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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08296/2025 del 29/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per l'anno 2006, maggiori ricavi ritenuti conseguiti e non dichiarati da una società in nome collettivo/di persone operante nel settore immobiliare, e i correlati redditi di partecipazione in capo ai soci. In particolare, per tre vendite immobiliari la CTR aveva confermato in parte la pretesa fiscale, valorizzando elementi indiziari come documentazione bancaria, perizie di mutuo, preliminari con corrispettivi superiori ai definitivi, valori OMI e questionari. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme sul processo e sull'estinzione della società, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato tardiva la censura sulla responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società; (2) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle scritture contabili, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e del principio di unicità/inscindibilità delle scritture; (3) violazione delle regole sulle presunzioni semplici, assumendo che la CTR avesse ammesso una doppia presunzione e utilizzato indebitamente i dati OMI; (4) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie, deducendo che mancasse prova dell'elemento soggettivo necessario per irrogare le sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura sulla responsabilità dei soci era stata proposta tardivamente e, comunque, il reddito di partecipazione era riferito all'anno di effettiva percezione, quando la società era ancora operativa; infondato il secondo, perché la CTR aveva correttamente valorizzato elementi extracontabili e singole incongruenze per fondare un accertamento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. 600/1973; infondato il terzo, perché la CTR aveva motivato su una pluralità di indizi specifici e non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado; infondato il quarto, perché per le sanzioni tributarie basta la coscienza e volontà della condotta, mentre l'assenza di colpa deve essere provata dal contribuente, prova non fornita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al cd. doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro formale dei motivi per violazione di legge

  • art. 132 c.p.c.

    invocato dal ricorrente come vizio di motivazione/omessa pronuncia; la Corte esclude che vi fosse nullità della sentenza, poiché la CTR aveva comunque pronunciato con sufficiente completezza

  • art. 2495 c.c.

    richiamato nel motivo relativo all'estinzione della società; la Corte osserva che l'estinzione successiva non incide sulla pretesa riferita a redditi percepiti quando la società era operativa

  • art. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo sulla tardività della censura; la Corte conferma la correttezza della valutazione di intempestività

  • art. 5, comma 1

    norma indicata in modo incompleto nel ricorso; il testo non consente di identificarla con certezza

  • art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l'accertamento quando emergano elementi di inattendibilità delle scritture; la Corte ritiene legittimo il suo uso in presenza di dati extracontabili e incongruenze sui prezzi di vendita

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte non lo ritiene applicabile nel caso concreto perché la CTR ha correttamente operato ai sensi della lett. c)

  • art. 2709 c.c.

    invocato in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili; la Corte ritiene che la documentazione extracontabile e gli indizi raccolti consentissero di metterne in dubbio l'attendibilità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di prova; la Corte ribadisce che la prova contraria della mancata colpa nelle sanzioni grava sul contribuente

  • art. 2727 c.c.

    richiamato sulle presunzioni semplici; la Corte ammette l'uso di più indizi e la concatenazione logica tra fatti noti e ignoti

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni; la Corte afferma che non esiste un divieto di presunzioni di secondo grado, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti

  • art. 3 D.Lgs. n. 472 del 1997

    richiamato indirettamente dalla Corte come norma che, nel sistema sanzionatorio tributario, si coordina con il principio di colpevolezza

  • art. 5 D.Lgs. n. 472 del 1997

    la Corte afferma che per le sanzioni tributarie è richiesta la coscienza e volontà della condotta; l'assenza di colpa deve essere provata dal contribuente

  • artt. 7 e 17 D.Lgs. n. 472 del 1997

    richiamati dal ricorrente sul tema delle sanzioni; la Corte non ravvisa profili di illegittimità nella loro applicazione

Massime di principio

  • In tema di accertamento dei ricavi non dichiarati di una società di persone, l'Amministrazione può fondare la rettifica su elementi extracontabili e su singole incongruenze documentali, anche se non sia stata dichiarata inattendibile l'intera contabilità, purché il quadro indiziario sia valutato complessivamente.
  • Non esiste, nel sistema processuale civile e tributario, un divieto generale delle presunzioni di secondo grado: un fatto accertato in via presuntiva può costituire il presupposto di ulteriori inferenze presuntive, se ciascun passaggio è logicamente adeguato e gli indizi sono complessivamente gravi, precisi e concordanti.
  • La censura sulla responsabilità dei soci per debiti fiscali correlati a redditi di partecipazione deve essere proposta tempestivamente rispetto all'avviso notificato al socio; inoltre, l'estinzione successiva della società non esclude la tassazione dei redditi riferiti all'anno in cui essi si assumono percepiti.
  • In materia di sanzioni tributarie, non occorre la prova del dolo o della colpa in senso tecnico da parte dell'Amministrazione, essendo sufficiente la coscienza e volontà della condotta; l'assenza di colpa è una circostanza impeditiva che deve essere provata dal contribuente.
  • La valutazione delle presunzioni e la selezione degli elementi indiziari più significativi appartiene al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo un uso giuridicamente errato della prova presuntiva, non una diversa apprezzamento del peso degli indizi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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