Cassazione Civile, Ordinanza n. 24715/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di accertamento per maggior reddito relativo all'anno 2005. In primo grado la CTP, a seguito di conciliazione giudiziale ex art. 48, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, dichiarava estinto il giudizio. L'Agenzia proponeva appello sostenendo che, prima di dichiarare l'estinzione o la cessazione della materia del contendere, il giudice avrebbe dovuto verificare l'effettivo pagamento delle somme concordate, in mancanza di rateizzazione. La CTR rigettava l'appello, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 48 e osservando, tra l'altro, che la notifica della sentenza di primo grado era nulla. In cassazione l'Agenzia articolava sette motivi: (1) vizio di motivazione/contraddittorietà della sentenza per avere dapprima scrutinato il merito dell'avviso e poi confermato l'estinzione; (2) violazione dell'art. 48 d.lgs. n. 546/1992 per avere confermato la cessazione della materia del contendere; (3) vizio motivazionale sulla ritenuta invalidità della notificazione della sentenza di primo grado; (4) violazione dell'art. 139 c.p.c. per l'onere probatorio relativo al consegnatario; (5) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per il preteso difetto di motivazione dell'atto impositivo; (6) omesso esame di un fatto decisivo perché i maggiori imponibili sarebbero stati già recuperati a tassazione nel 2004; (7) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 per l'illegittimità dell'atto impugnato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che l'eventuale esame del merito dell'atto impositivo da parte della CTR non travolge la sentenza quando la ratio decidendi sia autonomamente e congruamente fondata sull'applicazione dell'art. 48 d.lgs. n. 546/1992. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la conciliazione giudiziale tributaria non comporta di per sé l'estinzione del rapporto sostanziale né la cessazione della materia del contendere: il perfezionamento dell'accordo si verifica solo con il versamento integrale di quanto concordato, oppure, in caso di rateazione, con il pagamento della prima rata assistito da idonea garanzia. Di conseguenza, il giudice tributario non poteva dichiarare estinto il processo solo sulla base della conciliazione, dovendo piuttosto rinviare l'udienza dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento. I motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La censura di motivazione apparente/contraddittoria è stata esclusa perché la sentenza d'appello conteneva una ratio decidendi autonoma e sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato come vizio processuale per asserita nullità della sentenza, ma il relativo motivo è stato ritenuto infondato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge, in particolare dell'art. 48 d.lgs. n. 546/1992 e di norme sulla notificazione e sulla motivazione degli atti impositivi.
art. 48, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
La conciliazione giudiziale non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere; occorre il perfezionamento dell'accordo mediante effettivo pagamento delle somme dovute, o versamento della prima rata con garanzia del residuo nei casi rateizzati.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando il rapporto sostanziale si sia effettivamente definito; in mancanza del pagamento, il processo non può essere dichiarato estinto.
Richiamato per la disciplina della notificazione a mani di persona addetta alla casa; il motivo è rimasto assorbito.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento; il motivo è rimasto assorbito.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione ai poteri istruttori e agli effetti sull'accertamento; il motivo è rimasto assorbito.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione alla legittimità dell'atto impositivo; il motivo è rimasto assorbito.
art. 48, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte lo richiama per analogia, affermando che il termine di venti giorni per il pagamento si applica anche alla conciliazione breve 'postfissazione'.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la conciliazione giudiziale ha natura di fattispecie a formazione progressiva e non produce automaticamente l'estinzione del giudizio né l'effetto novativo pieno del rapporto sostanziale.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando l'accordo conciliativo sia effettivamente perfezionato, cioè con l'integrale pagamento di quanto concordato oppure, se previsto il pagamento rateale, con il versamento della prima rata e l'idonea garanzia del residuo.
- Se la conciliazione è stata raggiunta ma non risulta ancora adempiuto il pagamento dovuto, il giudice tributario non deve dichiarare subito l'estinzione del processo, ma rinviare la trattazione a una data successiva alla scadenza del termine per adempiere.
- Un motivo di ricorso per cassazione non è inammissibile per difetto di specificità quando, pur senza trascrizioni integrali o formule sacramentali, consente di comprendere chiaramente l'oggetto della controversia e la concreta censura rivolta alla sentenza impugnata.
- L'eventuale esame del merito da parte del giudice di appello non determina nullità della sentenza se la decisione poggia comunque su una ratio decidendi autonoma, coerente e sufficiente a sorreggerne il dispositivo.
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