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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16321/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di spese di giustizia penali poste a carico di un soggetto condannato in sede penale. Il tribunale aveva accolto l’opposizione ex art. 617 c.p.c. limitatamente al difetto di specificazione della voce "spese di giustizia", dichiarando nulla la cartella nella parte relativa a tale voce, aveva dichiarato inammissibile l’azione di accertamento negativo del credito e aveva rigettato la domanda di manleva verso il Ministero della giustizia. L’agente della riscossione ha proposto appello sostenendo, da un lato, che la cartella era sufficientemente motivata ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 e della L. n. 212/2000 e che, comunque, il contribuente avesse compreso i presupposti dell’obbligazione; dall’altro, ha contestato l’esclusione del vincolo di solidarietà nel recupero delle spese processuali, invocando la disciplina previgente applicabile alla condanna penale divenuta irrevocabile prima della riforma del 2009. Il resistente ha proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato, lamentando la violazione del D.P.R. n. 115/2002 in relazione alla ritenuta abrogazione tacita dell’obbligo di notifica dell’intimazione di pagamento, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente escluso tale adempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto superfluo esaminare i motivi del ricorso principale e di quello incidentale, perché la sentenza di primo grado non era appellabile. In materia di opposizione agli atti esecutivi accolta dal tribunale, il rimedio corretto era il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; l’appello proposto dall’agente della riscossione era quindi inammissibile ab origine. Di conseguenza, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che il giudicato si era formato sulla decisione di primo grado per mancata tempestiva impugnazione con il mezzo corretto. Ha inoltre confermato, in via incidentale e solo per completezza, che l’azione di accertamento negativo del credito non era proponibile davanti al giudice civile, il quale poteva solo esaminare i profili relativi alla quantificazione delle spese successive al titolo penale, non i presupposti del titolo stesso. Le spese di appello e di legittimità sono state poste a carico dell’agente della riscossione, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    L’opposizione esecutiva accolta in primo grado, quando riguardi atti della riscossione, non rende appellabile la decisione se la legge prevede un diverso mezzo di impugnazione.

  • art. 615 c.p.c.

    Il giudice civile adito con opposizione può conoscere solo dei profili inerenti alla quantificazione delle spese successive al titolo, non della contestazione dei presupposti del titolo esecutivo penale.

  • art. 111 Cost.

    Contro la sentenza non appellabile era esperibile il ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato per il termine del ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato per il termine del ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il termine del ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    Invocato per sostenere la sufficiente motivazione della cartella di pagamento.

  • art. 7, comma 2, L. n. 212/2000

    Invocato per la motivazione della cartella e la conoscibilità della pretesa tributaria/esattoriale.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che eventuali vizi formali erano sanati dal raggiungimento dello scopo.

  • art. 205 D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato con riferimento alla disciplina del recupero delle spese processuali penali e alla questione del vincolo di solidarietà.

  • L. n. 69/2009

    Richiamata come legge modificativa della disciplina del recupero delle spese processuali penali.

  • art. 212 D.P.R. n. 115/2002

    Oggetto del ricorso incidentale, in relazione alla sua pretesa abrogazione tacita.

  • art. 112 D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel ricorso incidentale quale norma sull’invito/intimazione di pagamento asseritamente omesso.

  • art. 227-ter D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come disposizione che, secondo la Corte territoriale, avrebbe determinato l’abrogazione tacita dell’art. 212.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una sentenza resa sull’opposizione agli atti esecutivi è per legge non appellabile, l’eventuale proposizione dell’appello non riapre i termini per il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.; se non è stato usato tempestivamente il mezzo corretto, si forma il giudicato sulla decisione di primo grado.
  • In materia di riscossione delle spese di giustizia penali, il giudice civile investito dell’opposizione non può sindacare i presupposti sostanziali del titolo esecutivo penale, ma può verificare soltanto i vizi relativi alla quantificazione delle somme successive alla formazione del titolo.
  • L’azione di accertamento negativo del credito non è proponibile davanti al giudice civile quando la contestazione investe il contenuto del titolo esecutivo giudiziale penale e i relativi presupposti legali; in tali casi la tutela va canalizzata nei rimedi propri dell’esecuzione.
  • La questione della motivazione della cartella e della conoscibilità della pretesa resta assorbita se il mezzo di impugnazione proposto è errato ab origine e la decisione di primo grado è ormai coperta da giudicato.
  • Quando il ricorso per cassazione conclude per la cassazione senza rinvio per difetto originario di appellabilità della sentenza impugnata, restano definitivamente assorbite le censure di merito formulate contro la decisione d’appello.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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