Cassazione Civile, Ordinanza n. 28462/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurata)
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione proposta contro un avviso di addebito per contributi IVS dovuti alla Gestione commercianti per il periodo gennaio 2007-dicembre 2011. L'addebito riguardava i redditi da capitale derivanti dalla mera partecipazione della contribuente, quale sola socia, in tre società a responsabilità limitata. Secondo l'Istituto, la base imponibile contributiva andava determinata includendo tutti i redditi d'impresa ai fini della contribuzione previdenziale dei lavoratori autonomi, anche se derivanti dalla partecipazione a società di capitali e anche in un'ottica di interpretazione costituzionalmente orientata. Ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis d.l. n. 384/1992 conv. in L. n. 438/1992, in connessione con la L. n. 233/1990, dell'art. 53, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 10 d.lgs. n. 241/1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha dato continuità all'orientamento già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della contribuzione dovuta alla Gestione commercianti, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, in assenza di prestazione lavorativa, sono redditi di capitale e non concorrono alla base imponibile previdenziale. Conseguentemente, è stata confermata la decisione di merito favorevole alla contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
conv. con modif. nella L. n. 438/1992
La base imponibile contributiva va individuata nella totalità dei redditi d'impresa così come definiti dalla disciplina fiscale; gli utili da mera partecipazione a società di capitali, essendo redditi di capitale, restano esclusi.
Richiamata dall'INPS in connessione con la disciplina della contribuzione dei lavoratori autonomi, ma non ritenuta idonea a sovvertire l'orientamento interpretativo consolidato.
art. 53, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 917/1986
È richiamato per la qualificazione fiscale degli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali come redditi di capitale, non come redditi d'impresa ai fini contributivi.
Invocato dal ricorrente, senza che ne derivi un ampliamento della base imponibile contributiva rispetto alla qualificazione fiscale del reddito.
Riguarda la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione commercianti, la base imponibile si determina secondo la nozione fiscale di reddito d'impresa richiamata dalla normativa previdenziale; non possono esservi inclusi redditi che, secondo il TUIR, abbiano diversa natura, come i redditi di capitale.
- Gli utili percepiti dal socio che partecipi soltanto al capitale di una società di capitali, senza svolgere attività lavorativa nella società, non sono soggetti a contribuzione previdenziale nella Gestione commercianti.
- La mera adesione a un'interpretazione estensiva o costituzionalmente orientata della disciplina contributiva non consente di attrarre a contribuzione redditi che la disciplina fiscale qualifica in modo diverso e che la giurisprudenza di legittimità esclude dalla base imponibile.
- Quando il ricorso per cassazione si confronta con un orientamento consolidato della Corte e non offre argomenti idonei a superarlo, il motivo va dichiarato infondato e il ricorso rigettato.
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