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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4676/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente era debitrice in una procedura esecutiva immobiliare promossa da S.G.C. s.r.l. e con intervento di S.G.A. s.p.a. (ora AMCO) e contestò legittimazione dei creditori intervenuti e la persistenza/entità dei crediti, nonché la prescrizione. In Cassazione la ricorrente ha dedotto sette motivi: (1) nullità della sentenza per errata valutazione dell'esistenza del credito e conseguente richiesta di condanna per responsabilità aggravata e spese; (2) carenza di legittimazione della S.G.A. ad agire; (3) violazione dell'art. 58 T.U.B. e mancata prova dell'inclusione del mutuo nella cessione in blocco, con conseguente inefficacia della pubblicazione e mancata efficacia dell'atto di intervento ai sensi dell'art. 1264 c.c.; (4) errata individuazione del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo vs sentenze di merito); (5) prescrizione del credito azionato; (6) illegittimità dell'uso della copia in forma esecutiva spedita a favore di soggetto diverso e pregiudizio derivante; (7) mancata dichiarazione di estinzione del processo esecutivo nonostante vizi originari del procedimento. La ricorrente chiedeva accoglimento del ricorso e conseguenti pronunce di annullamento della esecuzione e risarcimento danni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il settimo motivo, ha rigettato il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo e ha, sul sesto motivo, cassato senza rinvio la parte della sentenza resa su appello relativa a capi impugnabili esclusivamente con ricorso per cassazione. Motivazioni principali: i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la S.G.C./S.G.A. avessero documentato la cessione del credito (atto del 31/12/1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/01/1997) e che l'atto di intervento nella procedura esecutiva fosse idoneo a porre la debitrice a conoscenza della cessione (art. 1264 c.c.), con conseguente interruzione della prescrizione. È confermato il principio secondo cui il decreto ingiuntivo, fino alla sua revoca in sede di rinvio, mantiene efficacia di titolo esecutivo; pertanto la valutazione sulla titolarità del credito e sulla prescrizione non è viziata. Quanto alla copia del titolo spedita in forma esecutiva a persona diversa dal beneficiario originario, la Corte ha ribadito che si tratta di irregolarità del procedimento esecutivo (contestabile con opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c.) e non di nullità del titolo; comunque la censura era stata proposta con le vie processuali improprie e per questa parte la sentenza è cassata senza rinvio. Le spese di giudizio in Cassazione sono a carico della ricorrente, mantenuta la soccombenza complessiva.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione esecutiva; richiamata per inquadrare il rimedio originario proposto dalla debitrice contro l'esecuzione immobiliare. La Corte evidenzia la distinzione tra questioni rilevabili e termini di impugnazione.

  • art. 617 c.p.c.

    Prevede l'opposizione agli atti esecutivi per vizi procedimentali. La Corte ha ritenuto che l'irregolarità della spedizione in forma esecutiva sia vizio da far valere con tale rimedio e non comporti nullità del titolo.

  • art. 96 c.p.c.

    Regola la responsabilità aggravata e la liquidazione delle spese per condotte processuali generatrici di danno. La Corte ha escluso gli estremi per la condanna al risarcimento dei danni perché ha ritenuto provato il credito e la legittimità dell'azione dei creditori.

  • art. 360 c.p.c.

    Disposizione sul ricorso per cassazione; i motivi sono stati esaminati alla luce dei numeri richiamati nel ricorso (es. n.4, n.3, n.5) e alcuni dichiarati inammissibili perché nuovi o relativi a questioni fattuali già decise.

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)

    Disciplina la cessione in blocco di aziende/rapporto bancari e prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e iscrizione al registro delle imprese come adempimenti idonei a rendere efficace la cessione nei confronti dei debitori. La Corte ha ritenuto che la pubblicazione, unitamente all'atto di intervento, fosse idonea a comprovare la titolarità del credito in capo al cessionario.

  • art. 1264 c.c.

    Stabilisce gli effetti della cessione del credito nei confronti del debitore con l'avviso di cessione; la Corte ha ritenuto che l'atto di intervento e la pubblicazione assolvessero agli effetti di cui all'art. 1264, ponendo la debitrice a conoscenza della cessione.

  • art. 2943 c.c.

    Regola l'interruzione della prescrizione; la Corte ha confermato che la notifica del decreto ingiuntivo e l'atto di intervento interrompono la prescrizione nei termini previsti.

  • art. 2945 c.c.

    Stabilisce la durata degli effetti dell'interruzione della prescrizione; la Corte ha ricordato che l'interruzione ha effetti permanenti fino alla sentenza che decide l'opposizione.

  • art. 2953 c.c.

    Fissa il termine di prescrizione successivo al passaggio in giudicato della sentenza; la Corte ha indicato come dies a quo quello del passaggio in giudicato della sentenza che definisce l'opposizione.

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito non avessero erroneamente attribuito l'onere della prova e che la valutazione delle prove fosse sindacabile solo nei limitati casi di vizio di motivazione.

  • art. 474 c.p.c.

    Norma sul titolo esecutivo e sulla spedizione in forma esecutiva; richiamata nella discussione sull'utilizzo della copia esecutiva a favore di soggetto diverso.

  • art. 475 c.p.c.

    Stabilisce che la copia esecutiva può essere rilasciata anche a favore dei successori del beneficiario del titolo, purché indicati; la Corte ha applicato tale principio nel confermare che la mancata nuova spedizione non annulla il diritto di azione del successore.

  • art. 476 c.p.c.

    Regola il divieto di spedire in forma esecutiva più copie del medesimo titolo favorendo differenti titolari; richiamata per la problematica delle copie esecutive.

  • art. 653 c.p.c.

    Disciplina gli effetti della sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte ha richiamato i principi (anche delle Sezioni Unite) secondo cui il decreto rimane titolo esecutivo sino a revoca conseguente ad accoglimento (anche parziale) dell'opposizione o fino al passaggio in giudicato che ne consolida l'efficacia.

  • art. 393 c.p.c.

    Norma sull'estinzione del processo; richiamata nella ricostruzione sugli effetti della cassazione con rinvio e sul rapporto con l'art. 653 c.p.c.

Massime di principio

  • La cessione in blocco di crediti bancari disciplinata dall'art. 58 T.U.B., corredata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dall'iscrizione nel registro delle imprese, può essere idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario senza l'elenco puntuale di ogni singola posizione, purché le categorie individuate consentano di identificare i rapporti ceduti.
  • L'atto di intervento nella procedura esecutiva costituisce un mezzo idoneo a porre il debitore a conoscenza della cessione e, insieme agli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina speciale, può produrre effetti assimilabili alla notificazione ai sensi dell'art. 1264 c.c.
  • La notifica del decreto ingiuntivo interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.) e l'effetto di tale interruzione perdura fino alla definizione del giudizio di opposizione; il dies a quo per i successivi termini di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce l'opposizione (art. 2953 c.c.).
  • In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto resta titolo esecutivo fino a revoca conseguente ad accoglimento anche parziale dell'opposizione; la sentenza di rigetto dell'opposizione che venga cassata con rinvio non elimina l'efficacia del decreto fino alla pronuncia del giudice del rinvio (principio delle Sezioni Unite).
  • La spedizione o il rilascio della copia in forma esecutiva a favore di soggetto diverso dal beneficiario originario è, di regola, una irregolarità del procedimento esecutivo rilevabile con opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.) e non determina automaticamente la nullità del titolo: per ottenere conseguenze sostanziali è necessario dimostrare il concreto pregiudizio derivante dall'irregolarità.
  • I rilievi probatori su inclusioni di singoli crediti in una cessione in blocco gravano sul cessionario che afferma la titolarità, salvo che la controparte non riconosca la titolarità; la valutazione delle prova in merito è materia di merito difficilmente sindacabile in Cassazione salvo vizi motivazionali rilevanti.
  • Questioni e prove non tempestivamente dedotte in primo grado o introdotte per la prima volta in appello possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione; il ricorso per cassazione deve investire questioni già trattate nel thema decidendum del grado di merito.

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