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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12007/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di informazioni acquisite dall'Amministrazione fiscale francese, consistenti nella documentazione bancaria nota come "lista Falciani", l'Ufficio emetteva nei confronti del contribuente un avviso di accertamento con recupero a tassazione di un maggior reddito IRPEF pari a euro 844.500,00, nonché di un reddito di euro 9.506,00 ex art. 6 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, da assoggettare a imposta sostitutiva del 27%, oltre a sanzioni per euro 373.577,00. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente; la CTR rigettava sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale del contribuente, confermando la decisione di primo grado. In Cassazione l'Agenzia denunciava, con l'unico motivo del ricorso principale, la violazione dell'art. 12 d.l. 1 luglio 2009, n. 78, sostenendo che la presunzione di evasione relativa a investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato avesse natura procedimentale e fosse quindi applicabile retroattivamente anche ad anni di imposta anteriori alla sua entrata in vigore. Il contribuente proponeva ricorso incidentale condizionato, chiedendo, solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, ove interpretato nel senso della retroattività.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondato il motivo sulla retroattività della presunzione di evasione prevista dall'art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009. Ha quindi confermato la decisione della CTR che aveva escluso l'applicazione retroattiva della norma agli anni d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore, qualificando la disposizione come sostanziale e non procedimentale. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente è rimasto assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per giusti motivi, in ragione del consolidarsi successivo dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, e non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica della parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura dell'Agenzia è stata veicolata come violazione di legge in sede di legittimità.

  • art. 12 d.l. 1 luglio 2009, n. 78

    La presunzione di evasione per investimenti e attività finanziarie in Stati o territori a fiscalità privilegiata non ha efficacia retroattiva per gli anni d'imposta precedenti la sua entrata in vigore, perché ha natura sostanziale e incide sulla ripartizione dell'onere probatorio.

  • L. 3 agosto 2009, n. 102

    Legge di conversione del d.l. n. 78/2009, richiamata ai fini dell'inquadramento della norma invocata.

  • art. 6 d.l. 28 giugno 1990, n. 167

    Norma richiamata nell'avviso di accertamento per il recupero a tassazione di un reddito da assoggettare a imposta sostitutiva.

  • L. 4 agosto 1990, n. 227

    Legge di conversione del d.l. n. 167/1990, richiamata nel provvedimento impositivo.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla Corte come parametro rispetto al possibile pregiudizio derivante da un'applicazione retroattiva della presunzione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla Corte come parametro rispetto alla tutela effettiva del diritto di difesa del contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo in ragione della soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito come amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Le disposizioni che introducono presunzioni idonee a incidere sulla determinazione del reddito e sulla ripartizione dell'onere probatorio hanno natura sostanziale, anche quando operano nell'ambito di una disciplina procedimentale.
  • Le presunzioni sostanziali non possono essere applicate retroattivamente agli anni d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore, salvo una chiara previsione legislativa in tal senso.
  • Ai fini del controllo sulla legittimità di un accertamento fondato su presunzioni fiscali, è decisivo verificare se la norma incida solo sul metodo di acquisizione della prova oppure modifichi il contenuto sostanziale del rapporto tributario; nel secondo caso la retroattività è preclusa.
  • Un'interpretazione retroattiva delle presunzioni tributarie può comprimere il diritto di difesa del contribuente, anche in relazione alla conservazione della documentazione utile a contrastare la pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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