Cassazione Civile, Ordinanza n. 22134/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina da un licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore per due episodi di appropriazione di somme di denaro nell'ambito delle mansioni svolte presso un parcheggio comunale. La sentenza di merito che aveva confermato la legittimità del licenziamento era stata poi oggetto di domanda di revocazione, fondata dal lavoratore sulla dedotta falsità della testimonianza di un collega, ritenuta decisiva nel giudizio disciplinare. A sostegno dell'istanza il lavoratore richiamava l'assoluzione penale intervenuta per gli stessi fatti, sostenendo che essa avesse accertato l'inattendibilità/falsità della prova testimoniale e che, di conseguenza, il licenziamento fosse illegittimo con diritto alle tutele reintegratoria e risarcitoria. Nel ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 395 n. 2 c.p.c., dell'art. 18 L. 300/1970, dell'art. 5 L. 604/1966 e dell'art. 2119 c.c., sostenendo che la testimonianza del collega non fosse idonea a sorreggere la condanna penale e che il sistema aziendale di controllo non consentisse un accertamento affidabile degli addebiti, con conseguente illegittimità del recesso disciplinare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla revocazione perché, ai fini dell'art. 395 n. 2 c.p.c., la falsità della prova deve risultare da sentenza passata in giudicato o essere riconosciuta dalla parte che se ne è avvalsa; non basta che la deposizione sia stata valutata dal giudice penale come insufficiente, da sola, a fondare una condanna. Nel caso concreto non vi era stato alcun accertamento o riconoscimento di falsità della testimonianza richiamata dal ricorrente. Inoltre la Corte ha osservato che il giudice del lavoro non aveva fondato la legittimità del licenziamento esclusivamente su quella deposizione, ma l'aveva valutata insieme ad altra testimonianza e ad ulteriori riscontri obiettivi. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La falsità della prova idonea a sorreggere la revocazione deve risultare da accertamento giudiziale passato in giudicato oppure da riconoscimento della parte che l'abbia utilizzata; non è sufficiente che la prova sia stata ritenuta solo inattendibile o non abbastanza forte in altro giudizio.
Richiamato dal ricorrente come base delle tutele conseguenti all'illegittimità del licenziamento; la Corte non ne ha fatto applicazione perché ha escluso l'illegittimità del recesso.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova della giustificazione del licenziamento; la censura è stata respinta per infondatezza della pretesa falsità della prova posta a base della revocazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'insussistenza della giusta causa; la Corte ha ritenuto che il motivo non scalfisse la ricostruzione probatoria della sentenza di merito.
Indicato come base della trattazione camerale non partecipata e della produzione di memoria da parte delle parti.
art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della revocazione per falsità della prova, non basta che la prova sia stata ritenuta insufficiente, inattendibile o non decisiva in un diverso giudizio: occorre un accertamento formale della falsità o il suo riconoscimento da parte di chi l'ha utilizzata.
- La falsità rilevante ex art. 395 n. 2 c.p.c. presuppone un quid pluris rispetto al semplice esito sfavorevole della prova nel giudizio penale o civile: l'assoluzione per insufficienza probatoria non equivale ad accertamento di falsità della testimonianza.
- Se il giudice del merito ha fondato il proprio convincimento su un quadro probatorio complessivo, non è sufficiente colpire una sola fonte di prova per travolgere la decisione mediante revocazione.
- In materia di licenziamento disciplinare, la contestazione dell'attendibilità di un singolo testimone non è decisiva quando la sentenza impugnata abbia valorizzato anche ulteriori riscontri oggettivi o altre deposizioni.
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