Cassazione Civile, Ordinanza n. 13741/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito davanti alla Corte d’Appello per ottenere la liquidazione dei compensi per l’attività difensiva svolta in favore di un cliente in un precedente giudizio per equa riparazione ex L. n. 89/2001. Il professionista assumeva che le somme liquidate in quel giudizio a titolo di spese processuali non coprissero integralmente le proprie competenze. La Corte d’Appello aveva però dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo applicabile il foro del consumatore in favore del cliente, individuato nel luogo di residenza di quest’ultimo. Il ricorrente ha quindi proposto regolamento necessario di competenza, deducendo che l’incompetenza territoriale, anche se rilevabile d’ufficio, doveva essere dichiarata nel rispetto delle modalità e dei termini dell’art. 38 c.p.c., e che ciò non era avvenuto perché il rilievo era stato effettuato tardivamente, oltre la prima udienza utile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha affermato che, pur essendo corretto il principio secondo cui nelle controversie promosse dall’avvocato per il pagamento degli onorari nei confronti del cliente consumatore opera il foro del consumatore, tale incompetenza territoriale inderogabile deve essere rilevata d’ufficio secondo le forme e nei termini dell’art. 38 c.p.c. Nel caso concreto il rilievo officioso era intervenuto tardivamente, dopo un iter processuale articolato in più udienze e comunque oltre il limite della prima udienza previsto dalla norma applicabile ratione temporis. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la competenza è stata dichiarata in capo alla Corte d’Appello di Perugia, davanti alla quale il giudizio deve essere riassunto nei termini di legge; la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese della fase di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come base del procedimento introduttivo davanti alla Corte d’Appello per la domanda di liquidazione del compenso professionale.
Indicato come norma processuale utilizzata per l’azione di liquidazione degli onorari del difensore.
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente
La Corte ha chiarito che, nei casi di incompetenza territoriale inderogabile, il rilievo officioso è possibile ma deve avvenire secondo le modalità temporali previste dalla norma; nel caso concreto il rilievo è stato tardivo.
È la disposizione decisiva: l’incompetenza per territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c. deve essere rilevata d’ufficio con il decreto di cui all’art. 171-bis oppure, nei procedimenti non soggetti a tale norma, non oltre la prima udienza.
Richiamato per individuare i casi di competenza territoriale inderogabile, tra cui il foro del consumatore.
art. 33, comma 2, lettera u, d.lgs. n. 206/2005
Richiamato in collegamento con l’art. 28 c.p.c. per fondare l’inderogabilità del foro del consumatore.
Cita il precedente giudizio di equa riparazione nel quale l’avvocato aveva difeso il cliente.
Il riferimento è al Codice del consumo, per la disciplina del foro del consumatore e la sua inderogabilità.
Usato come parametro temporale alternativo per il rilievo d’ufficio dell’incompetenza nei procedimenti soggetti a tale disposizione.
Massime di principio
- Nelle controversie tra avvocato e cliente aventi ad oggetto il pagamento degli onorari, quando il cliente rivesta la qualità di consumatore, la competenza territoriale è determinata dal foro del consumatore, che ha natura inderogabile e prevale sugli altri criteri di collegamento.
- L’incompetenza territoriale inderogabile, pur rilevabile d’ufficio, deve essere eccepita o rilevata nei termini e con le modalità stabiliti dall’art. 38 c.p.c.; se il rilievo officioso avviene oltre il limite processuale previsto, esso è tardivo e non può fondare la declaratoria di incompetenza.
- Ai fini del foro del consumatore nelle controversie promosse dal professionista contro il cliente, l’accertamento della qualità di consumatore richiede l’identificazione della parte convenuta; tuttavia, una volta che tale qualità sia stata verificata, il relativo rilievo sulla competenza deve comunque rispettare i termini processuali per il rilievo d’ufficio.
- Se la sentenza di merito si pronuncia solo sulla competenza territoriale, la sua impugnazione può avvenire con regolamento necessario di competenza.
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