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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21016/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha preso atto della definizione agevolata presentata dai contribuenti ai sensi della legge n. 130/2022, con comunicazione dell'Agenzia dell'avvenuto perfezionamento della procedura e dell'integrale versamento dovuto. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

Due coniugi avevano ricevuto cartelle di pagamento relative all'IRPEF per l'anno d'imposta 2007, emesse a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio aveva recuperato l'indebita fruizione di una detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ritenendo non provata la trasmissione della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta dal tecnico abilitato, adempimento richiesto per lavori di importo complessivo superiore a € 51.645,69. I contribuenti avevano impugnato le cartelle; il primo giudice aveva respinto il ricorso, ma la CTR aveva accolto l'appello ritenendo illegittimi gli atti, anche perché l'Ufficio non contestava la realtà dei lavori e in altri giudizi analoghi era stata già accertata l'effettiva esecuzione delle opere. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 1, comma 1, lett. d), D.M. 41/1998 e degli artt. 2697 e 2700 c.c., sostenendo la necessità dell'invio della dichiarazione e l'erronea ripartizione dell'onere probatorio; nonché omessa motivazione/nullità della sentenza per mancata valutazione della prova dell'invio e delle incongruenze documentali.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando sopravviene una definizione agevolata validamente perfezionata per la controversia tributaria, il giudizio di cassazione si estingue per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa disciplina applicabile.
  • Le censure relative alla spettanza di una detrazione fiscale, all'adempimento degli oneri documentali e alla ripartizione dell'onere della prova restano assorbite se il processo si estingue per intervenuto perfezionamento della procedura deflattiva.
  • La Corte non si pronuncia sul merito delle questioni quando risulta documentalmente perfezionata la definizione agevolata della lite tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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