Cassazione Civile, Ordinanza n. 29890/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due distinti accessi al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso richiesti dalla stessa persona offesa, già riconosciuta vittima di un'estorsione aggravata dal metodo mafioso. In un primo giudizio penale aveva ottenuto una condanna risarcitoria di euro 51.000 contro l'esecutore materiale del reato; in un secondo giudizio, celebrato nei confronti dei presunti mandanti del medesimo fatto criminoso, aveva ottenuto una provvisionale di euro 20.000. L'interessato aveva quindi chiesto al Fondo il pagamento di tale ulteriore importo, ma l'amministrazione aveva negato l'erogazione ritenendo che si trattasse di una duplicazione di prestazioni per il medesimo danno. Il giudice di primo grado aveva invece riconosciuto il diritto alla somma richiesta, mentre la Corte d'appello aveva confermato la spettanza della provvisionale ritenendo che non vi fosse duplicazione, anche perché la provvisionale ha natura anticipatoria e non risultava provato che il danno complessivo fosse inferiore a 71.000 euro. Con il ricorso per cassazione l'amministrazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 512 del 1999, nonché degli artt. 187, comma 2, c.p. e 539, comma 2, c.p.p., sostenendo che, trattandosi dello stesso fatto dannoso commesso in concorso da più persone, la responsabilità civile era solidale e la vittima aveva diritto a una sola prestazione del Fondo, indipendentemente dal numero dei procedimenti o delle condanne. Il controricorso ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per questioni di legittimazione e di individuazione delle amministrazioni ricorrenti.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità e ha accolto il ricorso dell'amministrazione. Richiamando un precedente recente, ha affermato che quando vi siano più condanne risarcitorie, rese in giudizi diversi, per il medesimo fatto dannoso commesso in concorso da più persone, il Fondo di solidarietà deve corrispondere un'unica prestazione, perché l'obbligazione risarcitoria dei responsabili e l'obbligazione ex lege dello Stato sono tra loro coordinate da una struttura solidale e la prestazione è unica e si estingue con un solo adempimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità. Il principio di diritto enunciato è che la vittima di reati di tipo mafioso, in caso di pluralità di condanne risarcitorie per il medesimo fatto dannoso commesso in concorso da più persone, ha diritto a una sola prestazione del Fondo di cui alla legge n. 512 del 1999.
Norme richiamate
art. 4 L. 22 dicembre 1999, n. 512
prevede il diritto della vittima a conseguire l'intervento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso al ricorrere dei presupposti di legge.
art. 5 L. 22 dicembre 1999, n. 512
richiamato insieme all'art. 4 per sostenere i limiti dell'erogazione del Fondo e l'assenza di duplicazioni della prestazione.
evocato dal ricorrente a sostegno della tesi della responsabilità civile solidale dei concorrenti nel reato.
richiamato per evidenziare la natura anticipatoria della provvisionale disposta in sede penale.
norma processuale che ha regolato il provvedimento di primo grado oggetto di impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge fatto valere nel ricorso per cassazione.
norma che ha consentito la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
richiamato in motivazione quale paradigma civilistico del fatto dannoso imputabile a più persone e della solidarietà tra i responsabili.
richiamato per affermare che l'obbligazione solidale ha ad oggetto una prestazione identica e unica, che si esegue una sola volta.
Massime di principio
- Quando il medesimo fatto dannoso è imputato in concorso a più persone e le condanne risarcitorie sono pronunciate in giudizi diversi, il diritto di accesso al Fondo di solidarietà non si moltiplica per ciascuna condanna, ma resta unico, perché unica è la prestazione dovuta alla vittima.
- Nell'obbligazione solidale che coinvolge sia i responsabili dell'illecito sia lo Stato chiamato a intervenire ex lege, l'adempimento eseguito da uno degli obbligati libera tutti gli altri; ciò impedisce duplicazioni dell'indennizzo o del rimborso.
- Ai fini dell'erogazione del Fondo, l'amministrazione deve verificare non soltanto l'esistenza di una sentenza di condanna risarcitoria, ma anche che le diverse condanne si riferiscano al medesimo fatto dannoso commesso in concorso da più persone.
- La natura anticipatoria della provvisionale penale non consente, di per sé, di superare il limite dell'unicità della prestazione se la pretesa riguarda il medesimo danno già oggetto di altra condanna risarcitoria.
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