Cassazione Civile, Ordinanza n. 08692/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto opposizione davanti al giudice di pace avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, affermando di averne avuto conoscenza tramite un estratto di ruolo acquisito autonomamente. Il giudizio, svolto nei confronti dell’ente creditore e dell’agente della riscossione, era stato rigettato sia in primo che in secondo grado. In Cassazione sono stati proposti due motivi di ricorso, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d’ufficio l’improcedibilità del ricorso: la sentenza impugnata aveva qualificato la controversia come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente applicazione del relativo regime processuale; il ricorso per cassazione, notificato il 3 agosto 2022, è stato iscritto a ruolo solo il 20 settembre 2022, oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c. Inoltre, non opera la sospensione feriale dei termini per le opposizioni esecutive, sicché il deposito è tardivo. La costituzione dell’agente della riscossione non sana l’omesso o tardivo deposito del ricorso.
La decisione
La Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione perché depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione. Precisa che, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, non si applica la sospensione feriale dei termini. Quanto alle spese, non liquida alcuna condanna in favore dell’agente della riscossione, poiché la sua costituzione è avvenuta senza svolgimento di difese sostanziali, essendo l’atto finalizzato solo alla eventuale discussione orale. Viene inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione deve essere iscritto a ruolo/depositato entro venti giorni dalla notificazione, a pena di improcedibilità; il termine è perentorio e la sua inosservanza è rilevabile d’ufficio.
richiamato solo per il procedimento camerale di decisione.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
in combinato con la legge sulla sospensione feriale esclude l’applicabilità della sospensione feriale alle opposizioni esecutive.
artt. 1 e 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
la sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni esecutive per l’intero corso del giudizio, incluse le impugnazioni.
il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo riguarda le forme in senso stretto e non l’inosservanza di termini perentori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, se la sentenza impugnata qualifica la domanda come opposizione agli atti esecutivi, tale qualificazione vincola l’individuazione del regime dell’impugnazione secondo il principio di apparenza.
- Per i ricorsi per cassazione soggetti all’art. 369 c.p.c., il deposito/iscrizione a ruolo oltre il termine di venti giorni dalla notificazione determina improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio.
- La sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni esecutive, sia nel giudizio di merito sia nelle impugnazioni, con la conseguenza che il termine per il deposito del ricorso per cassazione decorre senza sospensione.
- La costituzione della parte resistente non sana l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione quando sia violato un termine perentorio.
- La mera costituzione dell’intimato, priva di effettive difese scritte, non giustifica necessariamente la condanna alle spese in suo favore.
- L’improcedibilità del ricorso comporta l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi per cassazione.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08621/2024 del 02/04/2024
- ordinanza_civile · 2 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08627/2024 del 02/04/2024
- ordinanza_civile · 2 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08641/2024 del 02/04/2024
- ordinanza_civile · 2 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08644/2024 del 02/04/2024
- ordinanza_civile · 2 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08645/2024 del 02/04/2024
- ordinanza_civile · 2 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08646/2024 del 02/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →