Cassazione Civile, Ordinanza n. 31649/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'intimazione di rilascio di alcuni immobili siti in Milano, emessa dal Comune nei confronti del soggetto che li conduceva in base a una precedente locazione e a successivi accordi transattivi. Il ricorrente sosteneva che l'atto di rilascio fosse nullo o comunque illegittimo perché il Comune sarebbe privo di titolarità sull'area e quindi di potere di intimare lo sfratto; deduceva inoltre che l'immobile non fosse ricompreso nel trasferimento di proprietà richiamato dall'ente e che non fossero rispettate le proroghe e le pattuizioni derivanti dal rapporto locatizio originario e dalla transazione successiva. Con il ricorso per cassazione il soggetto impugnante denunciava, con due motivi ex art. 360, n. 1, c.p.c., un errore di riparto di giurisdizione: sosteneva che la controversia dovesse spettare al giudice amministrativo perché l'intimazione costituirebbe espressione di potere autoritativo, anche in presenza di questioni incidentali sulla locazione e sulla transazione; in subordine, contestava la qualificazione dell'atto come attività iure privatorum e ribadiva che anche gli atti nulli della P.A. potrebbero incidere su diritti soggettivi.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la lite riguardasse un rapporto di locazione e, più in generale, una vicenda interamente privatistica: l'ordine di rilascio emesso dal Comune per immobile appartenente al patrimonio disponibile, al termine della locazione transitoria, è stato qualificato come atto di recupero del bene nell'ambito di un rapporto paritetico e non come esercizio di potere amministrativo autoritativo. Di conseguenza, la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario, e la decisione del Consiglio di Stato che aveva declinato la giurisdizione del giudice amministrativo è stata confermata. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento di euro 2.000 alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il doppio contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è difeso nel giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
è stato utilizzato per denunciare errori di giurisdizione; la Corte ha però ritenuto che i motivi non scalfissero la qualificazione privatistica della controversia.
richiamato nel percorso motivazionale della sentenza impugnata per indicare il giudice ordinario quale munito di giurisdizione.
invocato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'intimazione per difetto assoluto di attribuzione; la Corte ha escluso che la vicenda riguardasse un potere autoritativo.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo a sostegno dei vizi dedotti; non ritenuto decisivo dalla Corte.
indicato quale base del contratto di locazione transitoria concluso tra le parti.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per il ricorso dichiarato inammissibile.
richiamato per la proposta di definizione accelerata e il relativo iter camerale.
richiamato per la memoria depositata dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Le controversie che traggono origine da un contratto di locazione e dalle successive vicende di esecuzione, scadenza o rilascio del bene restano devolute alla giurisdizione ordinaria, anche quando una delle parti sia una pubblica amministrazione.
- La sola circostanza che l'ordine di rilascio o la diffida provenga da un ente pubblico non attribuisce all'atto natura autoritativa se esso si colloca nell'ambito di un rapporto paritetico di diritto privato.
- Quando il bene appartiene al patrimonio disponibile della pubblica amministrazione e la pretesa riguarda il recupero del possesso o della detenzione dopo la cessazione del rapporto locatizio, la posizione del destinatario è di diritto soggettivo e la tutela spetta al giudice ordinario.
- La contestazione della titolarità del bene e della persistenza del titolo di godimento non trasforma automaticamente la controversia in una questione di legittimità amministrativa, se la domanda sostanziale investe il diritto di agire per il rilascio in un rapporto negoziale.
- La declaratoria di estinzione del giudizio precedente elimina gli effetti della sentenza impugnata e non consente di fondare su di essa la permanenza di un diverso assetto giuridico.
- Il ricorso che insista nel contestare il riparto di giurisdizione in una controversia manifestamente privatistica può essere dichiarato inammissibile, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste per l'abuso del mezzo di impugnazione.
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