Cassazione Civile, Sentenza n. 4676/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente era debitrice in una procedura esecutiva immobiliare promossa da S.G.C. s.r.l. e con intervento di S.G.A. s.p.a. (ora AMCO) e contestò legittimazione dei creditori intervenuti e la persistenza/entità dei crediti, nonché la prescrizione. In Cassazione la ricorrente ha dedotto sette motivi: (1) nullità della sentenza per errata valutazione dell'esistenza del credito e conseguente richiesta di condanna per responsabilità aggravata e spese; (2) carenza di legittimazione della S.G.A. ad agire; (3) violazione dell'art. 58 T.U.B. e mancata prova dell'inclusione del mutuo nella cessione in blocco, con conseguente inefficacia della pubblicazione e mancata efficacia dell'atto di intervento ai sensi dell'art. 1264 c.c.; (4) errata individuazione del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo vs sentenze di merito); (5) prescrizione del credito azionato; (6) illegittimità dell'uso della copia in forma esecutiva spedita a favore di soggetto diverso e pregiudizio derivante; (7) mancata dichiarazione di estinzione del processo esecutivo nonostante vizi originari del procedimento. La ricorrente chiedeva accoglimento del ricorso e conseguenti pronunce di annullamento della esecuzione e risarcimento danni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il settimo motivo, ha rigettato il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo e ha, sul sesto motivo, cassato senza rinvio la parte della sentenza resa su appello relativa a capi impugnabili esclusivamente con ricorso per cassazione. Motivazioni principali: i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la S.G.C./S.G.A. avessero documentato la cessione del credito (atto del 31/12/1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/01/1997) e che l'atto di intervento nella procedura esecutiva fosse idoneo a porre la debitrice a conoscenza della cessione (art. 1264 c.c.), con conseguente interruzione della prescrizione. È confermato il principio secondo cui il decreto ingiuntivo, fino alla sua revoca in sede di rinvio, mantiene efficacia di titolo esecutivo; pertanto la valutazione sulla titolarità del credito e sulla prescrizione non è viziata. Quanto alla copia del titolo spedita in forma esecutiva a persona diversa dal beneficiario originario, la Corte ha ribadito che si tratta di irregolarità del procedimento esecutivo (contestabile con opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c.) e non di nullità del titolo; comunque la censura era stata proposta con le vie processuali improprie e per questa parte la sentenza è cassata senza rinvio. Le spese di giudizio in Cassazione sono a carico della ricorrente, mantenuta la soccombenza complessiva.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'opposizione esecutiva; richiamata per inquadrare il rimedio originario proposto dalla debitrice contro l'esecuzione immobiliare. La Corte evidenzia la distinzione tra questioni rilevabili e termini di impugnazione.
Prevede l'opposizione agli atti esecutivi per vizi procedimentali. La Corte ha ritenuto che l'irregolarità della spedizione in forma esecutiva sia vizio da far valere con tale rimedio e non comporti nullità del titolo.
Regola la responsabilità aggravata e la liquidazione delle spese per condotte processuali generatrici di danno. La Corte ha escluso gli estremi per la condanna al risarcimento dei danni perché ha ritenuto provato il credito e la legittimità dell'azione dei creditori.
Disposizione sul ricorso per cassazione; i motivi sono stati esaminati alla luce dei numeri richiamati nel ricorso (es. n.4, n.3, n.5) e alcuni dichiarati inammissibili perché nuovi o relativi a questioni fattuali già decise.
art. 58 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)
Disciplina la cessione in blocco di aziende/rapporto bancari e prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e iscrizione al registro delle imprese come adempimenti idonei a rendere efficace la cessione nei confronti dei debitori. La Corte ha ritenuto che la pubblicazione, unitamente all'atto di intervento, fosse idonea a comprovare la titolarità del credito in capo al cessionario.
Stabilisce gli effetti della cessione del credito nei confronti del debitore con l'avviso di cessione; la Corte ha ritenuto che l'atto di intervento e la pubblicazione assolvessero agli effetti di cui all'art. 1264, ponendo la debitrice a conoscenza della cessione.
Regola l'interruzione della prescrizione; la Corte ha confermato che la notifica del decreto ingiuntivo e l'atto di intervento interrompono la prescrizione nei termini previsti.
Stabilisce la durata degli effetti dell'interruzione della prescrizione; la Corte ha ricordato che l'interruzione ha effetti permanenti fino alla sentenza che decide l'opposizione.
Fissa il termine di prescrizione successivo al passaggio in giudicato della sentenza; la Corte ha indicato come dies a quo quello del passaggio in giudicato della sentenza che definisce l'opposizione.
Regola l'onere della prova. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito non avessero erroneamente attribuito l'onere della prova e che la valutazione delle prove fosse sindacabile solo nei limitati casi di vizio di motivazione.
Norma sul titolo esecutivo e sulla spedizione in forma esecutiva; richiamata nella discussione sull'utilizzo della copia esecutiva a favore di soggetto diverso.
Stabilisce che la copia esecutiva può essere rilasciata anche a favore dei successori del beneficiario del titolo, purché indicati; la Corte ha applicato tale principio nel confermare che la mancata nuova spedizione non annulla il diritto di azione del successore.
Regola il divieto di spedire in forma esecutiva più copie del medesimo titolo favorendo differenti titolari; richiamata per la problematica delle copie esecutive.
Disciplina gli effetti della sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte ha richiamato i principi (anche delle Sezioni Unite) secondo cui il decreto rimane titolo esecutivo sino a revoca conseguente ad accoglimento (anche parziale) dell'opposizione o fino al passaggio in giudicato che ne consolida l'efficacia.
Norma sull'estinzione del processo; richiamata nella ricostruzione sugli effetti della cassazione con rinvio e sul rapporto con l'art. 653 c.p.c.
Massime di principio
- La cessione in blocco di crediti bancari disciplinata dall'art. 58 T.U.B., corredata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dall'iscrizione nel registro delle imprese, può essere idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario senza l'elenco puntuale di ogni singola posizione, purché le categorie individuate consentano di identificare i rapporti ceduti.
- L'atto di intervento nella procedura esecutiva costituisce un mezzo idoneo a porre il debitore a conoscenza della cessione e, insieme agli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina speciale, può produrre effetti assimilabili alla notificazione ai sensi dell'art. 1264 c.c.
- La notifica del decreto ingiuntivo interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.) e l'effetto di tale interruzione perdura fino alla definizione del giudizio di opposizione; il dies a quo per i successivi termini di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce l'opposizione (art. 2953 c.c.).
- In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto resta titolo esecutivo fino a revoca conseguente ad accoglimento anche parziale dell'opposizione; la sentenza di rigetto dell'opposizione che venga cassata con rinvio non elimina l'efficacia del decreto fino alla pronuncia del giudice del rinvio (principio delle Sezioni Unite).
- La spedizione o il rilascio della copia in forma esecutiva a favore di soggetto diverso dal beneficiario originario è, di regola, una irregolarità del procedimento esecutivo rilevabile con opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.) e non determina automaticamente la nullità del titolo: per ottenere conseguenze sostanziali è necessario dimostrare il concreto pregiudizio derivante dall'irregolarità.
- I rilievi probatori su inclusioni di singoli crediti in una cessione in blocco gravano sul cessionario che afferma la titolarità, salvo che la controparte non riconosca la titolarità; la valutazione delle prova in merito è materia di merito difficilmente sindacabile in Cassazione salvo vizi motivazionali rilevanti.
- Questioni e prove non tempestivamente dedotte in primo grado o introdotte per la prima volta in appello possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione; il ricorso per cassazione deve investire questioni già trattate nel thema decidendum del grado di merito.
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