Cassazione Civile, Ordinanza n. 18408/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un laureato in medicina e in possesso di diploma di specializzazione post lauream aveva convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362 e 75/363 in materia di specializzandi medici. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto; la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione del danneggiato, applicando il termine di prescrizione decennale, decorrente dal 27 ottobre 1999 e interrotto nel 2008, con conseguente tempestività della domanda introdotta nel 2017. Le amministrazioni hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il secondo motivo, che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare il termine quinquennale introdotto dall'art. 4, comma 43, l. 183/2011, sostenendo che tale disciplina si applica anche ai termini prescrizionali già in corso alla data di entrata in vigore della legge e che, pertanto, dal 1° gennaio 2012 il credito si sarebbe prescritto entro cinque anni, cioè il 1° gennaio 2017, prima della proposizione della domanda giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il primo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha rigettato l'appello originariamente proposto dal danneggiato. Ha affermato che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie è soggetta al termine quinquennale ex art. 4, comma 43, l. 183/2011 a decorrere dal 1° gennaio 2012, salvo che a quella data residuasse un tempo inferiore nel previgente termine; poiché nel caso concreto la prescrizione era stata interrotta nel 2008 e, al 1° gennaio 2012, il tempo residuo secondo la disciplina previgente era superiore a cinque anni, il credito si è estinto il 1° gennaio 2017, prima dell'azione proposta il 5 luglio 2017. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte ne fa applicazione per esaminare per primo il secondo motivo di ricorso.
Richiamato per escludere che la mancata o tardiva attuazione di una direttiva comunitaria integri un fatto illecito in senso aquiliano.
"la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato"
Ha introdotto un termine di prescrizione quinquennale per il risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie, applicabile anche ai rapporti in corso secondo le regole sulla successione delle leggi nel tempo.
art. 252, comma 1, disp. att. c.c.
È considerato espressione di un principio generale applicabile a qualunque ius superveniens che abbrevi un termine di prescrizione: il nuovo termine si applica anche ai diritti sorti prima, dalla sua entrata in vigore, salvo che il residuo del termine previgente sia più breve o che la nuova disciplina avrebbe effetto di prolungare la scadenza già in corso.
Richiamato dalla norma speciale dell'art. 4, comma 43, l. 183/2011 quale disciplina di riferimento del termine prescrizionale quinquennale.
Richiamato per rinviare ad altra motivazione di precedente conforme in fattispecie identica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta abbrevia un termine di prescrizione, essa si applica anche ai diritti già sorti e ai termini in corso, ma solo dal momento della sua entrata in vigore, salvo che il residuo del termine previgente sia inferiore al nuovo termine.
- In presenza di una legge che riduce il termine prescrizionale, occorre confrontare il termine nuovo con quello residuo della disciplina anteriore: prevale il minor termine applicabile nel caso concreto.
- Se, dopo l'entrata in vigore della legge abbreviatrice, il creditore compie un atto interruttivo prima della maturazione della prescrizione, il nuovo termine decorre dall'atto interruttivo e non dalla data di entrata in vigore della riforma.
- La tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, secondo l'inquadramento seguito dalla giurisprudenza richiamata, non è trattata come illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., ma come inadempimento di un'obbligazione ex lege riconducibile alla responsabilità contrattuale ai fini del regime prescrizionale.
- In caso di ricorso per cassazione, la Corte può decidere nel merito senza rinvio quando l'errore del giudice di appello non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
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