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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00534/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva richiesto maggiore imposta di registro, rettificando il valore di un ramo aziendale ritenuto ceduto all'esito di una serie di negozi collegati e riqualificando l'operazione ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986. In primo grado il ricorso della società era stato accolto e l'atto annullato; la CTR Lombardia aveva confermato tale esito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 295, comma 1-bis, c.p.c. e dell'art. 42 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, lamentando in sostanza che il giudizio tributario avrebbe dovuto essere sospeso in ragione della pendenza di un diverso giudizio sulla validità dell'atto presupposto di riqualificazione ex art. 20 T.U.R. La società ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata sospensione del giudizio: nel processo tributario la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. opera quando il giudizio pregiudicante è ancora pendente in primo grado, mentre se esso è già definito con sentenza non passata in giudicato opera, al più, la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. Nel caso concreto la CTR poteva quindi proseguire nel merito. Inoltre, la Corte ha rilevato che l'atto di riqualificazione ex art. 20 T.U.R., separatamente impugnato, era stato definitivamente annullato con precedente ordinanza di legittimità; tale annullamento travolgeva anche l'atto di rideterminazione del valore del ramo aziendale qui impugnato. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate integralmente, in considerazione del consolidarsi della disciplina e della giurisprudenza successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    Nel processo tributario la sospensione necessaria si applica quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tale che la decisione dell'uno sia indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro e la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    Se la causa pregiudicante è già stata definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può scegliere se sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato oppure proseguire, secondo una valutazione prognostica.

  • art. 42 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dall'Agenzia tra le norme asseritamente violate, ma il ricorso è stato ritenuto infondato senza specifica accoglienza della censura.

  • artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamati nel motivo di ricorso in relazione alla rettifica dell'imposta di registro; la Corte non ne ha ravvisato violazione decisiva nel caso concreto.

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    L'imposta di registro va determinata con esclusivo riferimento all'atto registrato e non anche ad atti collegati nell'ambito di un'operazione unitaria; la disciplina novellata e l'interpretazione autentica richiamate dalla Corte sono state considerate applicabili ai giudizi ancora pendenti.

  • art. 1, comma 87, L. n. 205 del 2017

    La norma di novella dell'art. 20 T.U.R. è richiamata quale base del testo applicabile nel significato affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 1, comma 1084, L. n. 145 del 2018

    Richiamata come norma di interpretazione autentica, rilevante per affermare la portata retroattiva della modifica dell'art. 20 T.U.R. nei processi ancora pendenti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una vera pregiudizialità logico-giuridica e opera solo se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado; se invece essa è già definita con sentenza non definitiva, il giudice della causa dipendente può al più applicare la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
  • Quando l'atto presupposto su cui si fonda l'atto impugnato viene definitivamente annullato, tale illegittimità si riflette sull'atto consequenziale che ne costituisce applicazione concreta.
  • Ai fini dell'imposta di registro, nella disciplina dell'art. 20 T.U.R. l'amministrazione deve attenersi al contenuto dell'atto registrato, senza estendere la riqualificazione ad atti collegati o all'assetto economico complessivo dell'operazione.
  • Le modifiche normative e l'interpretazione autentica dell'art. 20 T.U.R. si applicano anche agli atti anteriori quando il relativo contenzioso sia ancora pendente, incidendo sulla legittimità degli avvisi emessi sulla base della previgente lettura estensiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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