Cassazione Civile, Sentenza n. 22310/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il trasferimento in una delle sedi indicate nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017; dopo il rigetto delle domande in sede di Corte d'appello di Milano (che aveva riformato la decisione di primo grado), Funari ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La decisione
Il ricorrente ha depositato una rinuncia rituale al ricorso (atto personale, sottoscritto con firma autenticata, intervenuta prima dell'udienza). La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; ha osservato che la rinuncia è un atto unilaterale non richiedente accettazione della controparte; ha compensato le spese di cassazione tenuto conto del comportamento processuale del ricorrente e della mancata opposizione del MIUR. Ha altresì escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n.115/2002 alla fattispecie di estinzione.
Norme richiamate
La rinuncia è rituale se resa prima dell'udienza e correttamente sottoscritta dalla parte con firma autenticata dal difensore
Consente la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità quando il ricorrente rinuncia, con conseguente cessazione del processo di cassazione
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n.115/2002
Norma sanzionatoria ed eccezionale che non si applica alla ipotesi di estinzione del ricorso per rinuncia (la Corte ritiene applicabile solo in casi di rigetto/inammissibilità e non a estinzione)
Cass. 30 settembre 2015, n. 19560
Giurisprudenza richiamata a sostegno dell'interpretazione restrittiva dell'art. 13 D.P.R. n.115/2002, confermando che norme sanzionatorie vanno interpretate restrittivamente
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata prima dell'udienza e con le formalità richieste (sottoscrizione personale e firma autenticata), è rituale e determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La rinuncia è un atto unilaterale: non necessita dell'accettazione della controparte per essere efficace.
- L'estinzione del giudizio lascia impregiudicata la decisione impugnata (quindi il provvedimento favorevole alla resistente permane).
- Le spese di cassazione possono essere compensate dal giudice anche in caso di rinuncia, valutando il comportamento processuale delle parti e l'eventuale mancata opposizione della controparte.
- Norme sanzionatorie (es. art.13 DPR 115/2002) non si applicano automaticamente alle ipotesi di estinzione per rinuncia e vanno interpretate restrittivamente; tali sanzioni sono più pertinenti a rigetti o inammissibilità.
- Prassi consigliata: chi intende rinunciare al ricorso deve verificare le formalità formali (termine/udienza, sottoscrizione autenticata) e considerare gli effetti sostanziali della rinuncia (mantenimento della decisione impugnata, possibile compensazione delle spese).
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