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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25676/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società, recuperando a tassazione maggiori ricavi e minori costi. La rettifica dei ricavi era fondata, secondo l'Ufficio, su saldi di cassa negativi, numerosi apporti di denaro contante effettuati dal legale rappresentante e sull'ipotesi che tali movimentazioni mascherassero una capitalizzazione informale o finanziamenti infruttiferi non emergenti correttamente dalla contabilità. I costi erano invece ritenuti indeducibili per difetto di inerenza. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società; in appello la CTR aveva annullato la ripresa sui maggiori ricavi e aveva accolto solo parzialmente l'appello incidentale dell'Ufficio sui costi. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva escluso la presunzione di ricavi non contabilizzati nonostante l'incontroversa esistenza di saldi di cassa negativi, richiedendo all'Ufficio un onere probatorio ulteriore; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la CTR accolto la deducibilità di alcuni costi senza un effettivo vaglio critico delle contrapposte argomentazioni e senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo perché la CTR, svalutando il dato dei saldi di cassa negativi, ha violato il principio secondo cui tale anomalia contabile consente di presumere ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo, fermo restando l'onere del contribuente di fornire prova analitica contraria. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della CTR sui costi era meramente apparente, perché si limitava a una formula assertiva senza esaminare in modo critico le ragioni delle parti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bari, sez. stacc. di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa e dell'IVA, un saldo di cassa negativo costituisce una rilevante anomalia contabile e fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati almeno per l'importo del disavanzo.
  • Quando l'accertamento si fonda su dati contabili o finanziari oggettivi, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio con la produzione di tali elementi; incombe sul contribuente una prova contraria specifica e analitica, non generica, circa la non riferibilità dei movimenti a operazioni imponibili.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limiti a enunciazioni assertive o a un richiamo generico delle difese senza un effettivo confronto critico con i motivi di gravame e con le contrapposte argomentazioni delle parti.
  • In materia tributaria, la deducibilità dei costi richiede un reale esame dell'inerenza; un accoglimento privo di spiegazione del percorso logico-giuridico è censurabile in cassazione per nullità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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