Cassazione Civile, Ordinanza n. 34343/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2002, emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni e riferita a omessi/tardivi versamenti IVA e ritenute, oltre sanzioni. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto per tardività della notifica della cartella. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva sulla questione della tardiva notificazione e, in subordine, contestando nel merito la decisione; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si era costituita nel giudizio di secondo grado aderendo alle difese dell’Agenzia. La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello ritenendo che, in tema di tardività della notifica della cartella, fosse legittimato a contraddire solo l’agente della riscossione, non l’ente impositore, e ha così omesso di esaminare il merito del motivo relativo alla tempestività della notifica. In cassazione le ricorrenti hanno denunciato violazione dell’art. 10 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 100 c.p.c. per avere la CTR negato la legittimazione dell’Agenzia delle Entrate a impugnare una sentenza ad essa sfavorevole, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello inerente alla tempestività della notificazione. La Corte ha ritenuto fondate le censure, chiarendo che la CTR aveva erroneamente invertito domanda ed eccezione e che, nel processo tributario, le controdeduzioni dell’agente della riscossione, tempestivamente depositate, potevano essere riqualificate come appello incidentale in ragione del principio di raggiungimento dello scopo e della prevalenza della sostanza sulla forma.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza della CTR del Piemonte e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l’Agenzia delle Entrate era legittimata a proporre appello contro la sentenza di primo grado che le era sfavorevole e che le controdeduzioni depositate dall’agente della riscossione nel giudizio di appello potevano valere come appello incidentale, con conseguente necessità di esaminare il merito delle questioni sulla tempestività della notifica della cartella.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992
In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notifica non è un vizio proprio della cartella che legittimi in via esclusiva il concessionario a contraddire; la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario.
È richiamato insieme all’art. 10 d.lgs. 546/1992 per sostenere la legittimazione dell’Agenzia delle Entrate a impugnare una decisione sfavorevole che incide sulla pretesa tributaria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per le censure di violazione di norme processuali e omessa pronuncia.
La CTR è censurata per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla tempestività della notifica della cartella.
È richiamato per la memoria depositata dalla contribuente in Cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di autosufficienza non va inteso in modo eccessivamente formalistico; è sufficiente indicare o riassumere gli atti/documenti rilevanti e identificarne la fase processuale.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L’onere di deposito del documento/atto è soddisfatto se esso è specificamente indicato nel ricorso con riferimento idoneo alla fase in cui è stato prodotto o formato.
art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario l’atto di controdeduzioni può essere riqualificato come appello incidentale, se tempestivamente depositato e contenente una domanda di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Norma richiamata quale parametro sostanziale delle contestazioni sulla tempestività/validità della notifica della cartella e sulla pretesa tributaria.
Richiamato dalle ricorrenti in relazione agli effetti interruttivi/soggettivi della notifica e alla posizione del socio rispetto alla società debitrice principale.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’ente titolare del credito tributario conserva la legittimazione a impugnare la sentenza che ne ha respinto, anche solo in parte, la pretesa, quando la decisione incida sul recupero del tributo; non può quindi ritenersi inammissibile l’appello dell’ente solo perché la questione attiene anche alla notificazione della cartella.
- La tardività della notificazione della cartella di pagamento non integra un vizio proprio della cartella che attribuisca al solo agente della riscossione la legittimazione a contraddire: la legittimazione passiva spetta all’ente creditore, ferma la possibilità per il concessionario di intervenire o difendersi secondo le regole processuali applicabili.
- Nel processo tributario le controdeduzioni tempestivamente depositate dall’appellato soccombente possono essere riqualificate come appello incidentale se, per il loro contenuto sostanziale, ripropongono le ragioni dell’originaria difesa o impugnazione e formulano una chiara domanda di riforma della sentenza di primo grado.
- Il giudice non può dichiarare inammissibile un appello per difetto di legittimazione passiva sulla base di un’eccezione che coincide, in realtà, con un motivo di impugnazione devoluto al giudizio di secondo grado.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non può essere interpretato in senso eccessivamente formalistico: è sufficiente indicare o riassumere il contenuto degli atti rilevanti e consentire l’identificazione della loro provenienza e del momento processuale in cui sono stati prodotti.
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