Cassazione Civile, Sentenza n. 22232/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila n. 15/2021 che aveva confermato la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato a Domenico Sette (lettera 22.12.2017), ordinandone la reintegra e condannando l'azienda al risarcimento pari alle retribuzioni dal recesso alla reintegra in applicazione dell'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970. Il ricorso principale della società articolava sei motivi: (i) nullità della sentenza per avere il giudice di merito pronunciato una condanna generica al risarcimento senza che fosse stata chiesta specificamente l'an e senza prova del quantum; (ii-iii) carenza di interesse ad agire dei singoli lavoratori a seguito della proposizione di un ricorso cumulativo per 56 lavoratori; (iv) omessa pronuncia su un motivo di appello relativo all'istruttoria sulle posizioni individuali dopo la separazione delle cause; (v) errata interpretazione e violazione degli artt. 5 e 3 della legge n. 223/1991 e della legge n. 92/2012 per avere la Corte territoriale imposto una comparazione fra sedi anche quando la dislocazione geografica delle sedi e i costi di trasferimento renderebbero incompatibile la comparazione; (vi) in via subordinata, che si sarebbe dovuta applicare la tutela meramente indennitaria (art. 4 comma 9 e art. 5 commi 1 e 3 l. 223/1991) e non la reintegrazione, perché la violazione dei criteri di scelta sarebbe stata meramente formale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Motivazione essenziale: i primi motivi (nullità e insufficiente specificazione della domanda risarcitoria) sono inammissibili o infondati (le doglianze erano nuove o la domanda introduttiva era interpretabile come richiesta generica dell'indennità ex art. 18, ossia limitata all'an); la Corte di legittimità ha proceduto all'esame degli atti e ha ritenuto che la domanda fosse stata correttamente interpretata come condanna generica al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 18. I motivi relativi alla carenza di interesse a causa del ricorso cumulativo sono ritenuti infondati: l'atto introduttivo conteneva elementi sufficienti (descrizione dei profili professionali e griglie di comparazione) per sostenere l'interesse dei singoli. L'omessa pronuncia sull'istruttoria individuale è stata ritenuta implicitamente valutata e respinta dal giudice del merito, che ha invece accertato la fungibilità professionale dei lavoratori di L'Aquila con quelli di altre sedi. Quanto al merito della delimitazione della platea, la Cassazione conferma il principio secondo cui la mera dislocazione geografica e i maggiori costi di trasferimento non escludono di per sé la comparazione; il datore di lavoro che limita la platea deve indicare e provare le oggettive esigenze tecnico-produttive e le ragioni per cui non è possibile il trasferimento. Nel caso di specie la comunicazione di avvio della procedura era standardizzata e non giustificava la limitazione alla sola sede di L'Aquila, sicché si è determinata una violazione dei criteri di scelta e la Corte territoriale ha correttamente applicato la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4. Rifusele spese di giudizio e liquidati compensi a carico della ricorrente; rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 18 legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), comma 4
art. 18, comma 4, legge n. 300/1970
La Corte ha ritenuto applicabile la tutela reintegratoria prevista dal comma 4 quando vi sia violazione dei criteri di scelta nella individuazione dei lavoratori da licenziare (es. platea illegittimamente delimitata), non trattandosi di mera incompletezza formale della procedura
art. 5, comma 1 e comma 3, legge n. 223/1991
Stabilisce i criteri di scelta nell'ambito del complesso aziendale; la Corte ricorda che la delimitazione della platea può avvenire solo per oggettive esigenze tecnico-produttive debitamente motivate e provate dal datore di lavoro
art. 4, comma 3 e comma 9, legge n. 223/1991
La comunicazione ex art. 4 deve contenere le ragioni che giustificano la limitazione della platea e consentire alle OO.SS. di verificare l'effettiva necessità; la genericità o la standardizzazione della comunicazione può integrare una violazione delle procedure e ostacolare la legittimità dei licenziamenti
art. 1, comma 46, legge n. 92/2012 (modifiche alla l. 223/1991)
Ha modificato il regime dei licenziamenti collettivi e la disciplina dei criteri di scelta; la Corte usa queste modifiche per distinguere quando applicare tutela indennitaria o reintegratoria
Richiamato nella doglianza sulla nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto le censure nuove o infondate rispetto alla motivazione di merito
Rilevante per l'esame dell'interpretazione dell'atto introduttivo e per il potere del giudice di legittimità di prendere cognizione dei fatti processuali in caso di error in procedendo
Richiamato dalla ricorrente nelle doglianze sulla nullità; la Corte ha esaminato la questione e ritenuto le doglianze non persuasive
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4
Norma sui motivi di cassazione: la Corte ha valutato le censure per vizio in iudicando e in procedendo, ritenendo inammissibili alcune doglianze e infondati i rilievi di errata applicazione delle norme sostanziali
Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata non fosse inesistente o incomprensibile
La norma sul termine per la contestazione delle domande e delle eccezioni; la Corte osserva che la questione dell'interesse frazionato poteva essere sollevata in primo grado per consentire al creditore di provare l'interesse
Massime di principio
- La delimitazione della platea dei licenziabili a una sola sede è lecita solo se il datore di lavoro indica e prova oggettive esigenze tecnico‑produttive coerenti con la comunicazione prevista dall'art. 4 l. 223/1991; la mera dislocazione geografica o i costi di trasferimento non sono di per sé idonei a escludere la comparazione
- Se la comunicazione di avvio della procedura è generica o standardizzata e non giustifica la limitazione della platea, il giudice può accertare la fungibilità dei lavoratori e applicare la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4
- La domanda collettiva dei lavoratori può essere interpretata come richiesta di condanna generica all'indennità ex art. 18; le sentenze di condanna generica sono ammissibili e non costituiscono di per sé nulità del procedimento
- Le eccezioni processuali relative a carenze di interesse o vizi dell'atto introduttivo devono essere tempestivamente dedotte in primo grado; censure nuove in cassazione sono frequentemente dichiarate inammissibili
- In caso di vizio in procedendo il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti processuali per valutare gli effetti del vizio sul processo, non limitandosi alla motivazione del giudice di merito
- Quando si contesta l'omessa istruttoria sulle posizioni individuali, il giudice di merito può ritenersi implicitamente intervenuto se la decisione dimostra un esame complessivo e la valutazione di griglie di comparazione o elementi equivalenti
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