Cassazione Civile, Ordinanza n. 23186/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una azienda sanitaria per il pagamento di euro 11.925,00 a favore di un dipendente, quale compenso per la partecipazione, fuori dall'orario di servizio, alle sedute della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile nel periodo 2008-2009. L'azienda propose opposizione al decreto, ma il Tribunale la respinse; la Corte d'appello confermò, ritenendo provato il fatto costitutivo del credito sulla base di prospetti riepilogativi e documentazione interna che indicavano le pratiche definite e i componenti della commissione, nonché la trasmissione dei dati ai fini della liquidazione del compenso. In cassazione l'azienda dedusse tre motivi, tutti qualificati come omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina regionale: 1) la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto probatori documenti che non dimostravano l'effettivo svolgimento dell'attività fuori orario; 2) avrebbe omesso di approfondire la platea dei destinatari del sistema di rilevazione delle presenze e il suo funzionamento negli anni interessati; 3) avrebbe omesso di valutare il peso delle testimonianze raccolte in primo grado. La ricorrente sosteneva quindi che il lavoratore non avesse provato il diritto al compenso e che il giudice di merito avesse violato le regole sull'onere della prova e sulla normativa regionale applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente esaminabili i tre motivi, ma li ha dichiarati inammissibili. Ha osservato che le doglianze non denunciavano un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì miravano a contestare la valutazione del materiale probatorio e l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello, attività riservate al giudice di merito. Ha richiamato il nuovo perimetro dell'art. 360, n. 5, c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite, e ha ribadito che il vizio di motivazione è denunciabile solo in ipotesi estreme di motivazione mancante o apparente, non per ottenere una revisione del giudizio di merito. Ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere della prova sia stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella su cui gravava, mentre nel caso di specie le censure riguardavano solo la lettura delle prove. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; non è stata affrontata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale, ritenuta irrilevante per effetto dell'inammissibilità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il lavoratore è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella su cui grava secondo la ripartizione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesti la sola valutazione del materiale probatorio.
art. 44 della legge della Regione Lazio n. 11 del 2004
È richiamato come base normativa del compenso rivendicato dal lavoratore; la Corte non ne esamina la legittimità nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 140 della legge della Regione Lazio n. 4 del 2006
Norma modificativa della disciplina regionale sul compenso per la partecipazione alle commissioni mediche, richiamata insieme all'art. 44 della l.r. n. 11/2004.
Dopo la riforma del 2012 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non permette di censurare la sufficienza della motivazione o la valutazione delle prove.
È invocato dalla ricorrente per dedurre violazione di legge, ma la Corte rileva che le doglianze sono in realtà dirette contro l'accertamento di fatto e la valutazione probatoria.
La valutazione delle prove, salvo quelle legali, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 l'art. 13, comma 1 quater, relativo al contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per contestare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non sussiste, invece, quando si contesti la sufficienza, l'attendibilità o il peso degli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito.
- Il giudice di merito può fondare la decisione su documenti e dati istruttori ritenuti logicamente e coerentemente prevalenti, anche escludendo implicitamente altre prove richieste dalle parti, e tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se la motivazione è non apparente e non manifestamente illogica.
- L'omesso esame rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto in senso storico-naturalistico, non questioni, argomentazioni o profili difensivi elaborati dalla parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23144/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23155/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23162/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23172/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23177/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23178/2023 del 31/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →