Cassazione Civile, Ordinanza n. 32260/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2005 recuperando IVA detratta su acquisti di carne ritenuti riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti, poiché effettuate tramite società considerate "cartiere". Dopo un primo contenzioso e un precedente rinvio disposto dalla Corte di cassazione, il giudice di rinvio ha annullato l'atto ritenendo non dimostrata la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte della società acquirente, della partecipazione a una frode IVA. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo in sostanza che il giudice di rinvio avrebbe errato nella ripartizione dell'onere probatorio e nel valutare la rilevanza degli indizi posti a base dell'accertamento; in particolare, l'Ufficio contestava che non fosse stato valorizzato il quadro indiziario derivante dalle dichiarazioni rese in sede penale dall'autore della frode, che facevano riferimento a restituzioni dell'IVA connesse a un dipendente/amministratore di fatto della società contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. Ha osservato che la censura, sotto la veste formale della violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il giudice di rinvio aveva correttamente applicato il principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza, o almeno la conoscibilità, della frode da parte del cessionario; solo dopo tale prova il contribuente deve dimostrare la propria estraneità alla frode e di avere usato la massima diligenza esigibile. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva escluso che vi fossero altri elementi idonei a dimostrare la conoscenza o conoscibilità della frode, considerando insufficiente il solo indizio costituito dalle dichiarazioni penali dell'autore della frode. Il ricorso è stato quindi respinto; la società intimata non ha svolto difese in cassazione, e non è stata adottata statuizione sulle spese.
Norme richiamate
richiamato per affermare la corretta ripartizione dell'onere della prova nelle contestazioni relative a operazioni soggettivamente inesistenti: l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza/conoscibilità della frode da parte del cessionario; al contribuente spetta solo la prova contraria della propria diligenza e inconsapevolezza.
richiamato quale norma di riferimento per il recupero dell'IVA indebitamente detratta nell'ambito dell'accertamento tributario.
richiamato quale base normativa dell'accertamento induttivo e della valutazione delle presunzioni poste a fondamento della pretesa fiscale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro formale della censura per violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che il motivo mascherava una richiesta di riesame del fatto.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni, non solo che il fornitore sia fittizio, ma anche che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA.
- Una volta fornita tale prova, incombe sul contribuente la dimostrazione contraria di aver agito senza consapevolezza della frode e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l'assenza di un vantaggio economico diretto dalla rivendita, non sono elementi decisivi idonei da soli a escludere la partecipazione consapevole alla frode.
- In sede di legittimità non è consentito, sotto il pretesto della violazione di legge, ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del fatto accertato dal giudice di merito.
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