Cassazione Civile, Sentenza n. 22391/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato le sue domande volte a ottenere: a) il riconoscimento della natura arbitraria del licenziamento e l'indennità supplementare; b) la violazione del patto di stabilità (patto di retention) del 22/02/2013 e il risarcimento delle retribuzioni sino al 22/02/2016; c) il risarcimento del danno per modalità ingiuriose del licenziamento. In cassazione deduceva, tra l'altro, nullità della motivazione per mancata considerazione di elementi non contestati (art. 416 c.p.c.), uso irregolare di prove decisive non acquisite e errata interpretazione contrattuale della clausola di retention nonché violazione degli obblighi di tutela della dignità ex art. 2087 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'Appello ha correttamente valutato le prove e accertato la soppressione della posizione dirigenziale dell'Area Nord come concreta e non pretestuosa, motivando la giustificatezza del recesso. Ha ritenuto che il patto di retention non costituisse una garanzia di stabilità ma una tutela per la società dei costi di formazione. Ha inoltre escluso l'ingiuriosità del licenziamento sulla base delle modalità contestate, rilevando che eventuali profili offensivi non risultano provati con la gravità richiesta. Le censure sulla valutazione delle prove e sull'interpretazione contrattuale sono state ritenute inammissibili o infondate in quanto attengono a valutazioni di merito riservate ai giudici di merito. Condanna del ricorrente alle spese processuali e adempimenti relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al principio di non contestazione: la Corte ha ritenuto di avere comunque preso in considerazione gli elementi dedotti dal ricorrente e di averli valutati irrilevanti rispetto alle ragioni espresse per il recesso; pertanto non si configura nullità per mancata contestazione.
Richiamato per evidenziare che la disciplina limitativa dei licenziamenti non si applica ai dirigenti: la giustificatezza del recesso è valutata con parametri diversi e non coincide con il concetto di giustificato motivo previsto per i non dirigenti.
art. 41 Cost.
Richiamato a fondamento del principio che il sindacato giudiziale non può sindacare le scelte imprenditoriali di natura economica, salvo accertare pretestuosità o violazione della buona fede.
Richiamati dalla parte ricorrente come parametri di correttezza e buona fede nell'esecuzione/interpretazione contrattuale; la Corte ha ritenuto che le doglianze sollevate su questi fondamenti fossero, in realtà, questioni di fatto e di valutazione delle prove riservate ai giudici di merito.
Riferiti in tema di interpretazione del contratto (patto di retention): la Corte ha affermato che l'interpretazione resa dal giudice è tra le possibili e plausibili e non è sindacabile in cassazione se si tratta di valutazione di fatto e di volontà contrattuale accertata dal giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela della dignità e tutela della salute sul luogo di lavoro; la Corte ha osservato che l'allegata modalità ingiuriosa del licenziamento non è stata provata nella misura richiesta, trattandosi di accertamenti fattuali riservati al giudice di merito.
Men- zionato nelle censure ma non decisivo: la Corte ha considerato che le contestazioni relative all'applicazione delle norme probatorie o presuntive siano questioni di merito non idonee a fondare motivo di cassazione quando basate sulla rivalutazione dei fatti.
art. 19 e 22 CCNL Dirigenti di Aziende industriali
Richiamati nella censura sulla normativa collettiva applicabile; la Corte non ha ritenuto che la loro interpretazione alterasse l'esito decisorio, trattandosi primariamente di valutazioni sulle ragioni organizzative e sulla natura del patto di retention.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Applicato in sede di statuizione sulle conseguenze processuali del rigetto, con dichiarazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel licenziamento del dirigente la nozione di "giustificatezza" consente al datore di lavoro di fondare il recesso su scelte di riorganizzazione e soppressione del posto quando sussista una esigenza economicamente apprezzabile e non emergano elementi oggettivi di pretestuosità o discriminazione.
- Il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alle valutazioni economiche e manageriali dell'imprenditore: il controllo giudiziale si limita all'effettività e alla non pretestuosità della scelta imprenditoriale.
- Le interpretazioni del giudice di merito in tema di interpretazione contrattuale (es. clausole di retention) e la valutazione della rilevanza delle prove sono ordinarie valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione salvo errori di diritto evidenti.
- Una clausola di retention può essere interpretata come strumento per tutelare la società dai costi di formazione (obbligo di rimborso in caso di recesso anticipato) e non necessariamente come garanzia di stabilità del rapporto, salvo chiara volontà contraria delle parti.
- Per ottenere un risarcimento per modalità ingiuriose del licenziamento il dirigente deve provare i comportamenti offensivi e il nesso causale con il danno, nonché la colpa grave o il dolo del datore: insufficiente la mera allegazione delle modalità se non dimostrate con idonee prove.
- Le censure per presunta nullità motivazionale richiedono che la violazione sia effettivamente integrale e decisiva: la mera diversa valutazione o la non condivisione della ponderazione delle prove non integra automaticamente nullità procedurale.
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