Cassazione Civile, Sentenza n. 22284/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila n. 22/2021 che aveva confermato la pronuncia di primo grado dichiarando illegittimo il licenziamento collettivo intimato ad Antonello Barucca (lettera 22.12.2017) e ordinandone la reintegra con condanna dell'azienda al risarcimento pari alle retribuzioni dal recesso alla reintegra (11 mensilità) in applicazione dell'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. TECHNOLABS ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità per condanna generica e carenza di prova sul quantum; (2)-(3) carenza di interesse ad agire dei lavoratori per il ricorso cumulativo e mancanza di specificazione delle posizioni; (4) omessa pronuncia sull'istruttoria relativa a posizioni personali dopo la scissione del ricorso; (5) violazione della normativa sui licenziamenti collettivi (art. 5 l. n. 223/1991 e art. 3 l. n. 604/1966) sostenendo che la comparazione fosse oggettivamente incompatibile per ragioni geografiche e organizzative; (6) in subordine, applicazione erronea della tutela reintegratoria invece che risarcitoria ritenendo la violazione meramente formale. La Corte di legittimità ha valutato la documentazione processuale, le griglie di comparazione e la motivazione del giudice di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di TECHNOLABS. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dedotti: i rilievi processuali sulla presunta nullità e sulla genericità della domanda erano nuovi o insufficientemente specificati; l'atto introduttivo era stato correttamente interpretato come domanda di condanna generica ai sensi dell'art. 18 (domanda sull'an). Sostanzialmente la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui la platea dei lavoratori era stata illegittimamente limitata alla sola sede di L'Aquila, non sussistendo elementi probatori sulla non fungibilità delle professionalità e sulle esigenze tecnico-produttive che giustificassero la delimitazione territoriale. Perciò la violazione riguarda i criteri di scelta (e non una mera incompletezza formale delle comunicazioni), con conseguente applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (esborsi Euro 200,00 e compensi Euro 5.500,00 oltre oneri), e riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo comporta l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dal comma 4 (reintegra + risarcimento limitato alle retribuzioni dal recesso alla reintegra).
art. 5, legge n. 223/1991 (come sostituito dall'art. 1, comma 46, legge n. 92/2012)
L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve considerare il complesso aziendale; la delimitazione della platea ad una sola unità o sede è ammissibile solo se supportata da oggettive esigenze tecnico-produttive adeguatamente esposte e provate nella comunicazione e nella fase di esame congiunto.
art. 4, commi 3 e 9, legge n. 223/1991
La comunicazione preventiva deve specificare le ragioni che giustificano la limitazione della platea e le ragioni per cui non si ritiene praticabile il trasferimento; l'insufficienza o la formulazione standardizzata può determinare illegittimità dei licenziamenti. La distinzione tra mera violazione procedurale e violazione dei criteri di scelta è centrale per determinare la tutela applicabile.
art. 183 cod. proc. civ.
Le eccezioni relative all'interesse a agire o alla carenza di allegazioni specifiche devono essere sollevate tempestivamente in primo grado per consentire alla parte di integrare prove e argomentazioni; la mancata deduzione in primo grado limita la loro efficacia in cassazione.
artt. 99, 100, 112, 132, 278, 414 e art. 360 cod. proc. civ.
Norme processuali richiamate nelle censure: la Cassazione ricorda i limiti di ammissibilità dei motivi nuovi, l'esame dell'atto introduttivo e le modalità con cui può essere dedotto un vizio di nullità o omissione di pronuncia; l'art. 360 individua i motivi di cassazione invocati (vizi di diritto).
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Previsione del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di sopravvenuto fallimento; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La delimitazione della platea dei licenziabili a una sola sede o unità è possibile solo se l'azienda dimostra, nella comunicazione ex art. 4 l. n. 223/1991 e nella fase di esame congiunto, ragioni tecnico-produttive oggettive e coerenti con il complesso aziendale; altrimenti si configura violazione dei criteri di scelta.
- La mera distanza geografica o i costi del trasferimento non sono, di per sé, motivi idonei ad escludere la comparazione tra i lavoratori: la valutazione deve considerare la fungibilità delle professionalità e l'effettiva praticabilità del trasferimento.
- Se la violazione riguarda i criteri di scelta (sostanziale) si applica la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4; se si tratta di una violazione formale o procedurale della comunicazione, la tutela è generalmente indennitaria.
- La formulazione cumulativa e generica di una domanda può essere interpretata come richiesta di condanna generica (an) e, se non contestata validamente in primo grado, può essere accolta con condanna non quantificata in dettaglio nelle fasi iniziali; questioni di indeterminatezza o di interesse devono essere tempestivamente sollevate.
- In cassazione il giudice può esaminare direttamente gli atti e i documenti processuali quando è denunciato un vizio di natura procedurale o una nullità che attiene allo svolgimento del processo (error in procedendo), nei limiti della censura proposta.
- Le eccezioni di carenza di interesse o di genericità dell'atto introduttivo devono essere dedotte tempestivamente in primo grado: l'omissione può comportare l'impossibilità di fare valere efficacemente tali censure in sede di gravame o di legittimità.
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