Cassazione Civile, Ordinanza n. 24257/2025 del 31/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU-TASI 2014 relativo a un immobile posseduto da un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e destinato ad attività didattica di scuola paritaria. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi, che l'immobile dovesse beneficiare dell'esenzione o comunque del regime agevolativo per gli enti non commerciali, anche perché la retta applicata era di importo contenuto. La Corte di merito aveva respinto l'appello ritenendo non provato il carattere non commerciale dell'attività e non simbolica la retta. In cassazione vengono proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 7 del d.lgs. 504/1992 e dell'art. 1, comma 3, d.l. 16/2014, per avere la CTR escluso il beneficio nonostante il corrispettivo fosse inferiore al costo medio per studente e dunque simbolico; 2) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per asserita illogicità e carenza di valutazione della natura economica dell'attività, motivo dichiarato inammissibile per doppia conforme; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'onere probatorio non gravasse sul contribuente oppure che fosse stato male applicato, mentre la Corte afferma che spetta al contribuente provare i presupposti dell'esenzione. La Corte di cassazione conferma la proposta di definizione anticipata e rigetta integralmente il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo in parte inammissibile e per il resto infondato. Ha confermato la decisione di merito che aveva negato l'esenzione IMU-TASI sull'immobile, valorizzando il fatto che la retta di euro 100 mensili non fosse meramente simbolica e che la contribuente non avesse fornito prova sufficiente del carattere non commerciale dell'attività svolta. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La Corte ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per doppia conforme e infondati il primo e il terzo motivo, applicando anche il principio per cui l'onere di provare l'esenzione tributaria grava sul contribuente.
Norme richiamate
è richiamato il procedimento di definizione anticipata del ricorso per manifesta infondatezza, poi confermato dalla Corte
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme di merito se non si indicano le diverse rationes di fatto delle due decisioni di merito
la doppia conforme preclude il ricorso per vizio motivazionale se non viene dimostrata la diversità delle basi fattuali delle decisioni di primo e secondo grado
art. 7, d.lgs. n. 504 del 1992
norma invocata per l'esenzione IMU, ma ritenuta non automaticamente applicabile sulla sola base di rette inferiori ai costi medi
art. 1, comma 3, d.l. n. 16 del 2014
richiamato insieme all'art. 7 del d.lgs. 504/1992 per la disciplina dell'esenzione degli enti non commerciali
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come paradigma dei motivi per violazione di legge relativi all'applicazione delle norme tributarie e processuali
l'onere della prova dell'esenzione fiscale grava sul contribuente che la invoca
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente in tema di prova nel processo tributario, ma non idoneo a spostare l'onere di dimostrare l'esenzione dall'imposta
la violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti, non quando valuti le prove offerte attribuendo loro diverso peso
consente al giudice di valutare liberamente le prove proposte dalle parti, attribuendo ad alcune maggiore forza persuasiva
artt. 380 bis e 96, 3^ e 4^ co., c.p.c.
giustificano la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per la proposizione di ricorso infondato o manifestamente infondato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di agevolazioni/esenzioni tributarie, spetta al contribuente allegare e provare tutti i presupposti di fatto della non imponibilità o dell'esenzione invocata.
- La qualificazione come attività non commerciale non discende automaticamente dal fatto che il corrispettivo sia inferiore a parametri medi o a costi standard, se il giudice di merito accerta in concreto che la retta non sia meramente simbolica.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in cassazione quando vi è doppia conforme di merito, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle basi fattuali poste a fondamento delle due decisioni.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste invece quando si censura la mera valutazione delle prove raccolte.
- La censura ex art. 115 c.p.c. richiede la deduzione dell'uso da parte del giudice di prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti, non essendo sufficiente contestare il diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24246/2025 del 31/08/2025
- ordinanza_civile · 31 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24247/2025 del 31/08/2025
- ordinanza_civile · 31 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24248/2025 del 31/08/2025
- ordinanza_civile · 31 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24249/2025 del 31/08/2025
- ordinanza_civile · 31 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24250/2025 del 31/08/2025
- ordinanza_civile · 31 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24251/2025 del 31/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →