si applica la sospensione feriale dei termini. Quanto alle spese, non liquida alcuna condanna in favore dell’agente della riscossione, poiché la sua costituzione è avvenuta senza svolgimento di difese sostanziali, essendo l’atto finalizzato solo alla eventuale discussione orale. Viene inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, se la sentenza impugnata qualifica la domanda come opposizione agli atti esecutivi, tale qualificazione vincola l’individuazione del regime dell’impugnazione secondo il principio di apparenza.
  • Per i ricorsi per cassazione soggetti all’art. 369 c.p.c., il deposito/iscrizione a ruolo oltre il termine di venti giorni dalla notificazione determina improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni esecutive, sia nel giudizio di merito sia nelle impugnazioni, con la conseguenza che il termine per il deposito del ricorso per cassazione decorre senza sospensione.
  • La costituzione della parte resistente non sana l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione quando sia violato un termine perentorio.
  • La mera costituzione dell’intimato, priva di effettive difese scritte, non giustifica necessariamente la condanna alle spese in suo favore.
  • L’improcedibilità del ricorso comporta l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi per cassazione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.