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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23444/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

Un consorzio di bonifica ha emesso un avviso di pagamento per contributi irrigui relativi agli anni 2015-2017 nei confronti di una consorziata. La destinataria ha impugnato l'atto davanti al giudice tributario, contestandone la legittimità e la fondatezza. In primo grado il ricorso è stato respinto, mentre in appello è stato accolto perché il giudice ha ritenuto che il consorzio emittente non fosse più esistente al momento dell'atto, essendo stato accorpato nel nuovo Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale, e che fosse illegittimo il mandato senza rappresentanza con cui il nuovo consorzio avrebbe affidato agli accorpati la gestione transitoria. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: ha dedotto, in sintesi, l'inammissibilità delle censure contro un avviso di pagamento non rientrante nell'art. 19 d.lgs. 546/1992; la violazione dei termini e dell'onere di prova sulla tempestività dell'impugnazione; l'erronea interpretazione della legge regionale siciliana n. 5/2014 e del regolamento organizzativo in tema di sopravvivenza dei consorzi accorpati; e l'erronea qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza in ambito pubblicistico.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi e dichiarato assorbito il quarto, ma ha accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che la legge regionale n. 5/2014 non ha previsto l'estinzione immediata dei consorzi territoriali accorpati, ma un processo di riordino culminante nel completamento dell'accorpamento; in tale contesto, i consorzi precedenti conservano legittimazione e operatività fino alla chiusura del procedimento, soprattutto durante il periodo transitorio previsto e prorogato. Ne consegue che il consorzio emittente non era privo di potere di adottare l'avviso di pagamento al momento dell'emissione. La Corte ha inoltre escluso che il vizio relativo alla mancata attestazione di conformità della procura notificata via PEC comportasse improcedibilità, in assenza di contestazione sulla conformità della copia, valorizzando il principio di strumentalità delle forme e l'effettività della tutela giurisdizionale.

Norme richiamate

  • art. 196-novies disp. att. c.p.c.

    "Il difensore ... quando depositano con modalità telematiche la copia informatica ... attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento"

    L'assenza dell'attestazione di conformità della copia informatica della procura non comporta improcedibilità se la conformità dell'originale non è contestata; l'irregolarità incide solo sull'equivalenza legale della copia all'originale.

  • art. 369 c.p.c.

    "a pena di improcedibilità"

    La Corte legge la disposizione in modo non formalistico, nel quadro della strumentalità delle forme, escludendo che la mancanza dell'asseverazione integri automaticamente improcedibilità quando non vi sia contestazione sulla conformità.

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    È richiamato per affermare la possibilità di deposito dei documenti relativi all'ammissibilità fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma ogni atto che renda nota una specifica pretesa tributaria è impugnabile; il contribuente può far valere sia vizi formali sia sostanziali dell'atto, anche se non tipizzato.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    È il termine generale per l'impugnazione, ma nel caso concreto la censura sulla tempestività è ritenuta inammissibile perché non viene dedotta una concreta tardività del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul tema dell'onere della prova della tempestività; la Corte però reputa la doglianza astratta e non idonea a denunciare un concreto vizio di decisione.

  • art. 13 L. reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5

    La norma ridisegna gli ambiti dei consorzi di bonifica e istituisce i nuovi consorzi Sicilia Orientale e Occidentale, ma non dispone espressamente l'estinzione immediata dei consorzi territoriali accorpati; l'estinzione è collegata al completamento del processo di accorpamento.

  • art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

    Le previsioni sulla vigenza di piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati e sul periodo transitorio confermano la continuità operativa degli enti precedenti fino a diversa determinazione e alla piena operatività del nuovo consorzio.

  • art. 1705 c.c.

    È richiamato per la qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza, ma la Corte esclude che tale schema, di per sé, governi l'affidamento di funzioni in ambito pubblicistico; comunque l'errore di qualificazione non incide sulla legittimazione del consorzio emittente.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Sono evocati per valorizzare il principio di effettività della tutela giurisdizionale e la preferenza per decisioni di merito rispetto a sanzioni processuali eccessivamente formalistiche.

  • art. 47 Carta di Nizza

    Richiamato come parametro sovranazionale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 19 TUE

    Richiamato a sostegno del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro convenzionale per il diritto di accesso a un tribunale e per evitare formalismi sproporzionati.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nella parte relativa all'impugnabilità degli atti tributari anche non autoritativi, in funzione del buon andamento dell'amministrazione.

Massime di principio

  • In tema di processo telematico, la mancata attestazione di conformità della copia informatica di una procura rilasciata su supporto analogico non determina automaticamente l'improcedibilità del ricorso se la conformità non è specificamente contestata dalla controparte; l'irregolarità resta priva di effetti preclusivi alla luce della strumentalità delle forme e dell'effettività della tutela.
  • L'elenco degli atti impugnabili nel processo tributario è tassativo, ma è comunque impugnabile ogni atto con cui l'ente impositore porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa fiscale, consentendo di far valere contro di esso sia vizi formali sia sostanziali.
  • Quando una riforma normativa dispone l'accorpamento di enti pubblici senza prevederne espressamente l'estinzione immediata, la sopravvivenza degli enti accorpati fino al completamento della procedura di riordino può desumersi dalla disciplina transitoria, dalla vigenza degli affidamenti e dalla continuità dei rapporti giuridici e gestionali.
  • L'erronea qualificazione di un rapporto organizzativo come mandato senza rappresentanza non incide sulla validità dell'atto se l'ente che lo ha emanato conserva, per legge e per regime transitorio, il potere di adottarlo.
  • Le questioni processuali o formali devono essere valutate evitando soluzioni che comprimano in modo sproporzionato l'accesso al giudice, privilegiando una lettura conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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