Cassazione Civile, Ordinanza n. 25676/2024 del 25/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società, recuperando a tassazione maggiori ricavi e minori costi. La rettifica dei ricavi era fondata, secondo l'Ufficio, su saldi di cassa negativi, numerosi apporti di denaro contante effettuati dal legale rappresentante e sull'ipotesi che tali movimentazioni mascherassero una capitalizzazione informale o finanziamenti infruttiferi non emergenti correttamente dalla contabilità. I costi erano invece ritenuti indeducibili per difetto di inerenza. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società; in appello la CTR aveva annullato la ripresa sui maggiori ricavi e aveva accolto solo parzialmente l'appello incidentale dell'Ufficio sui costi. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva escluso la presunzione di ricavi non contabilizzati nonostante l'incontroversa esistenza di saldi di cassa negativi, richiedendo all'Ufficio un onere probatorio ulteriore; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la CTR accolto la deducibilità di alcuni costi senza un effettivo vaglio critico delle contrapposte argomentazioni e senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo perché la CTR, svalutando il dato dei saldi di cassa negativi, ha violato il principio secondo cui tale anomalia contabile consente di presumere ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo, fermo restando l'onere del contribuente di fornire prova analitica contraria. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della CTR sui costi era meramente apparente, perché si limitava a una formula assertiva senza esaminare in modo critico le ragioni delle parti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bari, sez. stacc. di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La sussistenza di un saldo di cassa negativo può costituire base per l'accertamento induttivo del reddito d'impresa, facendo presumere ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In materia IVA, l'anomalia contabile del saldo di cassa negativo consente una presunzione di ricavi occultati e legittima la rettifica induttiva.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Quando l'accertamento si fonda su movimenti bancari, l'onere probatorio dell'Ufficio è soddisfatto dai dati risultanti dai conti; spetta poi al contribuente fornire prova analitica della non imponibilità delle singole operazioni.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La decisione deve essere sorretta da un'effettiva motivazione e non da una mera affermazione apodittica.
La motivazione solo apparente integra nullità della sentenza per mancanza dell'esposizione del ragionamento decisorio.
La motivazione deve rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di ricorso per denunciare la violazione delle norme sostanziali sull'accertamento induttivo e sulla prova.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente di censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Massime di principio
- In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa e dell'IVA, un saldo di cassa negativo costituisce una rilevante anomalia contabile e fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati almeno per l'importo del disavanzo.
- Quando l'accertamento si fonda su dati contabili o finanziari oggettivi, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio con la produzione di tali elementi; incombe sul contribuente una prova contraria specifica e analitica, non generica, circa la non riferibilità dei movimenti a operazioni imponibili.
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limiti a enunciazioni assertive o a un richiamo generico delle difese senza un effettivo confronto critico con i motivi di gravame e con le contrapposte argomentazioni delle parti.
- In materia tributaria, la deducibilità dei costi richiede un reale esame dell'inerenza; un accoglimento privo di spiegazione del percorso logico-giuridico è censurabile in cassazione per nullità della motivazione.
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