Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28262/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria, per l'anno 2013, ha richiesto imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un contratto stipulato tra la società contribuente e Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., formalmente qualificato come affitto di terreno destinato alla costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico. L'Ufficio ha riqualificato l'atto come concessione di diritto reale di superficie, sostenendo che varie clausole (manutenzione degli impianti, custodia del terreno, devoluzione/trasferimento delle opere alla scadenza, canone e altre pattuizioni) fossero incompatibili con una semplice locazione e indicative della costituzione di uno jus aedificandi. La CTR ha invece confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo che, interpretato nel suo complesso, il contratto avesse natura di affitto/locazione ad effetti obbligatori, espressione dell'autonomia privata, e non di diritto reale di superficie. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, e degli artt. 952, 953 e 1615 c.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente qualificato il negozio come locazione e non come concessione di superficie. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo vizio di motivazione dell'avviso ai sensi dell'art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131 del 1986.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondata la censura sulla qualificazione del contratto: ha affermato che la CTR aveva correttamente svolto l'interpretazione dell'atto secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c. e aveva congruamente escluso che le clausole valorizzate dall'Ufficio dimostrassero la costituzione di un diritto reale di superficie. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, ritenendo assorbito il relativo esame e comunque carente l'interesse alla sua proposizione, poiché la soccombenza sul ricorso principale non attribuiva utilità a una mera modifica della motivazione. Le spese sono state compensate per l'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20

    In materia di imposta di registro, consente la qualificazione oggettiva dell'atto secondo la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici prodotti; non impone di aderire alla qualificazione data dalle parti, ma nemmeno consente di travalicare lo schema negoziale tipico senza prova di un disegno elusivo e delle relative modalità di manipolazione.

  • art. 952 c.c.

    È richiamato per distinguere il diritto di superficie dalla mera concessione ad aedificandum e per chiarire che la costituzione di un diritto reale richiede una volontà negoziale univoca e una disciplina compatibile con la tipicità del diritto reale.

  • art. 953 c.c.

    Richiamato nel motivo dell'Agenzia in combinazione con le norme sul diritto di superficie, come parametro della disciplina del diritto reale contestato.

  • art. 1615 c.c.

    Richiamato nel motivo dell'Agenzia come norma pertinente alla qualificazione del rapporto come affitto/locazione.

  • art. 1322 c.c.

    È utilizzato per affermare che l'autonomia privata può dar vita a contratti atipici ad effetti obbligatori, diversi dal modello reale della superficie.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Costituiscono i canoni ermeneutici che il giudice di merito deve applicare per interpretare il contratto nella sua interezza e ricostruire la comune intenzione delle parti.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131 del 1986

    Invocato dalla società per sostenere l'insufficienza della motivazione dell'avviso di liquidazione; la censura è stata ritenuta assorbita/inammissibile nel quadro dell'esito del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 10-bis L. n. 212 del 2000

    È richiamato per distinguere l'art. 20 TUR dall'abuso del diritto: l'art. 20 non è norma di recupero di imposte eluse e non presuppone la mancanza di causa economica tipica dell'abuso.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la qualificazione dell'atto va compiuta avendo riguardo alla sua intrinseca natura e agli effetti giuridici oggettivamente prodotti, senza arrestarsi al nomen iuris attribuito dalle parti.
  • Il giudice tributario, quando interpreta l'atto ai fini fiscali, deve esaminare tutte le clausole rilevanti e motivare specificamente sulla non decisività delle deduzioni difensive e della documentazione prodotta.
  • La riqualificazione di un negozio come diritto reale di superficie richiede una lettura complessiva del titolo negoziale e, in particolare, della disciplina della sorte delle opere alla cessazione del rapporto; non ogni pattuizione relativa a costruzioni o impianti comporta automaticamente la costituzione di un diritto reale.
  • La distinzione tra diritto reale di superficie e diritto personale di godimento dipende dall'ampiezza e tipicità del primo, rispetto alla maggiore duttilità del secondo, che può essere plasmato dall'autonomia contrattuale anche con clausole derogatorie del regime ordinario.
  • Nel ricorso per cassazione la censura di violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale non può risolversi nella mera contrapposizione tra lettura proposta dal ricorrente e quella accolta dal giudice di merito; occorre indicare puntualmente le regole ermeneutiche violate e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.
  • L'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 non è strumento per recuperare imposte asseritamente 'eluse' in assenza di abuso del diritto, ma regola di qualificazione dell'atto in base alla sua portata effettiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoLocazione commercialeLocazione abitativa
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.