Cassazione Civile, Ordinanza n. 21016/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha preso atto della definizione agevolata presentata dai contribuenti ai sensi della legge n. 130/2022, con comunicazione dell'Agenzia dell'avvenuto perfezionamento della procedura e dell'integrale versamento dovuto. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
Due coniugi avevano ricevuto cartelle di pagamento relative all'IRPEF per l'anno d'imposta 2007, emesse a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio aveva recuperato l'indebita fruizione di una detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ritenendo non provata la trasmissione della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta dal tecnico abilitato, adempimento richiesto per lavori di importo complessivo superiore a € 51.645,69. I contribuenti avevano impugnato le cartelle; il primo giudice aveva respinto il ricorso, ma la CTR aveva accolto l'appello ritenendo illegittimi gli atti, anche perché l'Ufficio non contestava la realtà dei lavori e in altri giudizi analoghi era stata già accertata l'effettiva esecuzione delle opere. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 1, comma 1, lett. d), D.M. 41/1998 e degli artt. 2697 e 2700 c.c., sostenendo la necessità dell'invio della dichiarazione e l'erronea ripartizione dell'onere probatorio; nonché omessa motivazione/nullità della sentenza per mancata valutazione della prova dell'invio e delle incongruenze documentali.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
indicato come base del controllo formale da cui è derivato il recupero della detrazione fiscale
art. 1, comma 1, lett. d), D.M. 18 febbraio 1998, n. 41
richiamato dall'Ufficio come fonte dell'obbligo di invio della dichiarazione di esecuzione dei lavori per gli interventi di recupero edilizio di importo superiore alla soglia prevista
invocato per sostenere che spettasse ai contribuenti dimostrare il corretto adempimento di tutti i requisiti per beneficiare della detrazione
richiamato insieme alle norme sull'onere della prova, senza che la Corte entrasse nel merito della censura
norma processuale richiamata come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge e omessa motivazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto come vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
indicati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 5, legge 31 agosto 2022, n. 130
base della definizione agevolata dichiarata perfezionata, che ha determinato la cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando sopravviene una definizione agevolata validamente perfezionata per la controversia tributaria, il giudizio di cassazione si estingue per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa disciplina applicabile.
- Le censure relative alla spettanza di una detrazione fiscale, all'adempimento degli oneri documentali e alla ripartizione dell'onere della prova restano assorbite se il processo si estingue per intervenuto perfezionamento della procedura deflattiva.
- La Corte non si pronuncia sul merito delle questioni quando risulta documentalmente perfezionata la definizione agevolata della lite tributaria.
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