Cassazione Civile, Ordinanza n. 30103/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un dirigente dell'Agenzia delle Entrate di ottenere il pagamento della retribuzione di risultato per gli anni 2009 e 2010, importi che l'amministrazione aveva negato. Il lavoratore era stato sottoposto a custodia cautelare nel 2011, poi sospeso dal servizio e infine licenziato; inoltre era stato condannato in primo grado per corruzione propria e reati connessi. La Corte d'appello di Torino aveva rigettato la domanda ritenendo che l'accordo sindacale del 27 febbraio 2012, letto insieme alla disciplina collettiva richiamata dalla stessa, escludesse il diritto alla retribuzione di risultato per i dirigenti licenziati anche per annualità pregresse non ancora liquidate. Nel ricorso per cassazione il dirigente deduceva violazione e falsa applicazione dell'accordo del 27 febbraio 2012, sostenendo che la clausola invocata dall'amministrazione riguardasse solo l'annualità della sospensione/licenziamento e non potesse operare retroattivamente su premi maturati in anni precedenti; sosteneva inoltre che la contrattazione fosse rinnovata anno per anno e che l'interpretazione della Corte territoriale fosse irragionevole. La Cassazione ha però rilevato che il ricorso pretendeva in sostanza un'interpretazione diretta del contratto integrativo e quindi era inammissibile, poiché la violazione dei contratti collettivi denunciabile ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda solo i contratti collettivi nazionali, mentre gli accordi integrativi sono sindacabili in cassazione soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio motivazionale nei limiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.; nel caso concreto il ricorrente non aveva articolato correttamente tali censure ma chiedeva una nuova lettura del testo negoziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse costruita come violazione e falsa applicazione di un accordo sindacale integrativo, ma che tale tipo di accordo non sia direttamente censurabile ex art. 360, n. 3, c.p.c. come un contratto collettivo nazionale. Ha aggiunto che, per contestare l'interpretazione data dal giudice di merito a un contratto integrativo, occorre dedurre specificamente la violazione dei canoni ermeneutici codicistici o un vizio motivazionale nei limiti consentiti, con puntuale indicazione delle clausole e dei canoni asseritamente violati; nel caso di specie il ricorrente si era limitato a proporre una lettura alternativa dell'accordo, senza formulare una censura ammissibile. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi è deducibile solo con riguardo ai contratti collettivi nazionali, non agli accordi integrativi decentrati.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'interpretazione del contratto integrativo è censurabile in cassazione soltanto per vizio di motivazione nei limiti applicabili ratione temporis.
art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001
La disciplina richiamata dalla Corte conferma il regime dei contratti collettivi nazionali e il diverso rilievo degli accordi integrativi.
art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001
Il particolare regime di pubblicità riguarda i contratti collettivi nazionali e non si estende ai contratti integrativi.
Per i contratti integrativi il ricorrente deve rispettare gli oneri di specificazione e allegazione, indicando e trascrivendo le clausole rilevanti.
È necessario depositare i contratti integrativi e indicare con precisione tempi e modalità di produzione nel giudizio di merito.
La censura sull'interpretazione contrattuale richiede la specifica deduzione della violazione dei canoni legali di ermeneutica e la dimostrazione del concreto scostamento del giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. solo con riferimento ai contratti collettivi nazionali; gli accordi integrativi decentrati restano affidati, quanto alla loro interpretazione, al giudice di merito.
- L'interpretazione di un contratto integrativo può essere censurata in cassazione solo denunciando specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o un vizio motivazionale ammissibile, non mediante una mera richiesta di rivalutazione del significato della clausola.
- Quando si impugna l'interpretazione di un accordo collettivo non assistito dal regime di pubblicità dei contratti nazionali, il ricorrente deve trascrivere le clausole rilevanti, indicare con precisione il loro contenuto e spiegare in quale punto il giudice di merito si sarebbe discostato dai canoni interpretativi legali.
- La denuncia astratta di "violazione del contratto" non è sufficiente se, in concreto, la censura mira soltanto a ottenere una lettura diversa del testo negoziale rispetto a quella già adottata dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29996/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30017/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30021/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30025/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30027/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30028/2023 del 30/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →