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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22294/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la decisione di merito per due ragioni principali: 1) errore nel rigetto della liquidazione del danno per ritardata assunzione, nonostante avessero dichiarato un danno corrispondente alle retribuzioni perdute e prodotto le dichiarazioni dei redditi a supporto (violazione artt. 1218, 1223, 2697 c.c.); 2) errata esclusione che il giudizio precedente, conclusosi con accertamento del diritto all'assunzione, non costituisse costituzione in mora dell'Amministrazione ai fini del risarcimento per il ritardo (violazione artt. 1217, 1218, 1223 c.c. e art. 360 n.3 e n.5 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che l'azione giudiziale diretta ad accertare l'obbligo di assunzione costituisce di per sé messa in mora del datore di lavoro e determina la decorrenza del diritto al risarcimento del danno per tardiva assunzione. Ha inoltre stabilito che non era necessario che le ricorrenti avessero espressamente allegato in primo grado la loro inoccupazione o occupazione a condizioni peggiori: tale circostanza riguarda il profilo probatorio e non l'introduzione della domanda risarcitoria; le dichiarazioni dei redditi presentate dalle parti costituiscono prova primaria dei redditi percepiti (e, se mancanti, il giudice avrebbe dovuto acquisirle d'ufficio ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Responsabilità per inadempimento: la P.A. in mora per ritardata assunzione è tenuta al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento, compreso il mancato guadagno.

  • art. 1223 c.c.

    Criteri per la misura del danno: il risarcimento deve essere determinato in base al danno effettivamente subito, con riferimento ai guadagni perduti.

  • art. 1217 c.c.

    Sanzioni per il ritardato adempimento: l'azione per ottenere l'adempimento (accertamento dell'obbligo di assunzione) costituisce messa in mora ai sensi di questa norma, facendo decorrere l'obbligo risarcitorio.

  • art. 2697 c.c.

    Regole sulla ripartizione dell'onere della prova: l'onere di provare l'aliunde perceptum (redditi percepiti nel periodo) grava sul resistente (datore di lavoro) quando la parte danneggiata produce elementi probatori, anche presuntivi o documentali.

  • art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.

    Motivi di cassazione: contestazione di error in iudicando e violazione di norme processuali e di diritto nella valutazione delle prove e nell'applicazione dei principi civilistici.

  • art. 700 c.p.c.

    Procedimento d'urgenza: il ricorso accompagnato da domanda ex art. 700 era rivolto a ottenere l'instaurazione del rapporto e contribuisce a comprovare la messa in mora della controparte.

  • artt. 421 e 437 c.p.c.

    Poteri istruttori del giudice: il giudice deve acquisire d'ufficio documenti decisivi, quali le certificazioni fiscali, quando risultano indispensabili per la decisione.

Massime di principio

  • L'azione giudiziale volta ad ottenere l'accertamento dell'obbligo di assunzione costituisce di per sé messa in mora del datore di lavoro e fa decorrere il diritto al risarcimento per ritardata assunzione.
  • Per le azioni di risarcimento del danno da tardiva assunzione nel pubblico impiego, il lavoratore non deve allegare dettagliatamente la propria inoccupazione o l'occupazione a condizioni peggiori in sede introduttiva: basta denunciare il danno da mancata tempestiva attribuzione del posto; la prova dell'effettiva situazione reddituale riguarda il procedimento probatorio.
  • Le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni fiscali degli anni interessati hanno valore probatorio primario nella quantificazione del danno da perdita di retribuzioni e, se mancanti, il giudice deve acquisirle d'ufficio (artt. 421 e 437 c.p.c.).
  • L'aliunde perceptum (eventuali redditi alternativi percepiti dal lavoratore nel periodo) costituisce eccezione che deve essere provata dal datore di lavoro resistente.
  • Il diritto al risarcimento può operare anche per il periodo anteriore alla retrodatazione economica disposta in sede di assunzione, purché si accerti che il lavoratore sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato a condizioni peggiori; la quantificazione si basa su prova documentale o presuntiva.

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